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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 777/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 10/07/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Responsabilità ex artt. ER EN e dell'avv.to PUGNO VANONI ALBERTO elettivamente
2049 - 2051 - 2052 c.c. domiciliato in VIA FIENO 3 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, ), con il patrocinio dell'avv. VESCIA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 18 25036
PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – terza sezione civile- pubblicata in data 25/01/2022 n. 148/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 148/2022
del Tribunale Ordinario di Bergamo, Terza Sezione Civile, pubblicata il 25.01.2022 e non notificata,
- nel merito accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione ai fatti dedotti in causa e per l'effetto condannarlo: Controparte_1
- a risarcire alla signora in conseguenza dei danni patrimoniali subiti la Parte_1
somma di € 53.935,88 o la diversa somma ritenuta congrua in considerazione della documentazione versata in atti nonché dell'attività istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data degli eventi dannosi;
- al rimborso a favore della signora della somma di € 6.074,50 Parte_1
sostenuta quale corrispettivo delle prestazioni fornite dai professionisti di cui ai docc.
26 e 32 (fascicolo di primo grado ); Parte_1
- a risarcire alla signora la somma che sarà ritenuta congrua da questo Parte_1
Ecc.ma Corte liquidandola in via equitativa per il danno non patrimoniale sofferto per le ragioni di cui in atti;
- ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta congrua da questo Ecc.ma Corte in relazione ad entrambi i gradi di giudizio per aver resistito con mala fede per i motivi di cui al § 26 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e di cui alla pagina 2 di 11 lettera c) delle note scritte autorizzate per l'udienza del 30.11.2022;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. Giustizia n. 55/2014 per la redazione degli atti processuali con tecnica informatica che consente la navigazione al loro interno e la consultazione dei documenti con essi prodotti, con conseguente condanna del alla restituzione dell'importo ad esso già corrisposto dalla Controparte_1
signora in adempimento della sentenza impugnata pari ad € 19.595,99 Parte_1
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento ed alla rifusione della somma di € 885,62 corrisposta a titolo di compenso al CTU arch.
nominato da questa Ecc.ma Corte, nonché della somma di € 1.851,18 Per_1
corrisposta all'arch. per l'attività di consulente tecnico di parte, somme e Per_2
relativi pagamenti che vengono documentati con nota che si deposita separatamente nel fascicolo di parte.
Dell'appellato:
NEL MERITO: previa reiezione di ogni avversa deduzione e richiesta di qualsiasi natura ed entità, rigettarsi il gravame e per gli effetti confermarsi in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo n.148/2022.
IN OGNI CASO: rifuse spese e compensi e di CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 148/22, rigettava la domanda proposta da di condanna del , a titolo di responsabilità per Parte_1 Controparte_1
custodia ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 11 causati all'immobile ed agli arredi di sua proprietà posti al piano interrato dell'edificio sito in viale Libertà 16/b da due esondazioni delle acque del canale AL
MO, avvenute il 13 ed il 26 giugno 2016.
In base del compendio documentale prodotto (in particolare: fotografie dello stato dei luoghi in esito agli allagamenti;
ordinanza n. 461/17 del capo del dipartimento della protezione civile, notizie pubblicate su giornali locali) ha concluso che l'evento atmosferico occorso era un nubifragio che aveva causato l'esondazione di tutte le componenti fluviali del bacino idrografico del fiume Cherio, interessando tutti i paesi ricompresi nell'area.
Detta situazione ambientale estrema costituiva un accadimento di carattere imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Le spese venivano poste a carico della soccombente.
proponeva appello. Parte_1
Si costituiva il Comune di Entratico resistendo all'impugnazione.
In questo grado di giudizio veniva disposta C.T.U. valutativa dei danni lamentati dall'appellante.
All'udienza del 10 luglio 2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta le argomentazioni addotte dal Tribunale per riportare pagina 4 di 11 l'evento atmosferico nell'ambito del caso fortuito.
Deduce che non è stato correttamente interpretato il compendio probatorio avendo il primo giudice dato risalto: alla lettera con cui la Regione Lombardia informava alcuni
Comuni (tra cui quello di ) dello stanziamento di finanziamenti agevolati CP_1
conseguenziali agli eventi atmosferici eccezionali;
a fotografie poco nitide raffiguranti l'esondazione della AL MO;
ad articoli di stampa che riportavano le conseguenze di eventi atmosferici nella zona.
Allega che la prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per potersi qualificare integrato il caso fortuito deve essere fondata su dati scientifici, i c.d. pluviometrici,
riferiti al contesto specifico di localizzazione del bene oggetto di custodia, che il non ha fornito. Controparte_1
Con il secondo motivo insiste per la condanna al risarcimento dei danni denunciati,
che hanno interessato l'appartamento di sua proprietà posto su due livelli (piano terra e interrato, con annesso box), descritti nella perizia asseverata che aveva commissionato all'arch. , su richiesta del Comune di , per un totale Per_3 CP_1
di € 53.935,88, oltre ad € 6.074,50 a titolo di rimborso delle spese tecniche a titolo di danno patrimoniale, al quale andava aggiunto il danno non patrimoniale ( morale da sofferenza).
Con il terzo motivo chiede la condanna del a titolo di Controparte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c. per aver resistito in giudizio con colpa grave, fondata sull'aver sostenuto che aveva agito in giudizio Parte_1
nell'intento di ottenere un doppio risarcimento, per aver percepito dalla Regione
pagina 5 di 11 Lombardia l'indennizzo di € 4.079,68, affermazione falsa.
-.-
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal , Controparte_1
in favore della Regione Lombardia, che asserisce essere custode del fiume Cherio e della AL MO, non è fondata.
Secondo le allegazioni dell'appellante, il 13 giugno ed il 26 giugno 2016 le acque provenienti dalla AL MO, invadevano le vie Kennedy e Boschelli, si incanalavano nella via Libertà, raggiungevano i due dossi stradali posti all'altezza della scuola primaria Giovanni Paolo II ed il ristagnavano Controparte_2
poiché i condotti di scarico erano otturati, andando poi ad allagare il piano interrato del suo appartamento sito all'interno del condominio, in Viale Libertà 16 /b.
Il 13 giugno le acque originavano dalla piena del fiume Cherio, il 26 giugno l'accumulo si verificò per le abbondanti piogge.
La responsabilità invocata da si fonda sulla custodia non solo del Parte_1
reticolo idrico minore della AL MO (la funzione di polizia idraulica era stata delegata dalla Regione Lombardia al Comune di con D.G.R. 7/7868 del 25 CP_1
gennaio 2022- modificata dalla DGR 1 agosto 2023 n. 7/13950 come risulta dal verbale del Consiglio Comunale del 2.7.2012, doc. 24) ma anche delle vie comunali prossime alla via Libertà, delle quali il Comune è l'ente proprietario, sulle quali convogliano le acque esondate dal fiume Cherio.
Il primo motivo di appello va accolto.
pagina 6 di 11 In fatto l'allagamento dell'abitazione dell'appellante, avvenuto il 13 giugno 2016 è
provato dall'ampio compendio probatorio.
Sono state prodotte le fotografie dei locali al piano seminterrato invasi da acqua e fango.
Alla lettera inviata da il 27 giugno, con rimostranze per il mancato Parte_1
intervento del il Sindaco rispondeva con missiva del 18 luglio ove CP_1
rappresentava che nella notte tra il 13 ed il 14 giugno, nel corso dell'emergenza determinata dall'esondazione della AL MO e del fiume Cherio “ le acque
meteoriche si sono riversate su diverse vie del paese allagando box e locali
seminterrati e causando notevoli danni non solo alle strutture pubbliche ma anche ai
privati cittadini”.
Dopo aver esposto che il Comune aveva istituito un centro operativo, allertato i gruppi della protezione civile, la lettera proseguiva con le affermazioni, di natura confessoria, che “ durante l'evento e anche nei giorni seguenti mi sono recato in più
occasioni anche presso il vs complesso condominiale dove avevano operato su mia
diretta disposizione i gruppi di Protezione civile di Filago e Trescore Balneario. In
considerazione del mancato intervento delle vostre pompe.. avevano provveduto a
svuotare i box e gli scantinati del vostro complesso ultimando i lavori in piena notte
…”
Infine i testi , e hanno reso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni concordi, confermando di essere intervenuti per riparazioni nell'immobile di proprietà dell'appellante, riscontrando le tracce delle pregresse pagina 7 di 11 infiltrazioni sui muri e sugli arredi.
Deve, pertanto, ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, presupposto sufficiente per la configurazione della responsabilità ex art. 2051
c.c. che, com'è noto, ha carattere oggettivo e prescinde, dalla sussistenza della colpa in capo al custode, sul quale grava l'onere di dimostrare il caso fortuito ossia l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Non sono però idonee la dichiarazione di stato di calamità naturale in ambio amministrativo, né gli articoli dei quotidiani locali valorizzati dal primo giudice.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo si riscontra la sentenza n. 4588/22) nel caso di precipitazioni atmosferiche perché possa configurarsi il caso fortuito, esimente della responsabilità del custode, la prova dell'eccezionalità
richiede un'indagine di tipo scientifico statistico, tramite i dati pluviometrici della zona, in un tempo molto ampio, di decenni, per dimostrare che quella tipologia di evento fosse imprevedibile (per sua natura un evento atmosferico non può essere inevitabile).
La mancata prova che l'alluvione fosse imprevedibile non può che riverberare a danno del di , sul quale gravava. CP_1 CP_1
La sentenza appellata va quindi riformata con l'accertamento della responsabilità per custodia dell'ente pubblico per i danni patrimoniali causati dall'allagamento della sua abitazione a . Parte_1
Il riscontro dei danni e la loro quantificazione dei danni è stata compiuta dal C.T.U.
pagina 8 di 11 (con metodologia condivisa con i C.T.P.), in base ai documenti prodotti, in complessivi € 19.679,50 comprensivi sia dei costi di ripristino dell'immobile, degli arredi, delle spese di sostituzione, rimozione e smaltimento dei beni ammalorati.
L' appellante ha chiesto il risarcimento anche del danno non patrimoniale da sofferenza, fondando la domanda sulla desolazione dovuta alle condizioni dell'appartamento allagato, nonché ai tormenti ed alla fatica fisica legata al trasloco,
in condizioni di estrema difficoltà, dei bei dai locali interrati al primo piano.
Quanto dedotto non consente di ritenere integrato il danno da sofferenza, che deve essere seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie.
Trattandosi di credito risarcitorio, l'importo liquidato va rivalutato secondo indici
ISTAT in € 20.053,41 dal 4.5.2023 ( data di deposito della C.t.U.), oltre interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data del sinistro (13.6.2016)
sino al saldo.
Non vi è prova che l'appellante abbia ricevuto alcun indennizzo, nonostante la richiesta inoltrata alla Regione Lombardia, da doversi scomputare dall'importo liquidato a tacitazione del danno patrimoniale imputabile al . Controparte_1
In ragione dell'accoglimento dell'appello, la Corte deve procedere ad una regolamentazione delle spese considerando l'esito complessivo del giudizio, con condanna del appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi in ragione CP_1
della soccombenza, che liquida dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(valori medi, scaglione di valore del decisum).
pagina 9 di 11 Il terzo motivo va rigettato.
Questa Corte non rinviene nella difesa dell'appellato – che era fondata su documenti in atti ( la richiesta di indennizzo) - i presupposti dell'aver resistito in colpa grave richiesti per la condanna ex art. 96 c.p.c. comma I.
La somma di € 19.595,99, versata dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata costituisce indebito oggettivo;
in accoglimento della domanda proposta l'appellato va condannato alla restituzione dell'importo ricevuto (debito di valuta)
maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento al saldo.
Le spese per la C.T.U. sono poste in via definitiva a carico dell'appellato, che va condannato al rimborso della somma di € 1.851,18 versata al C.T.P. , oltre interessi data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
148/2022 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
accoglie l'appello;
in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la responsabilità per custodia del per i danni causati a dall'evento atmosferico del Controparte_1 Parte_1
13 giugno 2016, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante:
di € 20.053,41 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi da calcolarsi come in parte motiva;
al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: pagina 10 di 11 quanto al primo grado:
quanto al presente grado:
rigetta la domanda di condanna al pagamento di somme ex art. 96 I c. c.p.c.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 777/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 10/07/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Responsabilità ex artt. ER EN e dell'avv.to PUGNO VANONI ALBERTO elettivamente
2049 - 2051 - 2052 c.c. domiciliato in VIA FIENO 3 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, ), con il patrocinio dell'avv. VESCIA Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 18 25036
PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – terza sezione civile- pubblicata in data 25/01/2022 n. 148/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 148/2022
del Tribunale Ordinario di Bergamo, Terza Sezione Civile, pubblicata il 25.01.2022 e non notificata,
- nel merito accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione ai fatti dedotti in causa e per l'effetto condannarlo: Controparte_1
- a risarcire alla signora in conseguenza dei danni patrimoniali subiti la Parte_1
somma di € 53.935,88 o la diversa somma ritenuta congrua in considerazione della documentazione versata in atti nonché dell'attività istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data degli eventi dannosi;
- al rimborso a favore della signora della somma di € 6.074,50 Parte_1
sostenuta quale corrispettivo delle prestazioni fornite dai professionisti di cui ai docc.
26 e 32 (fascicolo di primo grado ); Parte_1
- a risarcire alla signora la somma che sarà ritenuta congrua da questo Parte_1
Ecc.ma Corte liquidandola in via equitativa per il danno non patrimoniale sofferto per le ragioni di cui in atti;
- ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta congrua da questo Ecc.ma Corte in relazione ad entrambi i gradi di giudizio per aver resistito con mala fede per i motivi di cui al § 26 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e di cui alla pagina 2 di 11 lettera c) delle note scritte autorizzate per l'udienza del 30.11.2022;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio aumentati del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. Giustizia n. 55/2014 per la redazione degli atti processuali con tecnica informatica che consente la navigazione al loro interno e la consultazione dei documenti con essi prodotti, con conseguente condanna del alla restituzione dell'importo ad esso già corrisposto dalla Controparte_1
signora in adempimento della sentenza impugnata pari ad € 19.595,99 Parte_1
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento ed alla rifusione della somma di € 885,62 corrisposta a titolo di compenso al CTU arch.
nominato da questa Ecc.ma Corte, nonché della somma di € 1.851,18 Per_1
corrisposta all'arch. per l'attività di consulente tecnico di parte, somme e Per_2
relativi pagamenti che vengono documentati con nota che si deposita separatamente nel fascicolo di parte.
Dell'appellato:
NEL MERITO: previa reiezione di ogni avversa deduzione e richiesta di qualsiasi natura ed entità, rigettarsi il gravame e per gli effetti confermarsi in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo n.148/2022.
IN OGNI CASO: rifuse spese e compensi e di CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 148/22, rigettava la domanda proposta da di condanna del , a titolo di responsabilità per Parte_1 Controparte_1
custodia ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 11 causati all'immobile ed agli arredi di sua proprietà posti al piano interrato dell'edificio sito in viale Libertà 16/b da due esondazioni delle acque del canale AL
MO, avvenute il 13 ed il 26 giugno 2016.
In base del compendio documentale prodotto (in particolare: fotografie dello stato dei luoghi in esito agli allagamenti;
ordinanza n. 461/17 del capo del dipartimento della protezione civile, notizie pubblicate su giornali locali) ha concluso che l'evento atmosferico occorso era un nubifragio che aveva causato l'esondazione di tutte le componenti fluviali del bacino idrografico del fiume Cherio, interessando tutti i paesi ricompresi nell'area.
Detta situazione ambientale estrema costituiva un accadimento di carattere imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Le spese venivano poste a carico della soccombente.
proponeva appello. Parte_1
Si costituiva il Comune di Entratico resistendo all'impugnazione.
In questo grado di giudizio veniva disposta C.T.U. valutativa dei danni lamentati dall'appellante.
All'udienza del 10 luglio 2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta le argomentazioni addotte dal Tribunale per riportare pagina 4 di 11 l'evento atmosferico nell'ambito del caso fortuito.
Deduce che non è stato correttamente interpretato il compendio probatorio avendo il primo giudice dato risalto: alla lettera con cui la Regione Lombardia informava alcuni
Comuni (tra cui quello di ) dello stanziamento di finanziamenti agevolati CP_1
conseguenziali agli eventi atmosferici eccezionali;
a fotografie poco nitide raffiguranti l'esondazione della AL MO;
ad articoli di stampa che riportavano le conseguenze di eventi atmosferici nella zona.
Allega che la prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per potersi qualificare integrato il caso fortuito deve essere fondata su dati scientifici, i c.d. pluviometrici,
riferiti al contesto specifico di localizzazione del bene oggetto di custodia, che il non ha fornito. Controparte_1
Con il secondo motivo insiste per la condanna al risarcimento dei danni denunciati,
che hanno interessato l'appartamento di sua proprietà posto su due livelli (piano terra e interrato, con annesso box), descritti nella perizia asseverata che aveva commissionato all'arch. , su richiesta del Comune di , per un totale Per_3 CP_1
di € 53.935,88, oltre ad € 6.074,50 a titolo di rimborso delle spese tecniche a titolo di danno patrimoniale, al quale andava aggiunto il danno non patrimoniale ( morale da sofferenza).
Con il terzo motivo chiede la condanna del a titolo di Controparte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c. per aver resistito in giudizio con colpa grave, fondata sull'aver sostenuto che aveva agito in giudizio Parte_1
nell'intento di ottenere un doppio risarcimento, per aver percepito dalla Regione
pagina 5 di 11 Lombardia l'indennizzo di € 4.079,68, affermazione falsa.
-.-
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal , Controparte_1
in favore della Regione Lombardia, che asserisce essere custode del fiume Cherio e della AL MO, non è fondata.
Secondo le allegazioni dell'appellante, il 13 giugno ed il 26 giugno 2016 le acque provenienti dalla AL MO, invadevano le vie Kennedy e Boschelli, si incanalavano nella via Libertà, raggiungevano i due dossi stradali posti all'altezza della scuola primaria Giovanni Paolo II ed il ristagnavano Controparte_2
poiché i condotti di scarico erano otturati, andando poi ad allagare il piano interrato del suo appartamento sito all'interno del condominio, in Viale Libertà 16 /b.
Il 13 giugno le acque originavano dalla piena del fiume Cherio, il 26 giugno l'accumulo si verificò per le abbondanti piogge.
La responsabilità invocata da si fonda sulla custodia non solo del Parte_1
reticolo idrico minore della AL MO (la funzione di polizia idraulica era stata delegata dalla Regione Lombardia al Comune di con D.G.R. 7/7868 del 25 CP_1
gennaio 2022- modificata dalla DGR 1 agosto 2023 n. 7/13950 come risulta dal verbale del Consiglio Comunale del 2.7.2012, doc. 24) ma anche delle vie comunali prossime alla via Libertà, delle quali il Comune è l'ente proprietario, sulle quali convogliano le acque esondate dal fiume Cherio.
Il primo motivo di appello va accolto.
pagina 6 di 11 In fatto l'allagamento dell'abitazione dell'appellante, avvenuto il 13 giugno 2016 è
provato dall'ampio compendio probatorio.
Sono state prodotte le fotografie dei locali al piano seminterrato invasi da acqua e fango.
Alla lettera inviata da il 27 giugno, con rimostranze per il mancato Parte_1
intervento del il Sindaco rispondeva con missiva del 18 luglio ove CP_1
rappresentava che nella notte tra il 13 ed il 14 giugno, nel corso dell'emergenza determinata dall'esondazione della AL MO e del fiume Cherio “ le acque
meteoriche si sono riversate su diverse vie del paese allagando box e locali
seminterrati e causando notevoli danni non solo alle strutture pubbliche ma anche ai
privati cittadini”.
Dopo aver esposto che il Comune aveva istituito un centro operativo, allertato i gruppi della protezione civile, la lettera proseguiva con le affermazioni, di natura confessoria, che “ durante l'evento e anche nei giorni seguenti mi sono recato in più
occasioni anche presso il vs complesso condominiale dove avevano operato su mia
diretta disposizione i gruppi di Protezione civile di Filago e Trescore Balneario. In
considerazione del mancato intervento delle vostre pompe.. avevano provveduto a
svuotare i box e gli scantinati del vostro complesso ultimando i lavori in piena notte
…”
Infine i testi , e hanno reso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni concordi, confermando di essere intervenuti per riparazioni nell'immobile di proprietà dell'appellante, riscontrando le tracce delle pregresse pagina 7 di 11 infiltrazioni sui muri e sugli arredi.
Deve, pertanto, ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, presupposto sufficiente per la configurazione della responsabilità ex art. 2051
c.c. che, com'è noto, ha carattere oggettivo e prescinde, dalla sussistenza della colpa in capo al custode, sul quale grava l'onere di dimostrare il caso fortuito ossia l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Non sono però idonee la dichiarazione di stato di calamità naturale in ambio amministrativo, né gli articoli dei quotidiani locali valorizzati dal primo giudice.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo si riscontra la sentenza n. 4588/22) nel caso di precipitazioni atmosferiche perché possa configurarsi il caso fortuito, esimente della responsabilità del custode, la prova dell'eccezionalità
richiede un'indagine di tipo scientifico statistico, tramite i dati pluviometrici della zona, in un tempo molto ampio, di decenni, per dimostrare che quella tipologia di evento fosse imprevedibile (per sua natura un evento atmosferico non può essere inevitabile).
La mancata prova che l'alluvione fosse imprevedibile non può che riverberare a danno del di , sul quale gravava. CP_1 CP_1
La sentenza appellata va quindi riformata con l'accertamento della responsabilità per custodia dell'ente pubblico per i danni patrimoniali causati dall'allagamento della sua abitazione a . Parte_1
Il riscontro dei danni e la loro quantificazione dei danni è stata compiuta dal C.T.U.
pagina 8 di 11 (con metodologia condivisa con i C.T.P.), in base ai documenti prodotti, in complessivi € 19.679,50 comprensivi sia dei costi di ripristino dell'immobile, degli arredi, delle spese di sostituzione, rimozione e smaltimento dei beni ammalorati.
L' appellante ha chiesto il risarcimento anche del danno non patrimoniale da sofferenza, fondando la domanda sulla desolazione dovuta alle condizioni dell'appartamento allagato, nonché ai tormenti ed alla fatica fisica legata al trasloco,
in condizioni di estrema difficoltà, dei bei dai locali interrati al primo piano.
Quanto dedotto non consente di ritenere integrato il danno da sofferenza, che deve essere seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie.
Trattandosi di credito risarcitorio, l'importo liquidato va rivalutato secondo indici
ISTAT in € 20.053,41 dal 4.5.2023 ( data di deposito della C.t.U.), oltre interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data del sinistro (13.6.2016)
sino al saldo.
Non vi è prova che l'appellante abbia ricevuto alcun indennizzo, nonostante la richiesta inoltrata alla Regione Lombardia, da doversi scomputare dall'importo liquidato a tacitazione del danno patrimoniale imputabile al . Controparte_1
In ragione dell'accoglimento dell'appello, la Corte deve procedere ad una regolamentazione delle spese considerando l'esito complessivo del giudizio, con condanna del appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi in ragione CP_1
della soccombenza, che liquida dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(valori medi, scaglione di valore del decisum).
pagina 9 di 11 Il terzo motivo va rigettato.
Questa Corte non rinviene nella difesa dell'appellato – che era fondata su documenti in atti ( la richiesta di indennizzo) - i presupposti dell'aver resistito in colpa grave richiesti per la condanna ex art. 96 c.p.c. comma I.
La somma di € 19.595,99, versata dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata costituisce indebito oggettivo;
in accoglimento della domanda proposta l'appellato va condannato alla restituzione dell'importo ricevuto (debito di valuta)
maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento al saldo.
Le spese per la C.T.U. sono poste in via definitiva a carico dell'appellato, che va condannato al rimborso della somma di € 1.851,18 versata al C.T.P. , oltre interessi data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
148/2022 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
accoglie l'appello;
in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la responsabilità per custodia del per i danni causati a dall'evento atmosferico del Controparte_1 Parte_1
13 giugno 2016, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante:
di € 20.053,41 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi da calcolarsi come in parte motiva;
al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: pagina 10 di 11 quanto al primo grado:
quanto al presente grado:
rigetta la domanda di condanna al pagamento di somme ex art. 96 I c. c.p.c.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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