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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1438/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nata a PADOVA (PD) in [...] Parte_1 C.F._1
19.2.1975, rappresentata e difesa dall'avv. GAMBA EMANUELE, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PERON STEFANO e dall'avv. BENATELLO LISA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “l'affidamento dei figli minori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
quanto alle modalità di frequentazione tra i genitori e la prole, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé:
-il figlio , previo accordo con il padre, tenuto conto dell'età del minore;
Per_1
1 -il figlio a fine settimana alternati dalle ore 20 del venerdì sera fino alle 7.30 (all'orario di Per_2
entrata a scuola in periodo scolastico) del lunedì mattina;
il lunedì pomeriggio dalle ore 19 fino al martedì mattina (quando li riaccompagnerà a scuola o presso la madre) nella settimana in cui il week-end spetta al padre;
il giovedì pomeriggio dalle ore 19 fino al venerdì mattina (quando li riaccompagnerà a scuola o presso la madre) nella settimana in cui il week-end spetta alla madre;
oltre ai giorni di cui sopra, durante le vacanze scolastiche il padre potrà tenere con sé i figli anche una sera dalle 18 fino alle 21,30; un periodo di due settimane, non consecutive, durante il periodo estivo. Tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 al 30.12
e il periodo dal 31.12 al 06.01. Durante le vacanze pasquali i figli staranno 3 giorni con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
ponti alternati.
In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto dei figli di trascorrere il giorno del proprio compleanno con ciascuno dei genitori per un momento conviviale di festeggiamento. Analogamente verrà fatto per il giorno della festa del papà, la festa della mamma e per il compleanno di entrambi i genitori.
Assegnazione della casa familiare, sita in Vò, Via dei Colli, n. 327/2, a;
Controparte_2
si impegna a corrispondere a , con decorrenza dal CP_1 Parte_1
mese di febbraio 2025,entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 615,00 (307,50 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli , con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come ricavabili dal Protocollo del
Tribunale di Padova, ivi compreso il costo dell'abbonamento autobus dei figli per il raggiungimento della scuola frequentata;
l'assegno universale unico, relativo ai figli e ed erogato dall' verrà percepito Per_1 Per_2 CP_3
per intero da;
Parte_1
spese di lite compensate integralmente tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla legge professionale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 14.9.2024 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in TEOLO in data 7.9.2002.
Dalla loro unione sono nati l'8.3.2007, e , nato il [...]. Per_1 Per_2
2 Con decreto pronunziato da questo Tribunale in data 4.3.2021 è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
All'udienza del 21.1.2025, ascoltate le parti, il giudice designato ha formulato proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito.
Dunque, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa, come riportata in epigrafe.
La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice designato al collegio per la decisione.
2. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data del 23.2.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa di questo Tribunale, pronunziato in data 4.3.2021.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TEOLO in data 7.9.2002 tra e , come sopra generalizzati (atto n.° 23, parte Parte_1 CP_1
II, serie A, reg atti matrimonio anno 2002);
3 ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 21.1.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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