Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3254/2023 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CP_1
MOLINARO
resistente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.08.2023 l' ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 164/2023 (n. 2281/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Cosenza in data 28.06.2023 e notificato in data 04.07.2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento di 6.428,89 euro in favore della sig.ra a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità CP_1 civile di cui è titolare a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Cosenza del 22.02.2022 emesso nel procedimento n. 2348/2021 R.G. L'ente previdenziale ha dedotto in ricorso l'insussistenza del credito e la non dovutezza delle somme ingiunte e ha allegato che in seguito a ricostituzione della posizione e della relativa prestazione è stato già quantificato e corrisposto l'esatto importo dovuto all'opposta. In particolare, ha dedotto che la maggiorazione sociale, che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 è stata estesa a tutti gli invalidi civili al 100% con età superiore ai diciotto anni, è
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2021 e 2022, importo effettivamente corrisposto (cfr. allegati 2 e 3 al ricorso). Ha rilevato che la pretesa dell'opposta di avere diritto alla maggiorazione sociale nella misura mensile di complessivi 652,02 euro è infondata in quanto “per la valutazione del requisito reddituale, ai fini della corresponsione della maggiorazione sociale, concorrono i redditi assoggettabili ad IRPEF sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF ai quali bisogna aggiungere il reddito derivante dalla pensione stessa”. Ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la rideterminazione del debito e la conseguente pronuncia di cessata materia del contendere. Si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della domanda di cessata materia del contendere e nel merito deduceva che l'importo ingiunto è stato correttamente calcolato. In particolare, ha dedotto di aver diritto all'importo massimo della prestazione, a far data dall'aprile 2021, atteso che il reddito dichiarato e certificato è inferiore ai limiti previsti per gli anni 2021 (14.447,42 euro),
2022 (17.050,42 euro) e 2023 (17.920,00 euro). Ha rilevato che l' ha pagato 1.562,37 euro successivamente alla notifica Pt_1 del titolo opposto e ne ha quindi chiesto, in via subordinata, lo scomputo dall'importo dovuto. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa è stata rinviata all'udienza del 03.03.2025 per la decisione e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni fino. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che non è in contestazione l'an della pretesa, essendo stato riconosciuto espressamente il diritto alla maggiorazione sociale da parte dell'ente previdenziale. 2 Ebbene, la fattispecie che occupa è attratta nell'ambito di applicazione dell'art. 38 della L. 448/2001 a tenore del quale: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all Pt_1 ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
3 d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. (…)” Dalla lettura della norma risulta che, anche per le prestazioni dovute agli invalidi civili totali, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti reddituali individuati dal legislatore. Ora, nel ricorso l' ha dedotto che nel limite reddituale va ricompreso Pt_1
l'importo della pensione corrisposto. Risulta, infatti, dall'applicazione della norma che la maggiorazione sociale spettante è quella di misura meno elevata tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato (e del coniuge laddove presente). È pacifico che la sig.ra non è coniugata: si deve quindi considerare il CP_1 limite personale del reddito stabilito dalla norma e annualmente oggetto di perequazione. Ebbene, la parte opposta ha erroneamente indicato i limiti reddituali richiesti dalla norma per accedere alla prestazione e non i diversi (e inferiori) limiti di reddito posti al fine di ottenere la maggiorazione sociale (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione). Da tale premessa ha dedotto che sommando il proprio reddito personale risultante dal CUD alla pensione di inabilità civile il limite reddituale non viene superato. In particolare, al fine di dimostrare di trovarsi nelle condizioni reddituali necessarie alla corresponsione della maggiorazione sociale in misura massima, l'opposta ha sommato al proprio reddito imponibile (risultante rispettivamente dai CUD 2021 e 2022 e sul quale non vi è contestazione) l'importo annuale della pensione di inabilità civile senza maggiorazione (infatti, se si divide 3.731,00 euro (importo indicato dall'opposta alla pagina 8 della memoria di costituzione) per tredici mensilità si ottiene un rateo mensile pari a 287,00 euro, che è il rateo corrisposto prima della determinazione della maggiorazione sociale). Invero, i limiti reddituali sono quelli indicati all'art. 38 c. 5 della Legge citata e poi, successivamente, aggiornati, come risultante, per gli anni in contestazione, dalla Circolare n. 107 del 20.09.2020 prodotta da parte 4 opponente (cfr. all. 8 al ricorso) e dal D.M. 17.11.2021 (in G.U. 282 del 26.11.2021) i cui criteri di perequazione sono stati poi definiti dalla Circolare n. 197 del 23.12.2021 e, con particolare riferimento alla Pt_1 determinazione dei limiti di reddito personale, dall'allegato 2 alla detta circolare. Dalla disciplina così individuata risulta che il limite di reddito personale è pari a 8.476,26 euro per il 2021 e a 8.583,51 euro per il 2022. Ora, l'opposta ha chiesto con ricorso, ed ha insistito nella presente sede, il pagamento di ratei mensili pari a 652,02 euro, ossia il pagamento di 8.476,26 euro all'anno. Ne consegue che, se si somma al reddito imponibile prodotto dalla sig.ra
- sia con riferimento al 2021 (euro 2.948,00 cfr. all. 6 alla memoria) CP_1 sia con riferimento al 2022 (euro 3.445,00, cfr. all. 7 alla memoria) - l'importo massimo della prestazione comprensivo di maggiorazione sociale, viene superato il limite reddituale stesso. Pertanto, alla luce degli effettivi limiti reddituali stabiliti per ottenere la maggiorazione sociale, quest'ultima non è certamente dovuta nella misura dell'importo massimo richiesto dalla parte opposta, risultando correttamente determinato dall' il quantum dovuto e corrisposto. Pt_1
L'opposizione è quindi fondata e va accolta. Atteso che la seconda rideterminazione della maggiorazione sociale e il relativo pagamento sono stati effettuati dopo la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. all. 3 al ricorso), le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese di lite. Cosenza, 04/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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