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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 07/04/2025 decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'IPPOLITO MARIA Parte_1 P.IVA_1 BEATRICE
OPPONENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
, in persona della Curatrice Avv. Barbara Lunghini
[...]
OPPOSTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. CP_5 P.IVA_4
(C.F. CP_6 P.IVA_5 pagina 1 di 4 TERZI CP_7
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la liquidazione Controparte_1 giudiziale R.G. n. 35/2023, nonché i terzi Controparte_2 pignorati e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
al fine di far accertare nel merito la fondatezza dell'opposizione ex artt. 615,
[...] co. 2, e 617 c.p.c. avanzata nei confronti di socio unico della Controparte_1 società avente ad oggetto il pignoramento iscritto a carico di Controparte_2
in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 7/21 del Parte_1 Tribunale di Tivoli. Ha dedotto parte attrice-opponente l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto non preceduto dall'atto di precetto promosso dall'effettivo avente diritto, in quanto notificato in persona del liquidatore alla , Controparte_1 Pt_1 pur essendo già intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese della società convenuta-opposta. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva del Socio Unico della
, aggiungendo che alcuna menzione veniva fatta Controparte_2 nell'atto di precetto della cancellazione della società, né della cessione del credito al sig. ancorché quest'ultima fosse precedente alla cancellazione della CP_1 società convenuta. Ha infine dedotto la carenza di legittimazione attiva di quale Controparte_1 cessionario del credito riportato nella sentenza n. 7/21 del Tribunale di Tivoli, posto che la cessione del credito della società al socio unico riguardava in realtà CP_1 un credito futuro, in quanto, stante l'impugnativa della sentenza di primo grado n. 7/21, oggetto di accertamento dinanzi alla Corte d'Appello avente R.G. n. 4171/21.
Ha lamentato parte attrice anche l'inefficacia del pignoramento presso terzi, in quanto notificato sia a nome di quale Socio Unico della Controparte_1 [...]
, sia quale cessionario, ribadendo la mancata sussistenza Controparte_2 di qualsivoglia diritto di credito in capo a nei confronti di . Controparte_1 Pt_1 In data 03.07.2024 - in pendenza dunque del presente giudizio – è stata emessa dalla Corte d'Appello di Roma la Sentenza n. 4729/2024, che ha rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Liquidazione Giudiziale previa Controparte_2 parziale compensazione dei relativi crediti, a pagare alla la somma di € Parte_1 233.533,00 oltre agli interessi, in misura legale, dalla presente sentenza sino al saldo.
pagina 2 di 4 In data 02.08.2024, in accoglimento del ricorso proposto da ex art. Parte_1 617, co. 2, c.p.c. e preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello, è stata sospesa dal Giudice dell'Esecuzione, previa conferma di quella disposta in via interinale, la precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate. In data 19.09.2024 la parte attrice ha depositato nel presente Parte_1 giudizio un'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere e alla contestuale liberazione dei terzi pignorati, ritenendo venuto meno l'oggetto del contendere in forza della già citata Sentenza della Corte d'Appello n. 4729/2024, poiché la stessa ha accertato che nessuna somma a qualsivoglia titolo è dovuta dalla nei confronti delle parti appellanti, e ritenendosi dunque Parte_1 superato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n. 7/21. All'udienza del 18.12.2024, il Giudice ha autorizzato il deposito del certificato di mancata proposizione del ricorso per Cassazione, poi depositato da parte attrice in data 18.12.2024. Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice dà atto della avvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 4729/2024 in data 03.07.2024 e resa irrevocabile a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge, in quanto dalla stessa si evince che, stante la parziale compensazione dei relativi crediti, nulla è dovuto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2 risultando invero parte attrice creditrice nei confronti della
[...] per la somma di € 233.533,00. Controparte_2 La cessazione della materia del contendere comporta, inoltre, la rinuncia della parte convenuta-opposta all'esercizio di qualsivoglia azione esecutiva volta al soddisfacimento del credito della riportato nella Controparte_2 sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli n. 7/2021, in quanto titolo esecutivo caducato poiché parzialmente riformato dalla Sentenza della Corte d'Appello. In ordine al riparto delle spese di lite, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (Così Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01); Cass. Sez. 3, n. 30857 del 29/11/2018 Rv. 652283
– 01). In base al principio della soccombenza virtuale, stante la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in senso favorevole alla parte attrice-opponente, le spese di lite sostenute dalla devono pertanto essere poste a carico di Parte_1 [...]
sia in qualità socio unico che di cessionario della CP_1 Controparte_2 Si evidenzia che dal tenore dell'atto introduttivo nel presente giudizio, ancorché sia stata citata dalla parte attrice la Liquidazione Giudiziale Controparte_2 nelle conclusioni spiegate non figura alcuna domanda nei confronti di quest'ultima e che, pertanto, le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2 [...] sono irripetibili. Controparte_2 Le spese di lite sono liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dichiara la contumacia di tutte le parti convenute;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna sia in qualità socio unico che di cessionario della Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 Parte_1 liquidate per compensi in euro 3.562,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- spese irripetibili tra l'attrice e la Giudiziale CP_2 Controparte_2
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 07/04/2025 decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'IPPOLITO MARIA Parte_1 P.IVA_1 BEATRICE
OPPONENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
, in persona della Curatrice Avv. Barbara Lunghini
[...]
OPPOSTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. CP_5 P.IVA_4
(C.F. CP_6 P.IVA_5 pagina 1 di 4 TERZI CP_7
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la liquidazione Controparte_1 giudiziale R.G. n. 35/2023, nonché i terzi Controparte_2 pignorati e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
al fine di far accertare nel merito la fondatezza dell'opposizione ex artt. 615,
[...] co. 2, e 617 c.p.c. avanzata nei confronti di socio unico della Controparte_1 società avente ad oggetto il pignoramento iscritto a carico di Controparte_2
in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 7/21 del Parte_1 Tribunale di Tivoli. Ha dedotto parte attrice-opponente l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto non preceduto dall'atto di precetto promosso dall'effettivo avente diritto, in quanto notificato in persona del liquidatore alla , Controparte_1 Pt_1 pur essendo già intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese della società convenuta-opposta. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva del Socio Unico della
, aggiungendo che alcuna menzione veniva fatta Controparte_2 nell'atto di precetto della cancellazione della società, né della cessione del credito al sig. ancorché quest'ultima fosse precedente alla cancellazione della CP_1 società convenuta. Ha infine dedotto la carenza di legittimazione attiva di quale Controparte_1 cessionario del credito riportato nella sentenza n. 7/21 del Tribunale di Tivoli, posto che la cessione del credito della società al socio unico riguardava in realtà CP_1 un credito futuro, in quanto, stante l'impugnativa della sentenza di primo grado n. 7/21, oggetto di accertamento dinanzi alla Corte d'Appello avente R.G. n. 4171/21.
Ha lamentato parte attrice anche l'inefficacia del pignoramento presso terzi, in quanto notificato sia a nome di quale Socio Unico della Controparte_1 [...]
, sia quale cessionario, ribadendo la mancata sussistenza Controparte_2 di qualsivoglia diritto di credito in capo a nei confronti di . Controparte_1 Pt_1 In data 03.07.2024 - in pendenza dunque del presente giudizio – è stata emessa dalla Corte d'Appello di Roma la Sentenza n. 4729/2024, che ha rigettato l'appello principale, accolto l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Liquidazione Giudiziale previa Controparte_2 parziale compensazione dei relativi crediti, a pagare alla la somma di € Parte_1 233.533,00 oltre agli interessi, in misura legale, dalla presente sentenza sino al saldo.
pagina 2 di 4 In data 02.08.2024, in accoglimento del ricorso proposto da ex art. Parte_1 617, co. 2, c.p.c. e preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello, è stata sospesa dal Giudice dell'Esecuzione, previa conferma di quella disposta in via interinale, la precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate. In data 19.09.2024 la parte attrice ha depositato nel presente Parte_1 giudizio un'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere e alla contestuale liberazione dei terzi pignorati, ritenendo venuto meno l'oggetto del contendere in forza della già citata Sentenza della Corte d'Appello n. 4729/2024, poiché la stessa ha accertato che nessuna somma a qualsivoglia titolo è dovuta dalla nei confronti delle parti appellanti, e ritenendosi dunque Parte_1 superato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n. 7/21. All'udienza del 18.12.2024, il Giudice ha autorizzato il deposito del certificato di mancata proposizione del ricorso per Cassazione, poi depositato da parte attrice in data 18.12.2024. Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice dà atto della avvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 4729/2024 in data 03.07.2024 e resa irrevocabile a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge, in quanto dalla stessa si evince che, stante la parziale compensazione dei relativi crediti, nulla è dovuto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2 risultando invero parte attrice creditrice nei confronti della
[...] per la somma di € 233.533,00. Controparte_2 La cessazione della materia del contendere comporta, inoltre, la rinuncia della parte convenuta-opposta all'esercizio di qualsivoglia azione esecutiva volta al soddisfacimento del credito della riportato nella Controparte_2 sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli n. 7/2021, in quanto titolo esecutivo caducato poiché parzialmente riformato dalla Sentenza della Corte d'Appello. In ordine al riparto delle spese di lite, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (Così Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01); Cass. Sez. 3, n. 30857 del 29/11/2018 Rv. 652283
– 01). In base al principio della soccombenza virtuale, stante la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in senso favorevole alla parte attrice-opponente, le spese di lite sostenute dalla devono pertanto essere poste a carico di Parte_1 [...]
sia in qualità socio unico che di cessionario della CP_1 Controparte_2 Si evidenzia che dal tenore dell'atto introduttivo nel presente giudizio, ancorché sia stata citata dalla parte attrice la Liquidazione Giudiziale Controparte_2 nelle conclusioni spiegate non figura alcuna domanda nei confronti di quest'ultima e che, pertanto, le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2 [...] sono irripetibili. Controparte_2 Le spese di lite sono liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dichiara la contumacia di tutte le parti convenute;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna sia in qualità socio unico che di cessionario della Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 Parte_1 liquidate per compensi in euro 3.562,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- spese irripetibili tra l'attrice e la Giudiziale CP_2 Controparte_2
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
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