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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 60/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 284/2020, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 26.08.2020, depositata in data 27.08.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 2444/2014 RG
TRA
(CF. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1943, (CF nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(CL) il 22.08.1961, nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
11.03.1935, elettivamente domiciliati in Caltanissetta in Via Malta 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta e della comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(CL) il 05.04.1975 e (C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati a
Campobello di Licata (AG) nella Via Edison n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Manganello che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Di Natali per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DEL
(CF sito in Via Roma n. 1, in persona Controparte_3 P.IVA_1 CP_3
del suo Sindaco p.t.
APPELLATO - CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto appello e pertanto conclude affinché Voglia L'ill.ma Corte di APPELLO
- accertare e dichiarare il diritto alla sepoltura dei sig.ri , Parte_2
e nella cappella eretta da Controparte_4 Controparte_5 _1
giusta concessione del 28.07.1979 registrata a Gela al N. 432 Vol.
[...]
I in data 07.02.1980 e conseguentemente rigettare le domande tutte svolte dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto e inammissibili per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa in entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito onorari”.
Per gli appellati, e : “VOGLIA Controparte_1 Controparte_2
L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA NEL MERITO
Respinta ogni contraria istanza, - Rigettare l'Appello proposto dai Sig.ri
e poiché infondato in Fatto ed in Diritto Parte_1 Parte_2
2 per le considerazioni di cui sopra che qui si hanno adesivamente riportate e trascritte. COMUNQUE Si ribadisce di Precisare le Conclusioni come in atti difensivi che qui si intendono adesivamente trascritti chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini Ex Art. 190. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, i coniugi Parte_1
e , nonché il esponendo:
[...] Persona_1 Controparte_3
- di essere figli ed eredi di , deceduto il 3/02/2008, figlio Persona_2
di , deceduto anch'egli in data 8/01/1991; Controparte_1
- che , loro nonno, aveva ottenuto concessione per la Controparte_1
sepoltura nella cappella gentilizia edificata nel 1979, nella sezione I/1 del
Cimitero di CP_3
- che tale cappella si compone di 14 posti, di cui 2 già occupati da _1
, concessionario originario, e dalla di lui coniuge,
[...] [...]
, mentre i restanti 12 sarebbero dovuti spettare ai loro figli, o per Per_3
capi ai figli di questi ultimi in caso di premorienza, secondo la seguente suddivisione:
n. 3 posti a (figlia di , deceduta) Persona_4 Controparte_1
coniugata con;
Persona_5
n. 3 posti a (figlio, deceduto), coniugato con Persona_2 P_
;
[...]
n. 3 posti a (figlia), coniugata con;
Parte_1 Persona_1
n. 3 posti a (figlia); Persona_6
3 - che , figlia di e sorella del loro defunto Parte_1 Controparte_1
padre, nell'ottobre 2013 provvedeva alla sepoltura nella predetta cappella di , e , rispettivamente Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
genitori e fratello del coniuge;
Persona_1
-che la sepoltura dei congiunti di nella cappella di cui si Persona_1
tratta era da considerare illegittima, non essendo tali persone legate da vincoli di sangue con il fondatore ed a nulla rilevando, per lo stesso motivo, la donazione dei propri tre posti che (figlia del fondatore) Persona_6
aveva effettuato in favore della sorella;
Parte_1
- che il Comune di cui il cimitero appartiene, non aveva ottemperato CP_3
ai propri doveri di vigilanza sulle sepolture, consentendo l'ingresso nel sepolcro IZ di salme di persone non aventi diritto;
- che la condotta dei convenuti aveva cagionato loro, ai sensi dell'art. 2043 ss. c.c., un danno patrimoniale pari ad euro 5.100,00 o altra somma da determinarsi in via equitativa, e che responsabile doveva ritenersi anche il
per omessa vigilanza su quanto accaduto. Controparte_3
Pertanto, previa declaratoria del loro diritto alla sepoltura nel sepolcro IZ e della illegittimità della sepoltura in quel luogo dei congiunti di
, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti Persona_1 Parte_1
e a provvedere al trasferimento delle salme delle
[...] Persona_1
persone sopra indicate, nonché la condanna dei convenuti medesimi, in solido con il al risarcimento del danno. Controparte_3
Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Persona_1
contestando integralmente le domande avversarie. In particolare, rilevavano che nella cappella eretta da potevano trovare sepoltura Controparte_1
anche persone estranee al compendio familiare, se ciò non avesse leso i diritti degli altri discendenti del fondatore. Nel caso in esame tale lesione non si era verificata, poiché aveva ceduto i posti a lei assegnati ai Persona_6
coniugi e . Parte_1 Persona_1
4 Si costituiva altresì il Comune eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, poiché alla base della sepoltura dei congiunti di nella cappella Persona_1
de qua vi erano tre distinti provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato l'estumulazione delle salme dei defunti , Parte_2
e ed il loro trasferimento nella nuova Controparte_5 Controparte_4
collocazione. Tali provvedimenti avrebbero dovuto essere impugnati innanzi al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva trattandosi di controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ed avendo le situazioni giuridiche riferibili agli attori consistenza di interesse legittimo.
All'udienza del 10 luglio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo,
a causa del decesso del convenuto;
dopo rituale Persona_1
riassunzione, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di . Mutato il giudicante la
[...] Persona_1
causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 284/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna i convenuti e a trasferire, a Parte_1 Parte_2
proprie spese ed entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, le salme dei defunti , e Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
dalla cappella gentilizia eretta da ad altra sede;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
2. Per la riforma di detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo gravame, fondandolo su un unico motivo con cui
5 lamentano l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice qualificato il sepolcro per cui è causa come IZ o familiare, anziché ereditario, accolto la domanda attrice di trasferimento delle salme di , Parte_2
e dalla cappella gentilizia eretta da Controparte_5 Controparte_4
ritenendole non di famiglia sulla base dell'atto di Controparte_1
concessione cimiteriale.
A dire degli appellanti poiché nell'atto di concessione non risulta indicata la natura del sepolcro, il diritto di sepoltura oltre ai discendenti di _1
spettava anche a persone estranee al compendio familiare purché
[...]
ciò non ledesse il diritto degli altri aventi diritto. E poiché i defunti CP_4
, e erano stati sepolti nei posti
[...] Parte_2 Controparte_5
assegnati alla figlia di , , che li aveva ceduti Controparte_1 Persona_6
alla sorella e al di lei marito , la sepoltura nella Pt_1 Persona_1
tomba dei predetti , e , non Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
aveva leso i diritti degli altri discendenti di appellati. Controparte_1
Sostengono infine gli appellanti che la natura ereditaria del sepolcro inoltre, si evincerebbe chiaramente sia dalla lettera di intimazione al Controparte_3
del 2013, prodotta dagli appellati nel primo grado del giudizio, con cui la
Sig.ra madre degli attori in primo grado, agiva in qualità Controparte_6
di coerede e non di discendente o familiare, sia dall'atto di citazione, da cui risulterebbe che gli attori odierni appellati, avrebbero agito in giudizio quali eredi del padre in rappresentazione della quota ad esso spettante.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le domande in epigrafe indicate.
Gli appellati e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
La Corte con ordinanza del 15.09.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
6 La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_3
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
4. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. L'appello va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze documentali, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado nell'adottare la decisione impugnata.
È documentato in atti che la concessione di suolo nel cimitero comunale è stata concessa dal di al sig. (cfr. CP_3 CP_3 Controparte_1
concessione in atti del 10.1.1980), che ebbe a richiederla “per la costruzione della tomba per raccogliere i resti mortali della famiglia dell'intestatario”
(cfr. richiesta concessione in atti).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2019 n. 21489,
“In tema di diritto al sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cd. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente
7 trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto "de quo", che restano libere e riservate all'autonomia privata”.
Se il fondatore ha dato disposizioni specifiche, “In tema di sepolcro IZ, la legittimazione ad agire per ottenere la liberazione dei loculi indebitamente occupati da soggetti privi del diritto ad essere ivi seppelliti spetta a coloro ai quali tale diritto sia attribuito dal fondatore e non dall'erede di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2- , Ordinanza n. 4469 del
11/02/2022).
Invece, in assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore (che non sono emerse nel caso in esame), lo ius sepulchri d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto (in tal senso Cass n. 8020 del 22.3.2021; nel caso scrutinato dalla Corte è stato escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro IZ ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore).
In termini più specifici, in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai
8 parenti a quello più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.
A tale ultimo riguardo, va ribadito, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, come la nozione di famiglia rilevante ai fini dell'attribuzione dello ius sepulchri d'indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest'ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi
(l'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità.
Nell'ipotesi del c.d. sepolcro IZ (che si presume in difetto di prova contraria), quindi, in mancanza di disposizioni da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995).
Nel caso in esame, dunque, il diritto è stato in origine concesso a _1
ed il dato è documentalmente incontestabile;
il fondatore della
[...]
tomba è ed il carattere di sepolcro familiare/IZ è Controparte_1
ampiamente desumibile dalla richiesta di concessione “per la costruzione della tomba per raccogliere i resti mortali della famiglia dell'intestatario”.
A ciò aggiungasi che per espressa previsione dell'art. 26 comma 2 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il diritto ad occupare una tomba
9 privata è riservato al concessionario o alle persone da egli indicate nell'atto di concessione e che al di fuori di esplicita indicazione fatta dal concessionario non saranno ammesse in una tomba salme di persone estranee alla famiglia (comma 3 medesimo articolo) salvo quanto previsto al successivo comma 4 che prevede che qualora il concessionario non abbia fornito indicazioni, possono essere sepolte nella tomba alcune categorie di persone espressamente individuate dal regolamento nelle seguenti: coniuge, ascendenti e discendenti senza limiti di grado, collaterali entro il 6 grado ed affini entro il 3, conviventi, persone che abbiano acquisito benemerenze verso il concessionario o gli aventi diritto od eredi della tomba, non ravvisabile nel caso in esame.
Ciò posto, corretta risulta essere la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto, in esito all'espletata istruttoria, che le salme dei defunti
, e , non essendo gli stessi Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
legati da vincoli familiari con il fondatore , ed in assenza Controparte_1
di altri validi titoli legittimanti alla attuale collocazione, dovranno essere trasferite in altro luogo, a cura ed a spese dei convenuti e Parte_1
(n. 1961). Parte_2
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dagli appellanti, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
7. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di e , liquidate Controparte_1 Controparte_2
come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
10 Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e il Controparte_3
rimasto contumace, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del rigetta l'appello proposto da Controparte_3 Parte_1
e avverso la sentenza n. 284/2020, emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Caltanissetta il 26.08.2020, depositata in data 27.08.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 2444/2014 RG, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di Controparte_1
e delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 2.915,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e il Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 16 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 60/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 284/2020, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 26.08.2020, depositata in data 27.08.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 2444/2014 RG
TRA
(CF. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1943, (CF nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(CL) il 22.08.1961, nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
11.03.1935, elettivamente domiciliati in Caltanissetta in Via Malta 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta e della comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(CL) il 05.04.1975 e (C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati a
Campobello di Licata (AG) nella Via Edison n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Manganello che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Di Natali per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DEL
(CF sito in Via Roma n. 1, in persona Controparte_3 P.IVA_1 CP_3
del suo Sindaco p.t.
APPELLATO - CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto appello e pertanto conclude affinché Voglia L'ill.ma Corte di APPELLO
- accertare e dichiarare il diritto alla sepoltura dei sig.ri , Parte_2
e nella cappella eretta da Controparte_4 Controparte_5 _1
giusta concessione del 28.07.1979 registrata a Gela al N. 432 Vol.
[...]
I in data 07.02.1980 e conseguentemente rigettare le domande tutte svolte dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto e inammissibili per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa in entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito onorari”.
Per gli appellati, e : “VOGLIA Controparte_1 Controparte_2
L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA NEL MERITO
Respinta ogni contraria istanza, - Rigettare l'Appello proposto dai Sig.ri
e poiché infondato in Fatto ed in Diritto Parte_1 Parte_2
2 per le considerazioni di cui sopra che qui si hanno adesivamente riportate e trascritte. COMUNQUE Si ribadisce di Precisare le Conclusioni come in atti difensivi che qui si intendono adesivamente trascritti chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini Ex Art. 190. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, i coniugi Parte_1
e , nonché il esponendo:
[...] Persona_1 Controparte_3
- di essere figli ed eredi di , deceduto il 3/02/2008, figlio Persona_2
di , deceduto anch'egli in data 8/01/1991; Controparte_1
- che , loro nonno, aveva ottenuto concessione per la Controparte_1
sepoltura nella cappella gentilizia edificata nel 1979, nella sezione I/1 del
Cimitero di CP_3
- che tale cappella si compone di 14 posti, di cui 2 già occupati da _1
, concessionario originario, e dalla di lui coniuge,
[...] [...]
, mentre i restanti 12 sarebbero dovuti spettare ai loro figli, o per Per_3
capi ai figli di questi ultimi in caso di premorienza, secondo la seguente suddivisione:
n. 3 posti a (figlia di , deceduta) Persona_4 Controparte_1
coniugata con;
Persona_5
n. 3 posti a (figlio, deceduto), coniugato con Persona_2 P_
;
[...]
n. 3 posti a (figlia), coniugata con;
Parte_1 Persona_1
n. 3 posti a (figlia); Persona_6
3 - che , figlia di e sorella del loro defunto Parte_1 Controparte_1
padre, nell'ottobre 2013 provvedeva alla sepoltura nella predetta cappella di , e , rispettivamente Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
genitori e fratello del coniuge;
Persona_1
-che la sepoltura dei congiunti di nella cappella di cui si Persona_1
tratta era da considerare illegittima, non essendo tali persone legate da vincoli di sangue con il fondatore ed a nulla rilevando, per lo stesso motivo, la donazione dei propri tre posti che (figlia del fondatore) Persona_6
aveva effettuato in favore della sorella;
Parte_1
- che il Comune di cui il cimitero appartiene, non aveva ottemperato CP_3
ai propri doveri di vigilanza sulle sepolture, consentendo l'ingresso nel sepolcro IZ di salme di persone non aventi diritto;
- che la condotta dei convenuti aveva cagionato loro, ai sensi dell'art. 2043 ss. c.c., un danno patrimoniale pari ad euro 5.100,00 o altra somma da determinarsi in via equitativa, e che responsabile doveva ritenersi anche il
per omessa vigilanza su quanto accaduto. Controparte_3
Pertanto, previa declaratoria del loro diritto alla sepoltura nel sepolcro IZ e della illegittimità della sepoltura in quel luogo dei congiunti di
, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti Persona_1 Parte_1
e a provvedere al trasferimento delle salme delle
[...] Persona_1
persone sopra indicate, nonché la condanna dei convenuti medesimi, in solido con il al risarcimento del danno. Controparte_3
Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Persona_1
contestando integralmente le domande avversarie. In particolare, rilevavano che nella cappella eretta da potevano trovare sepoltura Controparte_1
anche persone estranee al compendio familiare, se ciò non avesse leso i diritti degli altri discendenti del fondatore. Nel caso in esame tale lesione non si era verificata, poiché aveva ceduto i posti a lei assegnati ai Persona_6
coniugi e . Parte_1 Persona_1
4 Si costituiva altresì il Comune eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, poiché alla base della sepoltura dei congiunti di nella cappella Persona_1
de qua vi erano tre distinti provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato l'estumulazione delle salme dei defunti , Parte_2
e ed il loro trasferimento nella nuova Controparte_5 Controparte_4
collocazione. Tali provvedimenti avrebbero dovuto essere impugnati innanzi al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva trattandosi di controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ed avendo le situazioni giuridiche riferibili agli attori consistenza di interesse legittimo.
All'udienza del 10 luglio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo,
a causa del decesso del convenuto;
dopo rituale Persona_1
riassunzione, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di . Mutato il giudicante la
[...] Persona_1
causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 284/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna i convenuti e a trasferire, a Parte_1 Parte_2
proprie spese ed entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, le salme dei defunti , e Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
dalla cappella gentilizia eretta da ad altra sede;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
2. Per la riforma di detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo gravame, fondandolo su un unico motivo con cui
5 lamentano l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice qualificato il sepolcro per cui è causa come IZ o familiare, anziché ereditario, accolto la domanda attrice di trasferimento delle salme di , Parte_2
e dalla cappella gentilizia eretta da Controparte_5 Controparte_4
ritenendole non di famiglia sulla base dell'atto di Controparte_1
concessione cimiteriale.
A dire degli appellanti poiché nell'atto di concessione non risulta indicata la natura del sepolcro, il diritto di sepoltura oltre ai discendenti di _1
spettava anche a persone estranee al compendio familiare purché
[...]
ciò non ledesse il diritto degli altri aventi diritto. E poiché i defunti CP_4
, e erano stati sepolti nei posti
[...] Parte_2 Controparte_5
assegnati alla figlia di , , che li aveva ceduti Controparte_1 Persona_6
alla sorella e al di lei marito , la sepoltura nella Pt_1 Persona_1
tomba dei predetti , e , non Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
aveva leso i diritti degli altri discendenti di appellati. Controparte_1
Sostengono infine gli appellanti che la natura ereditaria del sepolcro inoltre, si evincerebbe chiaramente sia dalla lettera di intimazione al Controparte_3
del 2013, prodotta dagli appellati nel primo grado del giudizio, con cui la
Sig.ra madre degli attori in primo grado, agiva in qualità Controparte_6
di coerede e non di discendente o familiare, sia dall'atto di citazione, da cui risulterebbe che gli attori odierni appellati, avrebbero agito in giudizio quali eredi del padre in rappresentazione della quota ad esso spettante.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le domande in epigrafe indicate.
Gli appellati e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
La Corte con ordinanza del 15.09.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
6 La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_3
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
4. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. L'appello va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze documentali, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado nell'adottare la decisione impugnata.
È documentato in atti che la concessione di suolo nel cimitero comunale è stata concessa dal di al sig. (cfr. CP_3 CP_3 Controparte_1
concessione in atti del 10.1.1980), che ebbe a richiederla “per la costruzione della tomba per raccogliere i resti mortali della famiglia dell'intestatario”
(cfr. richiesta concessione in atti).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2019 n. 21489,
“In tema di diritto al sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cd. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente
7 trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto "de quo", che restano libere e riservate all'autonomia privata”.
Se il fondatore ha dato disposizioni specifiche, “In tema di sepolcro IZ, la legittimazione ad agire per ottenere la liberazione dei loculi indebitamente occupati da soggetti privi del diritto ad essere ivi seppelliti spetta a coloro ai quali tale diritto sia attribuito dal fondatore e non dall'erede di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2- , Ordinanza n. 4469 del
11/02/2022).
Invece, in assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore (che non sono emerse nel caso in esame), lo ius sepulchri d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto (in tal senso Cass n. 8020 del 22.3.2021; nel caso scrutinato dalla Corte è stato escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro IZ ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore).
In termini più specifici, in mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai
8 parenti a quello più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.
A tale ultimo riguardo, va ribadito, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, come la nozione di famiglia rilevante ai fini dell'attribuzione dello ius sepulchri d'indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest'ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi
(l'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità.
Nell'ipotesi del c.d. sepolcro IZ (che si presume in difetto di prova contraria), quindi, in mancanza di disposizioni da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995).
Nel caso in esame, dunque, il diritto è stato in origine concesso a _1
ed il dato è documentalmente incontestabile;
il fondatore della
[...]
tomba è ed il carattere di sepolcro familiare/IZ è Controparte_1
ampiamente desumibile dalla richiesta di concessione “per la costruzione della tomba per raccogliere i resti mortali della famiglia dell'intestatario”.
A ciò aggiungasi che per espressa previsione dell'art. 26 comma 2 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il diritto ad occupare una tomba
9 privata è riservato al concessionario o alle persone da egli indicate nell'atto di concessione e che al di fuori di esplicita indicazione fatta dal concessionario non saranno ammesse in una tomba salme di persone estranee alla famiglia (comma 3 medesimo articolo) salvo quanto previsto al successivo comma 4 che prevede che qualora il concessionario non abbia fornito indicazioni, possono essere sepolte nella tomba alcune categorie di persone espressamente individuate dal regolamento nelle seguenti: coniuge, ascendenti e discendenti senza limiti di grado, collaterali entro il 6 grado ed affini entro il 3, conviventi, persone che abbiano acquisito benemerenze verso il concessionario o gli aventi diritto od eredi della tomba, non ravvisabile nel caso in esame.
Ciò posto, corretta risulta essere la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto, in esito all'espletata istruttoria, che le salme dei defunti
, e , non essendo gli stessi Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
legati da vincoli familiari con il fondatore , ed in assenza Controparte_1
di altri validi titoli legittimanti alla attuale collocazione, dovranno essere trasferite in altro luogo, a cura ed a spese dei convenuti e Parte_1
(n. 1961). Parte_2
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dagli appellanti, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
7. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di e , liquidate Controparte_1 Controparte_2
come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
10 Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e il Controparte_3
rimasto contumace, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del rigetta l'appello proposto da Controparte_3 Parte_1
e avverso la sentenza n. 284/2020, emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Caltanissetta il 26.08.2020, depositata in data 27.08.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 2444/2014 RG, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di Controparte_1
e delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 2.915,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e il Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 16 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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