Articolo 1 della Legge 21 agosto 1950, n. 740
Articolo 2
Versione
6 ottobre 1950
Art. 1.
E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-1950, la spesa di lire 139 milioni per l'attuazione di un programma straordinario di miglioramento agrario-zootecnico nella provincia di Udine.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1950