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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 863/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 863/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e Parte_2
( ), nato ad [...] il [...] e residente in CodiceFiscale_2
OL IC (AQ), Via dei Mirtilli n.2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Paola Anna Coccoli, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, giusta procura in calce al presente atto.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 05.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con
1 contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, sita in OL IC (AQ), Via dei
Mirtilli n. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà a vivere il Sig. Parte_2 Pt_2
mentre la Sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale, portando
[...] Parte_1 con sé tutti i propri beni personali, reperendo un'autonoma sistemazione abitativa (doc.ti 2 e
3);
4) i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Persona_2 non percepiranno alcun assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da parte del padre;
5) il Sig. in ogni caso, si impegna, a provvedere integralmente a tutte le spese Parte_2 riguardanti i figli e alle quali i medesimi, in ragione del proprio reddito, Per_1 Persona_2 non sono in grado di provvedere;
6) i coniugi esprimono il reciproco consenso fin d'ora al rilascio o al rinnovo del passaporto all'altro coniuge;
7) emettere, se del caso, ogni altro provvedimento inerente e consequenziale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 05.12.2024, anno adìto congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in OL IC in data 05.07.2008 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.3, parte I, anno 2008, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 05 febbraio 2025, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Pt_2 ome sopra meglio generalizzati.
[...]
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di OL IC (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3, parte I, Serie, anno 2008.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 863/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e Parte_2
( ), nato ad [...] il [...] e residente in CodiceFiscale_2
OL IC (AQ), Via dei Mirtilli n.2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Paola Anna Coccoli, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, giusta procura in calce al presente atto.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 05.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con
1 contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, sita in OL IC (AQ), Via dei
Mirtilli n. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà a vivere il Sig. Parte_2 Pt_2
mentre la Sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale, portando
[...] Parte_1 con sé tutti i propri beni personali, reperendo un'autonoma sistemazione abitativa (doc.ti 2 e
3);
4) i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Persona_2 non percepiranno alcun assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da parte del padre;
5) il Sig. in ogni caso, si impegna, a provvedere integralmente a tutte le spese Parte_2 riguardanti i figli e alle quali i medesimi, in ragione del proprio reddito, Per_1 Persona_2 non sono in grado di provvedere;
6) i coniugi esprimono il reciproco consenso fin d'ora al rilascio o al rinnovo del passaporto all'altro coniuge;
7) emettere, se del caso, ogni altro provvedimento inerente e consequenziale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 05.12.2024, anno adìto congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in OL IC in data 05.07.2008 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.3, parte I, anno 2008, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 05 febbraio 2025, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Pt_2 ome sopra meglio generalizzati.
[...]
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di OL IC (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3, parte I, Serie, anno 2008.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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