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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 111 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende, Piazza della Libertà n. 30, in forza di procura rilasciata con foglio separato all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- contro
, Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, e pubblicata in data 19.09.2023, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_2 pagina 1 di 7 per chiedere l'annullamento del ruolo portante la cartella di pagamento Parte_1
n.13920160004925508000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni
2011-2012, per un ammontare complessivo di € 610,80, di cui risultava creditrice la
Regione Calabria, eccependo la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costitutiva l' , deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda, dichiarando estinto il credito portato dalla cartella per intervenuta prescrizione con condanna dell'
[...]
al pagamento dei compensi del giudizio. Controparte_3
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_3 seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, sulla questione sollevata d'ufficio dal giudicante di primo grado, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia, per essere state trattate e decise questioni a monte della notifica della cartella di pagamento, per come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n., n.34447 del
24.12.2019.
2) Sempre in via Preliminare riformare la sentenza numero 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, e depositata in data
19.09.2023, non notificata, e dichiarare applicabile alla fattispecie, l'art. 12, del D.p.r.
602/73, per come modificato dall'art. 4 bis, alla riscossione a ruolo della tassa automobilistica, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione, presentata dalla signora , per essere stata proposta in mancanza delle ipotesi Controparte_1 tipizzate dalla norma stessa, per i motivi sopraindicati;
3) riformare la sentenza numero 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, e depositata in data 19.09.2023, dichiarando la nullità delle questioni sollevate d'Ufficio dal Giudicante, di primo grado, per la violazione dei principi dell'art. 99 c.p.c. (principio del domanda), art. 101, comma 2, c.p.c, (principio del contraddittorio), dell'art. 112 c.p.c., (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e
pagina 2 di 7 art. 115 c.p.c.(disponibilità delle prove), e accertata la regolare notifica della cartella di pagamento, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, inerente il periodo successivo, sulla scorta degli atti interruttivi depositati dalla concessionaria in primo grado, e della sospensione della prescrizione nel periodo Covid, alla data di notificazione dell'atto di citazione (16.02.2023). Con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia da codesto giudicante con ordinanza del
10.07.2024. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e maturati i termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.03.2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla e relativo al capo Parte_3 della sentenza in cui il Giudice di Pace ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla quale pertanto non si è ancora formato il giudicato.
Va richiamato all'uopo il principio stabilito dalla Cassazione a SS.UU per cui
“l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne
l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di
pagina 3 di 7 appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. ( in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.4.2012, n. 5762 e Sezioni Unite
n. 24883/2008 e ss.)
Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica anni 2011/2012).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di pagina 4 di 7 cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo pagina 5 di 7 alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento – e tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di di pagamento n.13920160004925508000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 111 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende, Piazza della Libertà n. 30, in forza di procura rilasciata con foglio separato all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- contro
, Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, e pubblicata in data 19.09.2023, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_2 pagina 1 di 7 per chiedere l'annullamento del ruolo portante la cartella di pagamento Parte_1
n.13920160004925508000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni
2011-2012, per un ammontare complessivo di € 610,80, di cui risultava creditrice la
Regione Calabria, eccependo la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costitutiva l' , deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda, dichiarando estinto il credito portato dalla cartella per intervenuta prescrizione con condanna dell'
[...]
al pagamento dei compensi del giudizio. Controparte_3
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_3 seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, sulla questione sollevata d'ufficio dal giudicante di primo grado, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia, per essere state trattate e decise questioni a monte della notifica della cartella di pagamento, per come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n., n.34447 del
24.12.2019.
2) Sempre in via Preliminare riformare la sentenza numero 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, e depositata in data
19.09.2023, non notificata, e dichiarare applicabile alla fattispecie, l'art. 12, del D.p.r.
602/73, per come modificato dall'art. 4 bis, alla riscossione a ruolo della tassa automobilistica, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione, presentata dalla signora , per essere stata proposta in mancanza delle ipotesi Controparte_1 tipizzate dalla norma stessa, per i motivi sopraindicati;
3) riformare la sentenza numero 2732/2023, emessa in data 15.09.2023, dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, e depositata in data 19.09.2023, dichiarando la nullità delle questioni sollevate d'Ufficio dal Giudicante, di primo grado, per la violazione dei principi dell'art. 99 c.p.c. (principio del domanda), art. 101, comma 2, c.p.c, (principio del contraddittorio), dell'art. 112 c.p.c., (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e
pagina 2 di 7 art. 115 c.p.c.(disponibilità delle prove), e accertata la regolare notifica della cartella di pagamento, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, inerente il periodo successivo, sulla scorta degli atti interruttivi depositati dalla concessionaria in primo grado, e della sospensione della prescrizione nel periodo Covid, alla data di notificazione dell'atto di citazione (16.02.2023). Con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia da codesto giudicante con ordinanza del
10.07.2024. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e maturati i termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.03.2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla e relativo al capo Parte_3 della sentenza in cui il Giudice di Pace ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla quale pertanto non si è ancora formato il giudicato.
Va richiamato all'uopo il principio stabilito dalla Cassazione a SS.UU per cui
“l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne
l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di
pagina 3 di 7 appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. ( in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.4.2012, n. 5762 e Sezioni Unite
n. 24883/2008 e ss.)
Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica anni 2011/2012).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di pagina 4 di 7 cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo pagina 5 di 7 alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento – e tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di di pagamento n.13920160004925508000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7