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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5104/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5104/2024
La Presidente dott. Antonella Guerra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2025;
ha pronunciato il seguente
DECRETO letti gli atti e i documenti di causa;
sentite le parti;
rilevato che è pacifico che il padre, obbligato a contribuire al mantenimento delle due figlie maggiorenni ( nata il [...] e nata il [...]), sia Persona_1 Persona_2 inadempiente dall'ottobre 2022 rispetto all'impegno assunto in sede di separazione consensuale - omologata con decreto 3.1.2017 di questo Tribunale - di corrispondere mensilmente un contributo complessivo di € 400, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese di abbigliamento, scolastiche e ludico-creative; rilevato che la ricorrente ha documentato di aver dichiarato fiscalmente redditi annui pari ad € 4.479 nel 2021, di € 8633 nel 2022 e di € 12.477; la stessa vive in un immobile di proprietà del coniuge concesso in comodato e al 31.12.2023 disponeva in uno dei propri conti di un saldo di € 18.332,92 (doc. 25 di parte ricorrente); rilevato che, quanto alle figlie, ora ventitreenne, ha già avuto esperienze Per_1 lavorative con una certa stabilità, anche all'estero, ha completato gli studi, è proprietaria di un'auto che ha acquistato nuova con un finanziamento;
dal dicembre 2021 al dicembre
2023 ha avuto una retribuzione media di € 1300 circa mensili, come risulta dagli estratti conto prodotti solo fino al 2023, docc. 12, 13, 14 di parte ricorrente;
riguardo il periodo successivo, pur avendo la ricorrente allegato che la figlia ha svolto attività a tempo determinato anche all'estero, nulla è stato prodotto;
rilevato che, quanto a quasi ventunenne, la ricorrente ha omesso di Persona_2 produrre documentazione sui redditi e sui rapporti bancari (fogli paga, estratti conto, contratti di lavoro, per es.), limitandosi a depositare un “attestato” di partecipazione ad un corso di comunicazione sociale e giornalismo seguito nel 2023 in Argentina (doc. 7 di parte ricorrente) e il curriculum vitae (doc. 8 di parte ricorrente), dal quale risulta che la stessa da giugno ad ottobre 2024 ha lavorato a TE (Spagna) come addetta ad una boutique, in aprile 2024 come receptionist di un ostello a Vitòria (Brasile), da gennaio a marzo 2024 come cameriera ai piani in un ostello a Florianopolìs, (Brasile), da aprile a dicembre 2023 come traduttrice freelance (Buenos Aires, Argentina), da gennaio a marzo
2023 come receptionist di un boutique hotel (Montevideo, Uruguay), da giugno ad agosto
Pagina 1 2022 come animatrice turistica presso un resort (Ricadi, Italia), e precedentemente come barista, accompagnamento in tour organizzati, ragazza alla pari a Barcellona (Spagna); ritenuto che il solo parziale adempimento all'obbligo di documentare le situazioni reddituali delle figlie va valutata a sfavore ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.. (“Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 “; rilevato che ai sensi dell'art. 316-bis c.c., “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale
o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole”; rilevato che l'art. 316-bis comma 2 c.c. prevede un procedimento speciale semplificato che con unica competenza funzionale avanti al Tribunale ordinario, nella persona del suo presidente o di un giudice designato;
ritenuto che
anche alla luce dell'interpretazione estensiva data dalla sentenza n° 236/2002 della Corte Costituzionale lo strumento di cui all'art. 148 c.c., oggi riformulato nell'art. 316 bis c.c., va interpretato in senso ampio ed è utilizzabile sia per la distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento della prole indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi (così, Cass. 17-4-2007 n° 9132); ritenuto che per interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. (così, fra le più recenti Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345); ritenuto che la circostanza che il padre risulti inadempiente alla statuizione del Tribunale non comporta automaticamente l'obbligo di contribuzione da parte degli ascendenti, dovendosi valutare l'impossibilità per l'altro genitore di provvedere al mantenimento dei
Pagina 2 figli, oltre - in caso di esito positivo dei due precedenti accertamenti - alla capacità economica degli ascendenti;
ritenuto che
, nel caso di specie, deve essere considerato che le figlie sono maggiorenni e hanno già raggiunto un'almeno parziale autonomia economica, cosicché la capacità della madre di provvedere al loro mantenimento va valutata tenendo conto anche delle risorse delle figlie, che quanto alla maggiore sono state tali da consentirle una Persona_1 pressoché totale autosufficienza quanto meno fino alla fine del 2023, mentre per il periodo successivo è stata omessa ogni produzione pur a fronte di allegazioni riguardo esperienze lavorative anche all'estero; quanto invece a pur avendo documentato lo Persona_2 svolgimento di vari lavori anche all'estero negli ultimi tre anni, non è stato prodotto alcunché riguardo i redditi percepiti;
ritenuto pertanto che, tenuto conto delle risorse della madre, dell'assenza di oneri abitativi e delle presumibili risorse delle figlie maggiorenni – valutate anche con riferimento all'assenza di trasparenza sulle stesse -, non si ravvisano i presupposti per riconoscere l'obbligo sussidiario degli ascendenti, con conseguente irrilevanza della capacità economica degli ascendenti;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato;
ritenuto che
per il principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività (studio, introduttiva e trattazione), delle questioni trattate e del valore della controversia, calcolato ai sensi dell'art. 13 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente sig. alla rifusione in favore dei resistenti delle spese Parte_1 di lite, che liquida in € 2529 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Si comunichi.
VERONA, 29/03/2025
La Presidente
dott. Antonella Guerra
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5104/2024
La Presidente dott. Antonella Guerra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2025;
ha pronunciato il seguente
DECRETO letti gli atti e i documenti di causa;
sentite le parti;
rilevato che è pacifico che il padre, obbligato a contribuire al mantenimento delle due figlie maggiorenni ( nata il [...] e nata il [...]), sia Persona_1 Persona_2 inadempiente dall'ottobre 2022 rispetto all'impegno assunto in sede di separazione consensuale - omologata con decreto 3.1.2017 di questo Tribunale - di corrispondere mensilmente un contributo complessivo di € 400, oltre alla rivalutazione ISTAT e alle spese di abbigliamento, scolastiche e ludico-creative; rilevato che la ricorrente ha documentato di aver dichiarato fiscalmente redditi annui pari ad € 4.479 nel 2021, di € 8633 nel 2022 e di € 12.477; la stessa vive in un immobile di proprietà del coniuge concesso in comodato e al 31.12.2023 disponeva in uno dei propri conti di un saldo di € 18.332,92 (doc. 25 di parte ricorrente); rilevato che, quanto alle figlie, ora ventitreenne, ha già avuto esperienze Per_1 lavorative con una certa stabilità, anche all'estero, ha completato gli studi, è proprietaria di un'auto che ha acquistato nuova con un finanziamento;
dal dicembre 2021 al dicembre
2023 ha avuto una retribuzione media di € 1300 circa mensili, come risulta dagli estratti conto prodotti solo fino al 2023, docc. 12, 13, 14 di parte ricorrente;
riguardo il periodo successivo, pur avendo la ricorrente allegato che la figlia ha svolto attività a tempo determinato anche all'estero, nulla è stato prodotto;
rilevato che, quanto a quasi ventunenne, la ricorrente ha omesso di Persona_2 produrre documentazione sui redditi e sui rapporti bancari (fogli paga, estratti conto, contratti di lavoro, per es.), limitandosi a depositare un “attestato” di partecipazione ad un corso di comunicazione sociale e giornalismo seguito nel 2023 in Argentina (doc. 7 di parte ricorrente) e il curriculum vitae (doc. 8 di parte ricorrente), dal quale risulta che la stessa da giugno ad ottobre 2024 ha lavorato a TE (Spagna) come addetta ad una boutique, in aprile 2024 come receptionist di un ostello a Vitòria (Brasile), da gennaio a marzo 2024 come cameriera ai piani in un ostello a Florianopolìs, (Brasile), da aprile a dicembre 2023 come traduttrice freelance (Buenos Aires, Argentina), da gennaio a marzo
2023 come receptionist di un boutique hotel (Montevideo, Uruguay), da giugno ad agosto
Pagina 1 2022 come animatrice turistica presso un resort (Ricadi, Italia), e precedentemente come barista, accompagnamento in tour organizzati, ragazza alla pari a Barcellona (Spagna); ritenuto che il solo parziale adempimento all'obbligo di documentare le situazioni reddituali delle figlie va valutata a sfavore ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.. (“Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 “; rilevato che ai sensi dell'art. 316-bis c.c., “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale
o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole”; rilevato che l'art. 316-bis comma 2 c.c. prevede un procedimento speciale semplificato che con unica competenza funzionale avanti al Tribunale ordinario, nella persona del suo presidente o di un giudice designato;
ritenuto che
anche alla luce dell'interpretazione estensiva data dalla sentenza n° 236/2002 della Corte Costituzionale lo strumento di cui all'art. 148 c.c., oggi riformulato nell'art. 316 bis c.c., va interpretato in senso ampio ed è utilizzabile sia per la distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento della prole indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi (così, Cass. 17-4-2007 n° 9132); ritenuto che per interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. (così, fra le più recenti Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345); ritenuto che la circostanza che il padre risulti inadempiente alla statuizione del Tribunale non comporta automaticamente l'obbligo di contribuzione da parte degli ascendenti, dovendosi valutare l'impossibilità per l'altro genitore di provvedere al mantenimento dei
Pagina 2 figli, oltre - in caso di esito positivo dei due precedenti accertamenti - alla capacità economica degli ascendenti;
ritenuto che
, nel caso di specie, deve essere considerato che le figlie sono maggiorenni e hanno già raggiunto un'almeno parziale autonomia economica, cosicché la capacità della madre di provvedere al loro mantenimento va valutata tenendo conto anche delle risorse delle figlie, che quanto alla maggiore sono state tali da consentirle una Persona_1 pressoché totale autosufficienza quanto meno fino alla fine del 2023, mentre per il periodo successivo è stata omessa ogni produzione pur a fronte di allegazioni riguardo esperienze lavorative anche all'estero; quanto invece a pur avendo documentato lo Persona_2 svolgimento di vari lavori anche all'estero negli ultimi tre anni, non è stato prodotto alcunché riguardo i redditi percepiti;
ritenuto pertanto che, tenuto conto delle risorse della madre, dell'assenza di oneri abitativi e delle presumibili risorse delle figlie maggiorenni – valutate anche con riferimento all'assenza di trasparenza sulle stesse -, non si ravvisano i presupposti per riconoscere l'obbligo sussidiario degli ascendenti, con conseguente irrilevanza della capacità economica degli ascendenti;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato;
ritenuto che
per il principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività (studio, introduttiva e trattazione), delle questioni trattate e del valore della controversia, calcolato ai sensi dell'art. 13 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente sig. alla rifusione in favore dei resistenti delle spese Parte_1 di lite, che liquida in € 2529 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Si comunichi.
VERONA, 29/03/2025
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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