CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 245/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Azione revocatoria
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere ordinaria
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1906/2019, emessa il
22/07/2019, pubblicata il 25/07/2019 del Tribunale di Foggia, non notificata, avente per oggetto: “Azione revocatoria ordinaria“, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
del giudizio di primo grado sotto il numero d'ordine 6424/2014;
tra nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato al nuovo difensore CP_1
costituito in sostituzione del precedente difensore con comparsa del 22.02.2023;
[...]
-appellante-
nei confronti di
( nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
- appellato -;
CP_3
- appellato contumace -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 17.05.2024 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza rigettare la domanda avanzata dal sig.
, perché infondata, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
per l'appellato : rigettare l'appello proposto da avverso la CP_2 Parte_1
sentenza n° 1906/2019 emessa dal Tribunale di Foggia;
condannare l'appellante
all'integrale rifusione in favore del presente difensore, che si dichiara antistatario, delle
spese di giudizio..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/7/2014, conveniva in giudizio Controparte_2
e al fine di accertare ex art. 2901 c.c. e nei limiti della Parte_1 CP_3
quota di proprietà di , l'inefficacia nei confronti di CP_3 Controparte_2
dell'atto di compravendita relativo all'immobile sito in IN (Fg) alla via Boito, n. 23,
e redatto in data 10.09.2009 dal Notaio registrato a LE (Ba) il Persona_1
17.09.2009 al n. 6878 con cui , debitore dell'attore, cedeva la quota di un CP_3
mezzo di un appartamento al coniuge , stipulato allorché il primo era Parte_1
consapevole del futuro insorgere del credito, circostanza nota alla , sua coniuge. Pt_1
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice di primo grado all'esito dell'istruttoria accoglieva la domanda e, per l'effetto,
dichiarava inefficace nei confronti di l'atto stipulato in LE il 10 Controparte_2
settembre 2009, per notaio registrato a LE il 17 settembre 2009, tra Persona_1
ed , avente ad oggetto 1/2 della piena proprietà CP_3 Parte_1
dell'appartamento sito in IN, alla via Boito n. 23 (già civico 17), posto al primo piano con accesso dal vano scala di pertinenza esclusiva, in NCEU del Comune di IN al 2 foglio 68, particella 2994 sub 2, cat A/3 cl. 2, vani 4,5 RE.E. 302,13, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione deila sentenza ed alla annotazione della dichiarazione di inefficacia a margine dell'atto di compravendita con condanna alle spese processuali.
con atto di appello notificato rispettivamente al difensore sia del Parte_1 CP_2
CP_ che del , in data 20.02.2020 e 24.02.2020, ha impugnato la sentenza di primo grado con diversi motivi di gravame.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, mentre non si è costituito Controparte_2
ritualmente citato presso il proprio difensore costituito nel giudizio di primo CP_3
grado.
Con comparsa del 22.02.2023 si è costituito il nuovo difensore in sostituzione dell'avv.
Filannino Lucrezia per l'appellante, la quale si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
La causa è stata riservata per la decisione con in termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con diversi motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto dal contenuto dell'atto di citazione non ci ricaverebbero le ragioni della domanda con riferimento all'elemento soggettivo sussistente in capo al debitore e al terzo, stante la genericità della domanda giudiziale e il successivo mutamento del thema probandum e, conseguentemente, del thema decidendum, con inammissibilità della domanda.
Inoltre, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe travisato i fatti collocando erroneamente
CP_ la data di conoscenza di esistenza del processo penale da parte del per le lesioni subite dal in conseguenza dell'incidente sul lavoro. CP_4
CP_ Infine, l'appellante lamenta l'errata valutazione del valore dell'immobile ceduto da a
, la mancata conoscenza del presunto credito del , e quello altrettanto Pt_1 Controparte_5
3 presunto di regresso del (sul punto tutti i testi escussi avrebbero riferito che la CP_2
era ignara dei fatti oggetto del processo penale). Parte_1
Ragion per cui, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso mancherebbe a parere dell'appellante la prova circa la partecipazione del terzo, che avrebbe dovuto rende inaccoglibile la domanda revocatoria di . CP_2
Ed ancora, non sarebbe un creditore diretto di , rivestendo Controparte_2 CP_3
tale qualifità solo , mentre assumerebbe tale qualità solo dopo Controparte_5 CP_2
aver pagato quanto dovuto al potendo solo così ripetere dall'altro debitore solidale (il CP_4
Sisto appunto) la sua quota (trattasi infatti di azione di regresso).
I motivi sono infondati.
L'attore, con sentenza n° 71/2012 emessa dal Tribunale Penale di Foggia- Controparte_2
Sezione distaccata di IN-, veniva condannato, in solido con ed ai CP_3
sensi dell'art 539 c.p.p., al pagamento in favore della costituita parte civile , Controparte_5
dipendente della ditta , di una provvisionale dell'importo di € 80.000,00 per CP_3
un grave infortunio sul lavoro occorso al il 25.02.2008 in IN, oltre al CP_4
pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 7.000,00.
E' pacifico che in data 10.09.2009 con atto pubblico di compravendita, a CP_3
firma del Notaio alienava alla propria moglie , già Persona_1 Parte_1
proprietaria del restante 50%, la metà indivisa dell'unico immobile di sua proprietà sito in
IN (Fg) alla via Boito n° 23 (già civico 17) riportato nel N.C.E.U. del Comune di
IN al Foglio 68, Particella 2994 sub 2, via Boito n° 23 (già civico 17), piano primo,
categoria A/3, classe 2, vani 4,5, R.C. 302,13.
Quindi, occorre verificare - anche per presunzioni – se l'atto dispositivo è stato preordinato al fine di pregiudicare le ragioni del creditore , il quale essendo stato condannato in CP_2
solido con è stato certamente privato della garazia generica del proprio CP_3
debitore, in quanto si è disfatto della metà dell'unico bene immobile di sua CP_3
proprietà in favore della moglie. 4 In tal modo, rimasto integralmente esposto economicamente nei confronti Controparte_2
dell'infortunato in forza della sentenza penale di condanna (che stabilì il risarcimento in
CP_ solido di entrambi i responsabili, e , nei confronti del lavoratore, dipendente CP_2
della ditta per le gravi lesioni subite), è stato privato della possibilità di CP_3
garanzia verso il condebitore solidale.
Mentre ha sostenuto di essere estraneo ai fatti e di non conoscere l'esistenza CP_3
del processo penale per cui era stato condannato, giustificando la vendita dell'immobile al solo fine di ottenere liquidità, la moglie, , odierna appellante, ha allegato di Parte_1
essere separata (di fatto) dal marito, , e di non aver mai saputo dell'incidente CP_3
CP_ occorso a operaio della Ditta di cui era titolare. CP_4
Ciò premesso, il Collegio, ritiene di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte il quale in tema di azione revocatoria ordinaria, ha più volte evidenziato che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (fra le tante da ultimo Cass. n. 22161 del 2019).
Il requisito soggettivo richiesto è dunque nella specie quello della consapevolezza del pregiudizio (e non della dolosa preordinazione) in quanto il grave infortunio al è CP_4
avvenuto il 25.02.2008 e il suo datore di lavoro, , fu consapevole dell'azione CP_3
risarcitoria che gli sarebbe derivata da tale grave incidente (trauma con perdita della
funzione deambulatoria, della stazione eretta e della funzione sfinteraiale vescico-anale e
della funzione erettile), nonché dell'azione penale derivatone nell'immediatezza, e, quindi,
nel disfarsi dell'unico bene il 10.09.2009 fu certamente consapevole che avrebbe pregiudicato non sole le ragioni creditorie dell'infortunato, ma anche quelle del committente dei lavori, corresponsabile in solido, per legge, dell'infortunio occorso al CP_4
La qualità di corresponsabile del danno e, quindi, di creditore in capo a nei CP_2
confronti di in via di regresso, non risulta in discussione, atteso che, come CP_3
noto, la giurisprudenza afferma da tempo, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 5 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(cfr. Cass., n. 12678 del 2001 e successive conformi, tra cui, da ultimo Cass., n. 31386 del
2023).
Quindi, risulta irrilevante la data di conoscenza del processo penale in capo al Sisto in quanto l'insorgenza del credito è avvenuto nel momento in cui è accaduto l'incidente al ossia il 25.02.2008, per effetto della gravità delle lesioni patite dal danneggiato CP_4
(trauma con perdita della funzione deambulatoria, della stazione eretta e della funzione
sfmteraiale vescico-anale e della funzione erettile).
Giova ricordare che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito la condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Ciò posto, per la revocabilità dell'atto è sufficiente che il debitore sia consapevole del fatto che la sua iniziativa negoziale determina per il creditore e, quindi, anche in sede di regresso,
il rischio di perdere o diminuire la garanzia patrimoniale, vale a dire l'impossibilità o la difficoltà di soddisfare pienamente il suo diritto in sede di espropriazione forzata in caso di inadempimento.
Non si richiede, quindi, che il debitore abbia la specifica intenzione di nuocere al , CP_2
ma semplicemente che si renda conto di tale eventualità, ossia la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere 6 la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Nell'ipotesi oggetto di causa, non possono residuare dubbi in ordine al fatto che
[...]
avesse la consapevolezza di sottrarre con la vendita della metà in favore del CP_3
coniuge l'unico bene a sua disposizione, le cui ragioni, come dedotte, sembrerebbero essere nate per esigenze estranee alla realizzazione degli interessi della famiglia, avendo così tale atto proprio lo scopo di impedire l'aggressione del bene coinvolto e senza che tale vendita avesse come fine di soddisfare eventuali esigenze familiari.
Del resto, i coniugi dalla lettura dell'atto notarile risultano sposati e, pertanto, per diversi anni
CP_
non ha sentito il bisogno di cedere la quota sul bene immobile acquistato con il coniuge nel 2004, se non poco dopo il grave infortunio al proprio dipendente, e soprattutto senza dimostrare che il denaro fosse stato effettivamente utilizzato per sanare pregresse situazioni debitorie.
Si ritiene che la fosse altresì a conoscenza sia del grave sinistro in cui era coinvolto Pt_1
il marito, che del procedimento penale, svoltosi in periodo in cui vi è stata certamente la convivenza dei coniugi in assenza di una formale separazione, e considerato che nel 2012 la coppia mise al mondo un altro figlio (teste , padre della convenuta Testimone_1
, non essendo rilevanti le testimonianze laddove non nessuno degli stessi ha riferito Pt_1
del riavvicinamento tra i coniugi, che sicuramente c'è stato, se non in modo generico e poco attendibile, e senza nerppure chiarire dove effettivamente vivesse durante la CP_3
separazione di fatto.
Ulteriore indizio è costituito dalla mancata corresponsione del prezzo di vendita, il quale al di là dell'importo indicato, non risultano elementi documentali da cui desumere che oltre
CP_ all'accollo del mutuo incombente sul , la moglie gli abbia corrisposto l'ulteriore Pt_1
prezzo di € 20.000,00.
CP_ Si ritiene così che la vendita abbia avuto il solo fine di impedire ai creditori del , tra cui il , e non solo alla luce della pendenza nei suoi confronti di un processo penale per CP_2 7 lesioni gravi, con costituzione di parte civili corredata da domanda risarcitoria – di sottrarre il suo unico bene alla loro garanzia, con la partecipazione della moglie e senza che sia risultato un effettivo movimento di denaro, che dimostra senza dubbio la collaborazione della , Pt_1
o quantomeno la conoscenza, del pregiudizio arrecato ai creditori.
Quindi, l'appello va rigettato, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese poste a carico degli appellanti sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad E. 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1906/2019, emessa il Parte_1
22/07/2019, pubblicata il 25/07/2019 del Tribunale di Foggia, non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alle spese del presente giudizio in favore di Controparte_2
che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella videoconferenza del 24.06.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
8