Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'udienza del 4.02.2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1642/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. F10;
appellante
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Coppola, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A, presso il
Servizio Legale della Azienda;
appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2023, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2199 del 2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere, per le ore di straordinario prestate nei mesi da febbraio a luglio 2021, il compenso previsto dall'art. 1 comma 464 della legge 178/2020.
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Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo agli atti.
Preliminarmente, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva che fosse accertato Parte_1 il suo diritto a vedersi corrispondere la retribuzione prevista dal comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 per le prestazioni rese nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021, in regime di straordinario, per effettuare vaccinazioni contro il Covid 19.
La eccepiva l'infondatezza della pretesa, in considerazione della natura non CP_1
precettiva della disposizione di legge invocata e sosteneva di aver corrisposto gli importi a titolo di straordinario, come da CCNL.
Il primo Giudice non riteneva fondata la domanda poiché l'istante aveva dedotto di aver espletato lavoro straordinario e non aveva allegato che la partecipazione alla campagna vaccinale contro il Covid 19 fosse riferibile ad espletamento di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL.
La Corte non condivide l'assunto, per le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Il comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 recita: “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui
2 all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo
24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da
60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione … Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.”
La piana lettura della disposizione rende, ad avviso della Corte, evidente che, con riferimento, per quel che qui ne occupa, alle attività di vaccinazione, l'istituto contrattuale di riferimento è l'art. 115 del contratto collettivo per il triennio 2016/2018
e non anche l'art. 30 dello stesso.
Il corrispettivo dovuto, però, è elevato ad € 80,00 lordi all'ora in luogo dei 60 previsti dal CCNL né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della si ha Pt_2
riguardo ad un incremento facoltativo.
L'utilizzo del verbo potere, infatti, è all'evidenza riferito alla deroga concessa rispetto alla funzione propria del compenso contrattuale.
L'art. 115, infatti, limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, … allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati.
Nel corso dell'emergenza pandemica, per contro, si è reso possibile il ricorso alle prestazioni aggiuntive per fini diversi da quelli individuati dal contratto.
Dunque, quando il sanitario dipendente di enti o aziende del servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di medico vaccinatore non potrà che essere retribuito
3 come previsto dalla norma di legge, considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati ai dirigenti di primo e secondo livello dal contratto collettivo.
Né, come pure sostenuto dall'azienda, poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che a mente dell'art. 30 del contratto collettivo le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali … relativamente ai servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Conclusivamente, ad avviso della Corte, l'attività espletata dall'odierna parte appellante costituiva una prestazione aggiuntiva con caratteristiche assolutamente peculiari che non poteva essere richiesta ove non fosse stato espressamente previsto in una norma primaria e non poteva essere compensata con modalità o tariffe diverse da quelle dettate dal comma 464.
Del resto, la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo
165/2001.
Dunque, erroneamente la gravata sentenza riteneva idonea l'applicazione dell'art. 30 del contratto collettivo, nè poteva attribuirsi valore determinante alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale con il quale era stato disposto il reclutamento del personale.
Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risultava sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto, che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito, non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consentiva di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
4 Da ultimo, la documentazione versata in atti ed in particolare le autorizzazioni all'espletamento di straordinario COVID comprovano, per le ragioni fin qui esposte, che l'attività prestata fosse inerente alla campagna vaccinale e che le stesse fossero state rese e rendicontate secondo quanto prescritto dal più volte citato comma 464.
L'appello va dunque accolto e va dichiarato il diritto di a ricevere la Parte_1 retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore espletate come straordinario Covid-19, con condanna dell' al pagamento Controparte_1
delle relative somme, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, Parte_1
comma 464, della L. 178/2020 per le ore espletate come straordinario Covid-19; condanna l' al pagamento delle relative somme, da Controparte_1
quantificarsi in separato giudizio;
condanna l' al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 2.010,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, e per il presente grado in € 1.983,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 4.02.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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