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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
IN SA, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Luigi Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T8RCRIM00032-2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 58/23 del 28.3/26.4.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Pistoia respingeva il ricorso della curatela della Ricorrente_1 spa, dichiarata fallita, avverso atto di recupero avente ad oggetto un credito di imposta utilizzato dalla società ai fini IVA, nell'anno 2016.
La ripresa a tassazione era stata motivata sull'assunto di essere stato superato, da parte del contribuente, il massimale annuale di Euro 700.000, previsto per legge. Il primo Giudice, nel respingere il ricorso, riteneva fondato detto avviso, sulla base della corretta interpretazione dell'art. 34 L. 388/2000. Ed argomentava, andando in contrario avviso rispetto alle deduzioni del ricorrente, da un lato sul fatto che la norma in parola fa riferimento, in modo indifferenziato, tanto alle compensazioni che ai rimborsi, per cui il massimale deve essere unitariamente computato e non è, quindi, duplicabile;
dall'altro che la locuzione
'per ciascun anno solare' fa riferimento, anche nel rispetto della certezza del diritto, all'anno di utilizzo del credito e non già, come pretendeva il ricorrente, ad annualità antecedenti, nelle quali il credito ebbe a formarsi. Da ciò conseguiva il rigetto del ricorso, atteso che, nella specie, il contribuente aveva utilizzato, in relazione all'annualità 2016, crediti sicuramente superiori al massimale, maturati negli anni 2013 e
2014.
Si appella il contribuente, in persona di Rappresentante_1, amministratore unico e socio della fallita Ric_1 spa, esponendo plurimi motivi. Preliminarmente riproponeva, in forma sintetica, tutte le questioni sollevate in primo grado e non trattate dalla sentenza impugnata. Inoltre eccepiva il difetto di motivazione, per asserita inadeguata trattazione, da parte della sentenza, delle questioni sollevate.
Nel merito, con riferimento alla censura di aver superato il limite massimo di Euro 700.000 previsto dall'art. 34 L.388/2000, l'appello ribadisce, eccependo la falsa applicazione di detta norma, l'avviso che tale importo e da considerarsi operante, separatamente, tanto per i rimborsi quanto per le compensazioni;
di talché l'importo complessivamente computabile è in effetti doppio, e cioè Euro 1,4 milioni, ben superiore all'entità del credito d'imposta utilizzato dal contribuente, non di molto eccedente la somma di
Euro 1 milione.
Il tema del limite massimo dei crediti compensabili o rimborsabili è poi completato dalla considerazione che il limite di cui si tratta sarebbe operante solo per i rimborsi a cui l'Ufficio è tenuto, a richiesta del contribuente, cioè quelli sottoposti a procedura semplificata. Laddove i rimborsi disposti dall'Ufficio a seguito di un'ordinaria attività di verifica non possono risentire di detto limite;
posto che essendo i medesimi disposti solo a seguito di una specifica attività di verifica, viene meno, per essi, la ratio che invece impone un limite ai rimborsi effettuati in base alla sola richiesta del contribuente, per i quali il controllo sostanziale potrà essere soltanto successivo;
per i primi, infatti, a differenza dei secondi, è preventivamente assicurato che l'Ufficio li disponga solo in quanto sussista adeguata copertura finanziaria a livello erariale.
Con un secondo motivo, sempre eccependo violazione dell'art. 38 cit., si rileva l'inesatta interpretazione della norma di riferimento data dal primo Giudice, a proposito dell'annualità a cui deve riferirsi il credito maturato, la quale, secondo il contribuente, può senz'altro corrispondere, come nel caso di specie, ad annualità antecedenti a quella in cui il rimborso si è reso operativo;
e ciò anche in considerazione del fatto che l'erogazione del rimborso è comunque dipendente da una disposizione dell'Ufficio erogante, per cui qualsivoglia disallineamento, sul punto, appare del tutto inconferente e non in grado di determinare il rigetto del ricorso.
In tema di sanzioni, si eccepisce ancora che le stesse non potevano essere applicate, proprio in considerazione della scarsa chiarezza della norma di riferimento, il menzionato art. 38.
Infine, trattandosi di ricorso in appello presentato dal legale rappresentante della società fallita, si deduce specificamente la legittimazione di costui, con richiami di giurisprudenza, in considerazione dell'inerzia manifestata dagli organi della procedura.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'esistenza di un vizio di forma dell'atto d'appello che appare inammissibile in quanto trattasi di documento analogico, firmato digitalmente, ma non nativo digitale, quindi non in grado, ai sensi di legge, di essere utilmente inserito in un processo telematico, come quello di specie;
nel quale tutti gli atti devono consistere, fin dall'origine, in documenti informatici.
Sempre in via preliminare si eccepisce altresì il difetto di legittimazione del ricorrente in appello, posto che, nella specie, il curatore legittimato ha espressamente comunicato il disinteresse della procedura rispetto alla prosecuzione del presente contenzioso. Si osserva ancora, sul punto, che l'appello è altresì improcedibile in quanto proposto personalmente dal Rappr_1, sia pure nei nomi, che non è stato parte del giudizio di primo grado, nel quale parte ricorrente era la Ric_1 spa;
appello proposto, d'altronde, senza neppure chiamare in causa la curatela, in dispregio, altresì, delle norme statutarie della società, in punto di capacità di stare in giudizio.
Nel merito l'Ufficio, richiamando i punti della decisione che rassicurano, a suo avviso, sulla sufficienza della motivazione, ribadisce che, anche alla luce del tenore letterale della norma, il massimale di Euro
700.000, previsto per l'annualità di cui si tratta, non può che avere carattere unitario tanto in relazione ai crediti compensabili che a quelli rimborsabili, restando al contribuente la relativa facoltà di scelta;
nei complessivi limiti, tuttavia, di detto importo.
Quanto poi, sempre su questo punto, alla distinzione prospettata da parte appellante tra crediti sottoposti a procedura semplificata e crediti sottoposti a procedura ordinaria, ai quali secondi non sarebbe opponibile il massimale di legge, l'Ufficio rileva che la questione, oltre che infondata nel merito, poiché priva di ancoraggio normativo, è comunque inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello.
Quanto all'eccezione in punto di limite temporale di compensazione e rimborso, l'Ufficio, oltre a rivendicare la tempestività del proprio operato, eccepisce che l'interpretazione prospettata da parte appellante è del tutto non conforme al dettato normativo, così come ritenuto dal primo Giudice, e, facendo indistinto riferimento alla compensabilità di crediti maturati in annualità precedenti, finirebbe per determinare una indiscriminata e arbitraria moltiplicazione del massimale previsto per legge, in relazione al numero dei crediti specificamente presi in considerazione e utilizzati.
Dalla chiarezza del dato normativo di riferimento, come interpretato nelle controdeduzioni, l'Ufficio deduce altresì la corretta applicazione delle sanzioni, nella misura disposta.
Si precisa che, nelle more dell'udienza, l'appellante ha prodotto sentenza del giudice penale di Pistoia che lo assolve dal reato di cui all'art. 10 quater Dl 74/2000, con imputazione strettamente speculare all'addebito fiscale di cui si tratta nella fattispecie, chiedendo, pertanto, che il giudice tributario si conformi a detta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va dichiarato inammissibile.
Peraltro, la questione preliminare circa la non corretta formazione dell'atto d'appello in vista del suo inserimento nel processo telematico, appare superata dal rilievo che, comunque, l'atto, sia pure nato cartaceo, è stato poi scansionato e firmato digitalmente, così da poter essere utilmente introdotto nel processo di cui si tratta, senza pregiudizio alcuno per la regolarità della procedura.
Ritiene questa Corte, per contro, che assuma valore assorbente, sempre sul piano procedurale, il tema della legittimazione straordinaria vicaria, prospettato in via di eccezione. In tal senso appare da condividere l'assunto di Cass. Ord. 9010/25, secondo cui la scelta consapevole del curatore, concretatasi, come nella specie, nella mancata impugnazione della decisione di primo grado, è tale da escludere il presupposto dell'antecedente logico-giuridico dell'inerzia, in capo all'organo della procedura, da cui potrebbe conseguire, per legge, la legittimazione ultrattiva del fallito. Trattasi, infatti, quanto a quest'ultima, di una previsione del tutto eccezionale, mirante a coprire la limitata area del dimostrato totale disinteresse al ricorso, da parte della procedura, come non può dirsi sia avvenuto nella fattispecie.
È necessario tener conto, infatti, nella materia di cui si tratta, dell'esigenza di assicurare priorità alle determinazioni del curatore fallimentare, che nel complesso della gestione del comparto fallimentare agisce, del resto, in stretto raccordo col Giudice Delegato, compiendo valutazioni tendenzialmente orientate al complessivo interesse della procedura fallimentare.
Detta questione riveste, pertanto, carattere prioritario e, come detto, assorbente, tale da escludere la fondatezza dell'appello che risulta inammissibile.
Alla reiezione del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 15.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara inammissibile l'appello e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 15.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
IN SA, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Luigi Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T8RCRIM00032-2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 58/23 del 28.3/26.4.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Pistoia respingeva il ricorso della curatela della Ricorrente_1 spa, dichiarata fallita, avverso atto di recupero avente ad oggetto un credito di imposta utilizzato dalla società ai fini IVA, nell'anno 2016.
La ripresa a tassazione era stata motivata sull'assunto di essere stato superato, da parte del contribuente, il massimale annuale di Euro 700.000, previsto per legge. Il primo Giudice, nel respingere il ricorso, riteneva fondato detto avviso, sulla base della corretta interpretazione dell'art. 34 L. 388/2000. Ed argomentava, andando in contrario avviso rispetto alle deduzioni del ricorrente, da un lato sul fatto che la norma in parola fa riferimento, in modo indifferenziato, tanto alle compensazioni che ai rimborsi, per cui il massimale deve essere unitariamente computato e non è, quindi, duplicabile;
dall'altro che la locuzione
'per ciascun anno solare' fa riferimento, anche nel rispetto della certezza del diritto, all'anno di utilizzo del credito e non già, come pretendeva il ricorrente, ad annualità antecedenti, nelle quali il credito ebbe a formarsi. Da ciò conseguiva il rigetto del ricorso, atteso che, nella specie, il contribuente aveva utilizzato, in relazione all'annualità 2016, crediti sicuramente superiori al massimale, maturati negli anni 2013 e
2014.
Si appella il contribuente, in persona di Rappresentante_1, amministratore unico e socio della fallita Ric_1 spa, esponendo plurimi motivi. Preliminarmente riproponeva, in forma sintetica, tutte le questioni sollevate in primo grado e non trattate dalla sentenza impugnata. Inoltre eccepiva il difetto di motivazione, per asserita inadeguata trattazione, da parte della sentenza, delle questioni sollevate.
Nel merito, con riferimento alla censura di aver superato il limite massimo di Euro 700.000 previsto dall'art. 34 L.388/2000, l'appello ribadisce, eccependo la falsa applicazione di detta norma, l'avviso che tale importo e da considerarsi operante, separatamente, tanto per i rimborsi quanto per le compensazioni;
di talché l'importo complessivamente computabile è in effetti doppio, e cioè Euro 1,4 milioni, ben superiore all'entità del credito d'imposta utilizzato dal contribuente, non di molto eccedente la somma di
Euro 1 milione.
Il tema del limite massimo dei crediti compensabili o rimborsabili è poi completato dalla considerazione che il limite di cui si tratta sarebbe operante solo per i rimborsi a cui l'Ufficio è tenuto, a richiesta del contribuente, cioè quelli sottoposti a procedura semplificata. Laddove i rimborsi disposti dall'Ufficio a seguito di un'ordinaria attività di verifica non possono risentire di detto limite;
posto che essendo i medesimi disposti solo a seguito di una specifica attività di verifica, viene meno, per essi, la ratio che invece impone un limite ai rimborsi effettuati in base alla sola richiesta del contribuente, per i quali il controllo sostanziale potrà essere soltanto successivo;
per i primi, infatti, a differenza dei secondi, è preventivamente assicurato che l'Ufficio li disponga solo in quanto sussista adeguata copertura finanziaria a livello erariale.
Con un secondo motivo, sempre eccependo violazione dell'art. 38 cit., si rileva l'inesatta interpretazione della norma di riferimento data dal primo Giudice, a proposito dell'annualità a cui deve riferirsi il credito maturato, la quale, secondo il contribuente, può senz'altro corrispondere, come nel caso di specie, ad annualità antecedenti a quella in cui il rimborso si è reso operativo;
e ciò anche in considerazione del fatto che l'erogazione del rimborso è comunque dipendente da una disposizione dell'Ufficio erogante, per cui qualsivoglia disallineamento, sul punto, appare del tutto inconferente e non in grado di determinare il rigetto del ricorso.
In tema di sanzioni, si eccepisce ancora che le stesse non potevano essere applicate, proprio in considerazione della scarsa chiarezza della norma di riferimento, il menzionato art. 38.
Infine, trattandosi di ricorso in appello presentato dal legale rappresentante della società fallita, si deduce specificamente la legittimazione di costui, con richiami di giurisprudenza, in considerazione dell'inerzia manifestata dagli organi della procedura.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'esistenza di un vizio di forma dell'atto d'appello che appare inammissibile in quanto trattasi di documento analogico, firmato digitalmente, ma non nativo digitale, quindi non in grado, ai sensi di legge, di essere utilmente inserito in un processo telematico, come quello di specie;
nel quale tutti gli atti devono consistere, fin dall'origine, in documenti informatici.
Sempre in via preliminare si eccepisce altresì il difetto di legittimazione del ricorrente in appello, posto che, nella specie, il curatore legittimato ha espressamente comunicato il disinteresse della procedura rispetto alla prosecuzione del presente contenzioso. Si osserva ancora, sul punto, che l'appello è altresì improcedibile in quanto proposto personalmente dal Rappr_1, sia pure nei nomi, che non è stato parte del giudizio di primo grado, nel quale parte ricorrente era la Ric_1 spa;
appello proposto, d'altronde, senza neppure chiamare in causa la curatela, in dispregio, altresì, delle norme statutarie della società, in punto di capacità di stare in giudizio.
Nel merito l'Ufficio, richiamando i punti della decisione che rassicurano, a suo avviso, sulla sufficienza della motivazione, ribadisce che, anche alla luce del tenore letterale della norma, il massimale di Euro
700.000, previsto per l'annualità di cui si tratta, non può che avere carattere unitario tanto in relazione ai crediti compensabili che a quelli rimborsabili, restando al contribuente la relativa facoltà di scelta;
nei complessivi limiti, tuttavia, di detto importo.
Quanto poi, sempre su questo punto, alla distinzione prospettata da parte appellante tra crediti sottoposti a procedura semplificata e crediti sottoposti a procedura ordinaria, ai quali secondi non sarebbe opponibile il massimale di legge, l'Ufficio rileva che la questione, oltre che infondata nel merito, poiché priva di ancoraggio normativo, è comunque inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello.
Quanto all'eccezione in punto di limite temporale di compensazione e rimborso, l'Ufficio, oltre a rivendicare la tempestività del proprio operato, eccepisce che l'interpretazione prospettata da parte appellante è del tutto non conforme al dettato normativo, così come ritenuto dal primo Giudice, e, facendo indistinto riferimento alla compensabilità di crediti maturati in annualità precedenti, finirebbe per determinare una indiscriminata e arbitraria moltiplicazione del massimale previsto per legge, in relazione al numero dei crediti specificamente presi in considerazione e utilizzati.
Dalla chiarezza del dato normativo di riferimento, come interpretato nelle controdeduzioni, l'Ufficio deduce altresì la corretta applicazione delle sanzioni, nella misura disposta.
Si precisa che, nelle more dell'udienza, l'appellante ha prodotto sentenza del giudice penale di Pistoia che lo assolve dal reato di cui all'art. 10 quater Dl 74/2000, con imputazione strettamente speculare all'addebito fiscale di cui si tratta nella fattispecie, chiedendo, pertanto, che il giudice tributario si conformi a detta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va dichiarato inammissibile.
Peraltro, la questione preliminare circa la non corretta formazione dell'atto d'appello in vista del suo inserimento nel processo telematico, appare superata dal rilievo che, comunque, l'atto, sia pure nato cartaceo, è stato poi scansionato e firmato digitalmente, così da poter essere utilmente introdotto nel processo di cui si tratta, senza pregiudizio alcuno per la regolarità della procedura.
Ritiene questa Corte, per contro, che assuma valore assorbente, sempre sul piano procedurale, il tema della legittimazione straordinaria vicaria, prospettato in via di eccezione. In tal senso appare da condividere l'assunto di Cass. Ord. 9010/25, secondo cui la scelta consapevole del curatore, concretatasi, come nella specie, nella mancata impugnazione della decisione di primo grado, è tale da escludere il presupposto dell'antecedente logico-giuridico dell'inerzia, in capo all'organo della procedura, da cui potrebbe conseguire, per legge, la legittimazione ultrattiva del fallito. Trattasi, infatti, quanto a quest'ultima, di una previsione del tutto eccezionale, mirante a coprire la limitata area del dimostrato totale disinteresse al ricorso, da parte della procedura, come non può dirsi sia avvenuto nella fattispecie.
È necessario tener conto, infatti, nella materia di cui si tratta, dell'esigenza di assicurare priorità alle determinazioni del curatore fallimentare, che nel complesso della gestione del comparto fallimentare agisce, del resto, in stretto raccordo col Giudice Delegato, compiendo valutazioni tendenzialmente orientate al complessivo interesse della procedura fallimentare.
Detta questione riveste, pertanto, carattere prioritario e, come detto, assorbente, tale da escludere la fondatezza dell'appello che risulta inammissibile.
Alla reiezione del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 15.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara inammissibile l'appello e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 15.000 oltre accessori di legge.