Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta in data 06.12.2022 al n. 5718/2022 R.G. promossa da:
TT ER (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MAURO ROTUNNO,
ATTORE nei confronti di
OZ IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
ANTONELLA DE PERI e dell'avv. ALICE CARASSALE,
TT AR (C.F. [...]) e TT MI (C.F.
[...]), entrambi con il patrocinio dell'avv. CRISTINA
FERRAZZANO,
CONVENUTI con la partecipazione necessaria del PM Sede.
Oggetto: disconoscimento della paternità, dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Conclusioni delle parti: come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 18.12.2024 e di seguito riportate per esteso.
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:
- accertare e dichiarare che TO TT non è figlio legittimo di GI TT e che GI
TT non è il padre di TO TT;
- accertare e dichiarare che il sig. AT ZI è il padre biologico di TO TT e che
TO TT è il figlio di AT ZI;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni di Varese e Gallarate di eseguire le prescritte annotazioni anagrafiche dell'emananda sentenza;
- condannare il sig. AT ZI al risarcimento del danno patrimoniale, alla stregua della quantificazione svolta dallo scrivente nel paragrafo 1, “In diritto”, della memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il sig. AT ZI al risarcimento del danno non patrimoniale, unitariamente determinato, secondo le rivalutazioni delle ultime tabelle milanesi 2024, nella misura indicata nel paragrafo 2 “In diritto”, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (o altra somma che verrà determinata secondo equo apprezzamento dall'intestato Tribunale).
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese sostenute del proprio CTP e del CTU”.
Per il convenuto ZI AT:
“Nel merito in via principale
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio assumere i provvedimenti che riterrà necessari in punto declaratoria di paternità ad esito delle risultanze della Ctu in atti.
Rigettare tutte le domande di natura patrimoniale svolte da TO TT nei confronti di
AT ZI poiché inammissibili/improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti e in ogni caso per carenza di legittimazione attiva in capo al signor TO TT.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla difesa dell'attore nelle memorie ex art 183, VI comma c.p.c. n. 2 e 3.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
2 Per i convenuti TT RI e TT NA:
“RI TT e NA TT, per quanto di loro legittimazione, si rimettono alla decisione dell'Ill.mo Tribunale quanto all'accoglimento delle domande dell'attore.
Con vittoria di spese di lite a carico di parte convenuta ZI AT”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo dell'atto di citazione iscritto a ruolo in data 06.12.2022, ritualmente notificato alle controparti, tra l'altro, l'attore ha esposto quanto segue:
3
4
5 6 7 8 9 Il convenuto ZI AT, costituendosi tempestivamente in giudizio in data
22.02.2023, per quello che qui rileva, ha dedotto che la domanda avversaria “Lo ha travolto, quale fulmine a ciel sereno, a distanza di oltre cinquant'anni dalla conoscenza tra il signor ZI e la signora ET che si inserisce nel contesto di un breve periodo di lavoro
(circa un anno da quel che si apprende dal libretto di lavoro della signora) che la stessa ha svolto alle dipendenze della madre del signor ZI, titolare di uno storico negozio di pelletteria nel centro di Varese. La loro conoscenza è stata appunto occasionata da tale rapporto di lavoro poiché all'epoca AT ZI era un ragazzo di ventisei anni che aveva una propria attività lavorativa e saltuariamente frequentava il negozio della madre […] la signora ET non ha più avuto alcun contatto con la famiglia ZI dal momento in cui si
è risolto il rapporto di lavoro […] Dal luglio 1968 il signor ZI, infatti, non ha più avuto alcuna occasione di incontrare la signora ET […] non si è mai sottoposto volontariamente ad alcun esame genetico, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso e non avendo mai neppure avuto il sospetto di poter avere generato un figlio cinquant'anni fa: dunque non è dato sapere come sia potuto legittimamente avvenire un confronto tra campioni biologici del presunto padre e dell'asserito figlio […] La difesa di TO TT […] dichiara di fornire nel contesto del presente giudizio una ulteriore “prova” a sostegno dei fatti esposti, ovvero una video registrazione che la defunta AN ET avrebbe rilasciato alla società
Visabit S.r.l., prima di morire e nella quale “inequivocabilmente dichiara che il padre di
TO TT è AT ZI”. Tale video registrazione non risulta agli atti, né risulta che controparte abbia ad oggi presentato istanza al Giudice Istruttore di autorizzazione al deposito, una autorizzazione che si rende necessaria per l'ingresso di qualsiasi file audio nel processo telematico […] Sussistono quindi dubbi sulla legittimazione passiva dei signori RI
e NA TT, convenuti nel presente giudizio in qualità di presunti eredi legittimi di GI
TT e AN ET e che in capo agli stessi vi sia effettiva titolarità a controvertere circa il rapporto di filiazione di TO TT […] il cumulo di domande di disconoscimento e riconoscimento rende comunque la presente azione inammissibile/improcedibile e/o nulla […] poiché l'azione di riconoscimento è ammissibile solo a fronte della non esistenza di altra paternità o della sua esclusione con sentenza avente forza di giudicato […] il presente giudizio, relativamente alla domanda di riconoscimento di paternità e alle ulteriori domande
10 risarcitorie svolte nei confronti del signor AT ZI, dovrà comunque necessariamente essere sospeso in attesa del giudicato rispetto alla domanda di disconoscimento di paternità”.
I convenuti TT RI e TT NA, costituendosi in giudizio tempestivamente in data 04.10.2023 (giusta dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, per mancato rispetto del termini a difesa, resa a mezzo dell'ordinanza assunta in data 30.07.2023 ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c.), “evidenziano di avere ricevuto, anche essi, una dichiarazione verbale da parte della madre AN ET, di pochi mesi antecedente al decesso della medesima, con la quale la madre ha posto anche i comparenti a conoscenza dei fatti esposti dall'attore nell'atto di citazione e relativi alla relazione intrattenuta con il signor AT ZI, al concepimento del signor TO TT, alla nascita dello stesso e al conseguente licenziamento successivo e deterioramento dei rapporti personali tra la signora ET, il signor ZI e la di lui famiglia per la nascita non desiderata. I comparenti confermano quindi di avere ricevuto direttamente dalla madre AN
ET delle dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente coincidente con quanto affermato in proposito dall'attore nell'atto di citazione. Gli stessi manifestano quindi fin da ora la propria disponibilità a sottoporsi agli accertamenti medici che dovessero essere disposti dal
Tribunale sulle persone dei medesimi”.
***
Alla prima udienza celebrata in data 19.12.2023 l'attore ha chiesto disporsi accertamento tecnico preventivo in corso di causa per accertare la paternità biologica di TT TO in capo a ZI AT ultraottantenne, ammettere i mezzi di prova orale articolati nell'atto introduttivo del presente giudizio e concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il convenuto ZI AT, tra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo richiesto in udienza dal ricorrente e del deposito della chiavetta USB in cancelleria in data 23.05.2023 senza autorizzazione giudiziale e si è opposto all'interrogatorio formale di tutte le parti convenute.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 29.12.2023, il giudice istruttore, considerato che “nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale
11 l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del
29/05/2008). Al contrario, gli artt. 118, 258 e 260 c.p.c., attengono all'ispezione corporale e sono pertanto estranei all'accertamento tecnico in questione, non costituendo il prelievo ematico (al pari del prelievo di saliva dalla mucosa buccale) un'ispezione corporale, ma un mezzo necessario per l'espletamento della consulenza genetica ed ematologica (Cass. n. 8733 del 09/04/2009; n. 13880/17). [Ancora, nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale] in tema di prova, se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. […] È stato altresì affermato che nel giudizio di disconoscimento della paternità è valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all'ordine d'ispezione corporale di cui all'art. 118 c.p.c., comma 2), ma anche la sistematica opposizione avverso l'istanza di detta prova, riconducibile nell'ambito del comportamento processuale di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass., n. 3094/85; n. 6400/80)”1, è stata ritenuta ammissibile l'istanza formulata dall'attore (diretta ad accertare “immediatamente” la compatibilità genetica tra l'attore e il convenuto ZI AT anche in ragione dell'età anagrafica di quest'ultimo) e opportuno disporre contestualmente 1 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32308 del 13/12/2018 e, di recente, Cass. n. 40491 del 16/12/2021 12 l'accertamento della compatibilità genetica tra l'attore e il de cuius TT GI e, per l'effetto, è stata disposta c.t.u. genetica, nominando quale ausiliario il dott.
Andrea Arnaldo Maria Piccinini (che in data 15.01.2024 ha accettato l'incarico conferitogli).
L'elaborato peritale è stato depositato in data 04.06.2024.
Nessuna delle parti costituite ha contestato la correttezza delle operazioni svolte dal c.t.u. e la “bontà” delle conclusioni dal medesimo rassegnate.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 19.06.2024 sono stati concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A mezzo dell'ordinanza istruttoria assunta in data 23.10.2024 è stato ammesso
“l'interrogatorio formale del convenuto AT ZI articolato dall'attore limitatamente ai capitoli di cui alle lettere a, h, j, k, l, m, n, o;
[non sono state ammesse] le ulteriori prove orali articolate dall'attore perché, a tacere d'altro, o non rilevanti ai fini del decidere o formulate in termini o generici o valutativi”.
All'udienza celebrata in data 14.11.2024 i procuratori del convenuto ZI AT hanno esibito “certificazione medica datata 14.11.2024 attestante il deterioramento cognitivo moderato del loro assistito” risalente a marzo 2023.
Il giudice istruttore ha disposto che l'interrogatorio formale del convenuto ZI
AT avesse luogo tramite collegamento da remoto e ha fissato all'uopo l'udienza del 28.11.2024 all'esito della quale ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato udienza con trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni al 18.12.2024 (concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis antecedente la c.d. riforma Cartabia).
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L'odierno thema decidendum investe la fondatezza (o meno) dell'azione di disconoscimento della paternità promossa dall'attore.
In rito, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.02.2025, il convenuto ZI AT ha reiterato “l'eccezione di nullità della citazione per vizi della vocatio in ius La contraddittoria indicazione in atto di citazione di due diversi Giudici
(intestazione al Tribunale di Busto Arsizio e invito a comparire avanti il Tribunale di
13 Varese) determina una assoluta incertezza sul Giudice effettivamente adito e conseguentemente una nullità dell'atto di citazione che non puo dirsi sanata per effetto della presente costituzione in giudizio del convenuto”. Nel merito, rispetto al riconoscimento di paternità, ha preso atto che “La consulenza ha accertato la corrispondenza tra il DNA del sig. TO TT e quello del sig. AT ZI” e ribadito che, giusta Cassazione civile Sez. Unite, 22/03/2023, n. 8268, “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.”.
A mezzo della memoria di replica depositata in data 07.03.2025 l'attore ha replicato, in estrema sintesi, che “l'errore materiale contenuto nell'indicazione dell'ufficio giudiziario competente nella vocatio in ius (rectius, Tribunale di Varese anziché Tribunale di
Busto Arsizio) non ha pregiudicato il diritto di difesa del convenuto, il quale ha comunque acquisito tempestiva conoscenza del procedimento, esercitando in modo pieno le proprie prerogative processuali, in conformità all'art. 24 e 111 Cost. […] che, in data 3 dicembre
2022, il convenuto ha ricevuto la notifica della citazione in giudizio e, successivamente, in data 19 gennaio 2023 il medesimo ha depositato (ottenendo l'autorizzazione) l'istanza di visibilità al fascicolo telematico, così esercitando i propri diritti a difesa in termini pieni, senza subire alcun nocumento processuale [e che] il Giudice potrà prima pronunciarsi sul disconoscimento della paternità legittima di GI TT, per poi procedere all'accertamento della paternità biologica nei confronti di AT ZI”.
***
Il Collegio osserva: in rito, la nullità eccepita dal convenuto ZI AT deve ritenersi sanata perché
l'atto, sebbene indichi nell'intestazione a pag. 1, utilizzando i caratteri maiuscolo, grassetto e sottolineato, “TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO
ARSIZIO SEZIONE CIVILE” e, a pag. 15, utilizzando il carattere minuscolo
(fatte salve le iniziali in carattere maiuscolo), non grassetto e non sottolineato,
“Tribunale di Varese”, ha raggiunto tempestivamente il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.. Tra l'altro, anche nella procura speciale alle liti allegata
14 all'atto di citazione (e, unitamente al medesimo, notificata a mani a ZI AT in data 02.12.2022) è chiaramente scritto che l'attore ha conferito al suo difensore il potere di rappresentarlo nel giudizio innanzi al “Tribunale di Busto
Arsizio” nei confronti, tra gli altri, “del Sig. AT ZI”.
Trattasi, quindi, di un mero errore materiale/formale che non ha impedito al convenuto di sapere (sin dal 19.01.2023) dinanzi a quale Tribunale doveva costituirsi.
Nel merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a mezzo della
Sentenza n. 8268 del 22/03/2023 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.”. Tra
l'altro, hanno osservato che “Con la sentenza n. 266 del 2006, il giudice delle leggi aveva, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento, condizionava l'esame delleprove tecniche sulla non paternità alla previa dimostrazione di fatti ulteriori: nello specifico, alla prova dell'adulterio. La sentenza n. 266 del 2006 rilevava, infatti, che «il subordinare […] l'accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta;
e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione». […] E' impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante. […] Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano «in contrasto» con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status. […] «la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con
15 accertamento efficace erga omnes» (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013). […] Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240
c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art 263 c.c.) […] l'evoluzione della scienza […] ha reso disponibili prove capaci di offrire un grado elevatissimo di affidabilità nel dimostrare la sussistenza o insussistenza di un vincolo biologico (in proposito, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27140)», con la conseguenza che, rispetto al passato, in cui lo status, comprovato dal titolo, si caratterizzava per una notevole resistenza, «attualmente i nuovi accertamenti disponibili potrebbero suggerire soluzioni differenti, come, per l'appunto, la caducazione dello status antecedente, con il relativo titolo, quale effetto di un nuovo accertamento con esso incompatibile»; [tuttavia] l'esigenza della previa azione demolitiva [a oggi permane e] nonostante si tratti di una disposizione «non priva di criticità sotto il profilo costituzionale», «per rimuovere il vulnus lamentato dal giudice a quo, eliminando la condizione del giudizio demolitivo del precedente status, sarebbe necessaria – alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione - una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili» e della complessità degli interessi, di rango costituzionale, coinvolti, […] rientrando nei compiti del legislatore procedere ad una
«revisione organica della materia in esame» (revisione già da tempo auspicata da Corte Cost.
n. 100 del 2022, ma cfr. anche sentenze n. 143, n. 100 e n. 22 del 2022, n. 151, n. 32 e n.
33 del 2021; n. 80 e n. 47 del 2020, n. 23 del 2013) […] vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che appare avviata verso una configurazione della necessaria rimozione del pregresso status non più come presupposto processuale dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità) che rende inammissibili o improponibile la domanda (Cass. n. 8190/1998), ma come questione pregiudiziale in senso tecnico - giuridico, non ostativa alla proposizione della domanda ma solo al suo accoglimento, il che
16 renderebbe necessaria una sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale (Cass. n. 17392/2018) […] come sia tempo di rivedere in termini semplificanti il rapporto tra demolizione e accertamento dello stato, in quanto il sistema duale, se prima dell'avvento delle prove genetiche era funzionale al raggiungimento della certezza in ordine alla non veridicità dello stato di filiazione in essere, ora è divenuto inattuale stante il carattere di preminenza del risultato dell'esame genetico, idoneo a provare o negare la genitorialità con un grado di sostanziale certezza […] trattandosi di accertamenti relativi allo stato delle persone, non è possibile una pronuncia incidentale (ex art. 34 c.p.c.) ed è la legge a richiedere espressamente di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante […] in ragione del nesso di pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art.295 c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art.40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.274 c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art. 103
c.p.c., comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della
«calendarizzazione») dei tempi procedurali e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria”.
Nella presente sede, il “preminente risultato” degli esami genetici svolti dal c.t.u. (di cui anche il convenuto ZI AT ha preso atto) e il “grado di sostanziale certezza” con cui il c.t.u. ha affermato che “ZI AT, nato a [...] il [...], deve essere indicato padre biologico di TT TO, nato a [...] il [...], soggetti meglio identificati come da relativo protocollo di identificazione, essendo l'indice di paternità
17 (PI) superiore a 5.486.676,2, la probabilità di paternità (W), superiore al 99,99998%”, impongono l'accoglimento della prima delle domande formulate dall'attore (che è pregiudiziale all'accolgimento della seconda).
Rispetto alla “prima” domanda formualta dall'attore, in forza del certificato storico di famiglia in atti versato dall'attore in data 17.07.2023, i legittimati passivi sono certamente i convenuti TT RI e TT NA (che, tra l'altro, sul punto, nulla hanno eccepito/contestato).
***
Sussistono valide ragioni per compensare per intero le spese di lite sostenute dall'attore e dai convenuti TT RI e TT NA (n. q. di eredi legittimi d el padre TT GI) tenuto conto dell'esito della lite (ove non è stato né dedotto, né tanto meno provato che, alla nascita dell'attore, il de cuius fosse a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con ZI AT in epoca compatibile con il concepimento).
***
La causa va rimessa sul ruolo “soltanto” per verificare il passaggio in giudicato della presente sentenza parziale (essendo la causa già matura per le pronuce di cui alle ulteriori domande in atti formulate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA CHE TT GI (C.F.
[...]) non è il padre biologico di TT TO (C.F.
[...]) E, per l'effetto, CHE TT TO (C.F.
[...]) non è il figlio legittimo di TT GI (C.F.
[...]);
2) COMPENSA le spese di lite tra l'attore e i convenuti TT RI e TT
NA;
3) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
18 Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 31.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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