Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2002, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3/ 0 2 ہے LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Compos dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente f.f. R.G.N. 2713/01 - Cron. 24633 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO-Presidente di sezione- -Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. VITTORIA - Consigliere Dott. Paolo Ud. 07/03/02 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere ConsigliereDott. Luigi Francesco DI NANNI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA elettivamente BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta delega a margine del VITTORIO TANZARELLA, 2002 ricorso;
- ricorrente 424 -1-
contro
DE ES ID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CATAPANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO LISTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 153/00 del Giudice di pace di CHIAROMONTE, depositata il 16/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
uditi gli avvocati Vittorio TANZARELLA, Rocco LISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. -2- 3 Svolgimento del processo - L'Acquedotto Pugliese, con fattura del 1. 3.4.2000, chiedeva a vari titolari di utenze per uso domestico, il pagamento del corrispettivo dei servizi erogati a loro favore nella sua qualità di gestore del servizio di acquedotto del Comune di Senise. La somma si riferiva tra l'altro al servizio di depurazione delle acque reflue fornito, in epoca successiva all'1.4.1996, per periodi di varia g n E durata, comunque comprensivi del primo trimestre dell'anno 2000. - L'utente reagiva convenendo in giudizio 2. l'Acquedotto Pugliese davanti al giudice di pace di Chiaromonte. Chiedeva di dichiarare che il pagamento della somma domandata come corrispettivo del servizio di depurazione non era dovuta questo, perché nel territorio del comune di Senise l'impianto di depurazione, pur costruito, non era entrato in funzione. - Il giudice di pace ha accolto la domanda ed ha 3. dichiarato non dovuta la somma, aumentata di Iva, chiesta per la depurazione. Ha ritenuto che anche in rapporto alla depurazione si sia in presenza del corrispettivo di 3 4 un servizio e che la somma non era dovuta perché era pacifico che il servizio non era stato reso. - L'Acquedotto Pugliese ha chiesto la cassazione 4. della sentenza. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene tre motivi. - - Il primo è un motivo di violazione di norme 2. sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 dello stesso codice); il secondo un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2, lett. f, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e il terzo denunzia insieme vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 113, secondo comma, dello stesso codice). Il canone del servizio di depurazione delle - questa la tesi del ricorrente acque reflue - ha la natura giuridica di un tributo e di un tributo locale. Da ciò sono fatte derivare due conseguenze. Nel giudizio davanti al giudice di pace il contraddittorio andava integrato nei confronti del Comune di Senise, perché sono i comuni i titolari 5 del diritto a percepire il canone della depurazione;
il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, perché conoscere della questione posta dagli utenti, relativa all'obbligo di pagare un tributo locale, dopo 1'1.4.1996, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
3. La tesi sostenuta dal ricorrente è fondata. La questione di giurisdizione deve essere risolta statuendo che conoscere della controversia spetta al giudice tributario. Quella relativa al difetto di integrità del contraddittorio è assorbita. Queste le ragioni della decisione. Le sezioni unite hanno già in altre occasioni 4. - discusso la questione della natura tributaria del canone del servizio di depurazione delle acque reflue - ciò nelle sentenze 27 maggio 1999 n. 300, 30 giugno 1999 n. 371, 20 luglio 2001 n. 9883 e 15 novembre 2001 n. 14266. Nelle sentenze del 2001, svolgendo quanto già 1999, è stato era stato affermato in quelle del enunciato il principio di diritto per cui, se il canone è maturato in epoca anteriore all'applicazione del servizio idrico integrato, le 5 6 controversie che hanno ad oggetto la relativa obbligazione, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché il canone ha la natura di un tributo comunale. Questo principio di diritto va applicato anche nella presente controversia. - come risulta dalla esposizione 4.1. La causa ई tdei fatti è sorta dalla domanda di accertamento n s i - negativo, proposta 1'8.5.2000. L'utente ha negato di dovere il corrispettivo di cui il gestore del servizio di acquedotto gli aveva chiesto il pagamento con riferimento ad un periodo durato sino al 31.3.2000. Nel caso, per risolvere la questione di giurisdizione, ciò che si tratta di decidere è se, fino alla fine del periodo di tempo in riferimento al quale il corrispettivo è stato chiesto, esso ha mantenuto la natura di tributo comunale affermata nelle precedenti decisioni della Corte. -4.2. Le sezioni unite, nella sentenza 14266 del 2001, hanno ripercorso la storia normativa del canone istituito dall'art. 16 della L. 10 maggio 1976, n. 319, mostrando come il legislatore, a partire dalla 5 gennaio 1994, n. 36, a più L. 6 7 riprese, prima ha inteso far rifluire questo canone nel corrispettivo del servizio idrico integrato, come disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge, così da assoggettarlo al regime giuridico proprio di un prezzo, poi è tornato a tenerlo separato, ripristinandone il regime giuridico di un tributo locale. Verosimili ragioni di questo succedersi di scelte in contrasto tra loro sono state il complesso meccanismo prefigurato dall'art. 13 della legge 36 del 1974 per arrivare a determinare la tariffa da applicare ed insieme le difficoltà in concretamente venuti a trovare, percui si sono avviare il funzionamento del servizio idrico integrato, gli enti che avrebbero dovuto gestirlo. Questa vicenda è esemplarmente riflessa dai tre atti normativi entrati in vigore tra 1'1 gennaio 1999 e il 3 ottobre 2000 la L. 23 dicembre 1998, n. 448, il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. ultimo, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.152 e - L'art. 31 comma 28, della L. 23 dicembre 4.3. 1998, n. 448, con effetto appunto dal 1.1.1999, ha affermato che il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di 7 8 tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36>. Ed ha conseguentemente disposto l'abrogazione delle norme che, nel 1995 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79 conv. con mod. in L. 17 maggio 1995, n. 172), avevano previsto continuasse ad applicarsi la precedente disciplina sino a quando non fosse entrata in vigore la tariffa prevista dagli artt. h 13 a 15 della legge 36 del 1994. 4.3.1. - Ma il 13.6.1999 entrava in vigore il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. E questo, al sesto comma dell'art. 62, tornato a prevedere che l'abrogazione prevista dall'art.
3.28. della legge 448 del 1998, avrebbe avuto effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 36 del 1994; mentre al settimo comma, si è previsto che il canone o diritto di cui all'art. 16 della legge 319 del 1976 continuasse ad relazione ai presupposti di applicarsi in verificatisi anteriormente imposizione all'abrogazione del tributo e fosse accertato e riscosso secondo le relative disposizioni. 4.3.2. - Il 3.10.2000, infine, è entrato in vigore il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, contenente 8 9 disposizioni correttive ed integrative del precedente decreto. L'art. 24 del decreto del 2000 ha apportato modifiche all'art. 62 del decreto del 1999, sostituendone delle disposizioni, inserendovene altre e sopprimendo quelle dei commi 5 e 6 prima riportate. -- Ci si deve interrogare sul significato di 4.4. questa correzione mediante soppressione. 4.4. 1. - E' necessario partire da quanto è stato disposto con l'art. 62, commi 6 e 7, del D. Lgs. 152 del 1999. Queste norme non hanno comportato l'abrogazione di quanto era stato previsto dall'art.
3.28. della legge 448 del 1998 hanno solo determinato il differimento dell'inizio della sua efficacia, dalla data fissa dell'1.1.1999, a quella di concreta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. A questo differimento, in connessione con il transitorio ripristino della separazione del canone dal corrispettivo degli altri servizi, si è accompagnato per il canone, tornato ad essere qualificato come tributo, il ripristino del pertinente regime di accertamento e riscossione. 9 101 0 4.4.2. - Le norme di cui si è appena detto hanno avuto vigore sino al 3.10.2000. Che abbiano avuto vigore significa che, in relazione al corrispondente periodo, non è sola sorta una obbligazione qualificata dalla legge come tributo, ma hanno anche potuto essere avviati procedimenti di accertamento e riscossione esemplati secondo le norme pertinenti o quantomeno avrebbero dovuto esserlo, con la conseguenza di richiamare, per le relative controversie, l'appropriato regime della giurisdizione e del processo.
4.4.3. E' dunque con questa situazione che va posta a raffronto la norma correttiva, che ha disposto la soppressione della norma fonte della relativa disciplina. Se si muove dalla considerazione della parità di valore delle due fonti, la conclusione cui si deve pervenire è che la norma successiva ha abrogato la precedente e in tal modo ha posto termine all'efficacia della norma del 1999, eliminando per il futuro il transitorio efficacia delladifferimento dell'inizio di disciplina recata dalla legge 448 del 1998. 10 11 La diversa conclusione, che la norma del 2000 sia tornata a dare efficacia dall'1.1.1999 alla norma del 1998, si traduce infatti in una completa reviviscenza di questa - e però alla abrogazione della norma che ha introdotto una modifica in una precedente disciplina si può bensì prestare la portata di richiamare in vigore per il futuro la 5 disciplina modificata, non quello di richiamarla in vigore dall'origine. La disposizione che abroga una precedente norma modificatrice o abrogante non ha il valore di eliminare per il passato quanto è stato disposto dalla norma intermedia.
4.4.4. Contro questa impostazione non si può trarre argomento dalla funzione correttiva del secondo decreto legislativo. Le sezioni unite - nel caso deciso con la sentenza 7 febbraio 1989 n. 733 - hanno riconosciuto efficacia retroattiva a una disposizione correttiva (l'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, per la parte in cui aveva sostituito l'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in tema di spese di costruzione ed incrementative, in materia Invim). 11 12 Ma non può ritenersi che questa sia la naturale efficacia delle norme integrative e correttive di precedenti decreti legislativi che il Governo, delegato ad emanare i primi, sia nel contempo delegato ad emanare dalla stessa legge in un termine successivo. L'attribuzione al legislatore delegato del potere di tornare ad intervenire sull'oggetto della delega, risponde certo alla esigenza di consentire al Governo di rivalutare, nel rispetto dei criteri e principi direttivi, le esigenze di disciplina della situazione regolata in sede di primo esercizio. Ma siccome essa vale a porre il Governo, rispetto alle norme prodotte in sede di primo esercizio della delega, nella stessa posizione delle Camere, ovverosia in quella di poter di nuovo esercitare il potere legislativo, si può bensì ritenere che comprenda il potere di disporre per il passato, ma non che ogni norma emanata in sede di esercizio della delega integrativa o correttiva non possa che avere efficacia retroattiva. Di fatto questo è smentito dal modo in cui il Governo esercita in concreto il potere - si presentano casi in cui si provvede in modo espresso 12 13 a proposito della efficacia temporale delle nuove disposizioni (così nell'art. 3 del D. Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 con il quale sono state emanate norme integrative e correttive del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 concernente l'istituzione dell'Irap). Sicché, in presenza di disposizione correttiva, cui non sia stata espressamente impressa tale direzione, è necessario fare ricorso disciplinano l'interpretazionealle regole che delle leggi per stabilire se il potere è stato esercitato in modo da disporre per il passato diversamente deve ricevere applicazione il principio generale per cui la legge dispone per l'avvenire. Orbene, questa volontà di ripristinare l'originaria efficacia temporale delle norme del 1998 non può essere desunta dal fatto che la norma del 1999 è stata soppressa. Alla soppressione è possibile ricondurre anche un diverso tipo di efficacia quello d'aver fatto - futuro il transitorio venire meno per il all'inizio della efficacia differimento imposto delle norme del 1998. 13 14 Attribuire alle norme del 2000 l'efficacia di avere disposto per il futuro evita d'altra parte il risultato per cui rapporti che si sono venuti svolgendo nella fase di accertamento e riscossione sulla base della disciplina del 1999 debbano retroattivamente essere qualificati sulla base di una diversa disciplina sostanziale ed assoggettati, per i profili indicati, ad una diversa disciplina procedimentale e processuale. Infine, la correzione apportata dalle norme del 2000 a quelle del 1999 si lascia spiegare alla stregua della precedente storia normativa, come il frutto di una diversa valutazione del legislatore circa la opportunità di differire ulteriormente il passaggio ad una disciplina unitaria delle diverse componenti del servizio idrico integrato e della corrispondente tariffa. - Questa ricostruzione della portata della 4.5. disposizione del 2000 non trova ostacolo nel fatto che un'entrata derivata dalla percezione di un tributo risulterebbe assoggettata ad Iva in corrispondenza di quanto disposto, dal comma 30 dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con efficacia dall'1.1.1999. 14 15 La qualificazione della obbligazione di cui si discute non può dipendere dal fatto che i suoi fatti costitutivi siano considerati da altra norma come prestazione di servizio soggetta ad Iva. Ed invero non v'è incompatibilità logica tra la natura tributaria di una prestazione e la soggezione ad Iva della prestazione del servizio alla cui possibilità di fruizione si ricollega l'obbligazione d'imposta. y u b Peraltro, se sia o no dovuta l'Iva e se sia legittimo che sia dovuta in relazione alla prestazione di servizi cui si correla l'obbligazione discussa, qualificata come tributo locale, è questione estranea alla presente causa e che può essere oggetto di diversa controversia d'imposta.
4.6. E' pacifico infine che, nel periodo in contestazione, non si è avuta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. 4.7. - La conclusione raggiunta sul punto che, nel periodo in cui si discute si sia verificato il presupposto della obbligazione controversa, questa ha avuto natura di tributo locale, conduce a confermare l'altra conclusione, già raggiunta dalla sentenza 15 novembre 2001 n. 14266, per cui 15 16 conoscere della controversia insorta tra le parti continua a rientrare nella giurisdizione che le commissioni tributarie hanno in materia di tributi locali.
5. La questione della integrità del contraddittorio davanti al giudice di pace resta - è sufficiente al riguardo richiamare il assorbita principio di diritto enunciato dalle sezioni unite 5 nella sentenza 29 agosto 1990 n. 8994 e di lì in costantemente applicato, da ultimo con la poi sentenza 17 novembre 1999 n. 789, nel caso, identico dal punto di vista strutturale, delle controversie promosse davanti al giudice ordinario dal prestatore in confronto del datore di lavoro per chiedere la differenza di retribuzione trattenuta dal datore di lavoro a titolo d'imposta. La circostanza che la controversia sia sorta tra le parti del rapporto di lavoro - hanno considerato le sezioni unite non è di ostacolo a - che, ritenuto che essa abbia natura tributaria, sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. Spetterà a questo integrare il contraddittorio tra le parti necessarie.
6. La sentenza è cassata. 16 17 1. - Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il giorno 7 marzo 2002 in Roma, nella camera di consiglio della sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore Emma up 7/14 1717