CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 90
CGARS
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea interpretazione ed applicazione delle norme in relazione alla natura e caratteristiche dell’asserita violazione (art. 34 e 34bis del D.P.R. 380/2001)

    La Corte ha ritenuto che la regola della doppia conformità fosse stata correttamente ripristinata a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. Ha accertato che l'aumento volumetrico era sostanziale e non meramente formale, superando sia la volumetria assentita che quella potenzialmente consentita da norme sopravvenute. Ha inoltre affermato che l'onere di dimostrare l'impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare la parte conforme spettava ai ricorrenti, onere che non è stato assolto. Riguardo alla sanzione pecuniaria, ha chiarito che l'ordinanza di demolizione e il termine per provvedere erano successivi alla novella normativa che prevedeva tale sanzione.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità dell’atto amministrativo

    La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile in quanto la censura non era stata proposta nel giudizio di primo grado, violando il divieto dei nova. In ogni caso, ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo che la violazione non era formale ma sostanziale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 90
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo