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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 21/05/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2025 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI CHRISTIAN
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.03.2025, ha proposto opposizione Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249007868684/000 notificata il 12.02.2025 con il quale è stato intimato il pagamento delle somme indicate nelle seguenti cartelle: -n.
29920170013460650, per un importo di euro 5.088,61; n. 29920180005433521, per un importo di euro 15.139,91; n. 29920190006757841, per un importo di euro 10.519,30; - n.
29920170013460650, per un importo di euro 5.088,61; n. 29920180005433521, per un importo di euro 15.139,91; n. 29920190006757841.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l deducendo la CP_1 Controparte_2 mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito nonché la violazione dell'art. 20 del DPR n. 602/1973 in tema di interessi;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione.
Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920249007868684/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamanointegralmente.
Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 le cartelle di pagamento n.
29920140013737580, 29920150012509660, 29920150022101301, 29920160024100675,
29920170008551260, 29920170013460650, 29920180005433521 e 29920190006757841 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto e mancata notifica dell'avviso di addebito.
Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.”.
2. L' e l' , benché regolarmente evocati, non si CP_1 Controparte_2 sono costituiti
3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso va accolto alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 cpc.
5. Va preliminarmente osservato che l'eccezione riguardante l'omessa notifica di un atto presupposto è inammissibile.
È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 4.3.2025 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 12.2.2025 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
8. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di opposizione. L' e l' non hanno prodotto in giudizio la CP_1 Controparte_2 prova della notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso sicché i relativi crediti non possono che ritenersi prescritti, non risultando alcuna prova che gli stessi siano mai stati regolarmente notificati alla parte opponente.
Va in ogni caso osservato che - anche volendo considerare concretamente effettuate le notifiche della cartella di pagamento n. 29920140013737580 in data 12.11.2014, della n.
29920150012509660 in data 22.07.2015, della n. 29920150022101301 in data 26.01.2016, della n. 29920160024100675 in data 04.10.2016, della n. 29920170008551260 in data
11.09.2017, della n. 29920170013460650 in data 19.12.2017, della n. 29920180005433521 in data 24.07.2018 e della n. 29920190006757841 in data 03.09.2019 - i diritti di credito ivi incorporati si sarebbero prescritti rispettivamente in data 12.11.2019, 22.07.2020, 26.1.2021,
4.10.2021, 11.9.2022, 24.7.2023 e 3.9.2024 e, dunque, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Vero è che in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha introdotto una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione nel caso di scadenza del termine di versamento nell'arco temporale ricompreso tra il 2020 ed il 2021; ciononostante, anche a volere applicare nella specie l'art. 68 del D.L n. 18/2020 e quella dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2011, e dunque una sospensione di giorni 542 o al 31 dicembre del secondo anno successivo, si osserva, comunque, che i crediti portati dalla cartella n.
29920150012509660, dalla n. 29920150022101301 e dalla n. 29920160024100675 risultano ugualmente già prescritti alla data di notifica dell'intimazione opposta.
9. Dovendosi ritenere sussistente la legittimazione a contraddire del solo ente impositore sull'eccepita prescrizione del credito, le spese di lite, nei rapporti tra e CP_1 ricorrente, seguono la soccombenza. Nulla sulle spese in relazione ai rapporti tra ricorrente e stante la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con Controparte_3 riferimento ai motivi attinenti il procedimento di riscossione e la dichiarazione di contumacia di tale ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella contumacia di e di , Controparte_4 CP_1 definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1 dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti indicati nell'intimazione di pagamento opposta e con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento n. 29920140013737580,
29920150012509660, 29920150022101301, 29920160024100675, 29920170008551260,
29920170013460650, 29920180005433521 e 29920190006757841; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 oltre rimb for, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla sulle spese nei rapporti tra ricorrente e . Controparte_2
Così deciso in Marsala, il 21/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.