Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 53636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53636 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
53636-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 2199/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.29627/2016 RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RG LU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
RO suello dhe he lette/sentitele conclusioni del PG Dr. No! chiestoal rigelts Id ips y Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso in data 12 aprile 2016 la Corte di appello di Roma, riformava parzialmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, del 30 marzo 2015, integrato con successivo provvedimento del 3 giugno 2015, e, per l'effetto, disponeva la restituzione a IU RD e AN GA dell'immobile, sito in Roma, via Umberto Saba n. 18, p. 2, sc. B, censito al catasto fabbricati di Roma, foglio 884, particella 206, sub 13, cat. A/2, e dell'immobile, sito in Roma, via Umberto Saba n. 22, sc. B, censito al catasto fabbricati di Roma, foglio 884, particella 206, sub 21, cat. C/6; confermava nel resto il decreto impugnato che aveva sottoposto a confisca di prevenzione nei loro confronti: :l le quote e del patrimonio sociale della Management s.r.l., amministrata da AR GA, padre del proposto, ivi compresi quattro immobili, di cui tre ubicati in Roma (via Kenia 70 e 72 e via Algeria snc) e uno in Fiumicino, località Fregene;
-un'autovettura Smart targata EG 656 FA, intestata alla citata società; -tutti i beni e utilità in sequestro, ossia: a) la somma di euro 3.052.928,64 depositata sul conto corrente n. 465731341 presso Veneto Banca s.p.a. Ag. Roma, viale Giulio Cesare, intestato alla custodia;
b)la somma di euro 24.970,22, derivante dalla riscossione dei canoni di locazione degli immobili, durante la vigenza del sequestro preventivo parimenti imposto sull'importo di cui al punto a), da parte del custode giudiziario, depositata sul medesimo conto corrente;
c) il dossier titoli n. 468/17002335/00, acceso presso UBI Banco di Brescia, filiale n. 1 Roma, via Simone Martini, con saldo di euro 1.379.931,53, intestato ai proposti;
d)la somma di euro 193.877,63, giacente sul conto corrente n. 15392, intestato ai proposti ed acceso presso la banca di cui al punto c); e) le somme, depositate: sul conto corrente n. 472/35002, intestato alla società MANAGEMENT a r.l. e acceso presso UBI Banca filiale di Roma, via Veneto (euro 117.936,40), e sul dossier titoli n. 472/1702477/000 intestato alla medesima società e depositato presso la stessa banca per il controvalore di euro 391.365,57. 1.1 A fondamento della decisione la Corte di appello confermava il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale a carico dei proposti, in quanto soggetti che per un lungo lasso temporale hanno vissuto abitualmente con i proventi di attività delittuose, come dimostrato dagli atti dei procedimenti penali a loro carico. Evidenziava altresì che la pericolosità dei proposti si era manifestata dal 1998 e sino al periodo successivo al 2006, allorchè con la complicità dell'ex ufficiale della G.d.F., Michele ZI, avevano cercato di realizzare l'intestazione fittizia ad un trust, di cui questi era fiduciario, dei beni acquisiti con i proventi della loro illecita attività, operazione non riuscita per il loro arresto, e di corrompere militari della G.d.F, incaricati degli accertamenti sulle loro iniziative;
inoltre, gli stessi nell'anno 2010 avevano violato i sigilli apposti all'immobile di via Kenia n. 70, eseguendone la ristrutturazione e concedendolo in locazione senza l'autorizzazione del custode.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso il GA e la RD a mezzo del loro difensore il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione di legge per avere la Corte di appello disposto la confisca dei beni in sequestro in violazione dei presupposti previsti dalla legge quanto all'accertamento della provenienza illecita del patrimonio. La Corte distrettuale ha ritenuto di confermare la confisca delle somme di denaro indicate sub a), d) e c), perché costituenti il reimpiego delle risorse percepite dai proposti dall'attività illecita posta in essere ai danni della Regione Lazio tra il 1998 e il 2005, circostanza dimostrata dal loro accumulo in periodo di pericolosità e dal compimento da parte dei proposti di operazioni volte a celarne la riconducibilità alle loro persone. In tal modo però si è invertito il metodo di valutazione, avendo assegnato rilievo all'acquisizione in periodo di affermata pericolosità sociale e ad attività volte ad eludere le indagini, collocabili temporalmente in un momento successivo alla formazione del patrimonio, in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine ai presupposti oggettivi della confisca, costituiti dalla titolarità o disponibilità del soggetto, frutto di attività illecita o costituente il suo reimpiego o dalla sproporzione del loro valore rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività lecite. Non è sufficiente che sussistano indizi del nesso di derivazione del bene dal reato, ma occorre una prova completa e rigorosa;
così come alcuna valenza può assumere il periodo temporale in cui il bene risulti far parte del patrimonio del proposto, venendo in rilievo tale requisito in una fase successiva rispetto a quella della necessaria preventiva individuazione della sua provenienza da illecito. Pertanto, è illegittima la confisca delle somme di denaro di cui ai punti a), c) e d), a fronte delle giustificazioni fornite della loro provenienza da redditi di lavoro regolarmente denunciati, elargizioni familiari e plusvalenze da investimento. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 1, lett. b), 4, lett. c), 24, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere il decreto disposto la confisca di beni entrati a far parte del patrimonio dei proposti in epoca anteriore e successiva alle manifestazioni di pericolosità. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza più recente, per disporre il provvedimento ablativo di confisca, deve sussistere la correlazione temporale tra incrementi patrimoniali e periodo di accertata pericolosità del proposto. Tale principio, pur richiamato dalla Corte di appello, è stato poi disatteso perché, avendo delimitato la pericolosità al periodo 1998-2006, ha confiscato tutti i beni dei ricorrenti, ossia: -il denaro accumulato fino al 1997, al netto delle imposte e dei contributi versati, per € 1.552.383,69, al valore storico, ed € 2.379.948,45, al valore attuale, di cui € 39.768,59 per proventi finanziari, € 930.244,90 per redditi, € 1.499.760,76 per elargizioni familiari, € 89.825,80 per imposte sui redditi e contributi versati;
2 -il denaro accumulato dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, al netto delle imposte e dei contributi versati, per € 718.877,48 al valore storico ed € 720.009,30, al valore attuale, di cui € 241.571,55 per proventi finanziari, € 210.937,25 per redditi, € 314.855,51 per elargizioni familiari, € 47.355,00 per imposte sui redditi e contributi versati;
-l'immobile di Via Kenia, n. 72, acquistato nel 2015 tramite riscatto del contratto di leasing;
-l'immobile di Fregene, Lungomare di Levante, snc, acquistato dalla Management nel 2014 con accollo di mutuo bancario. La Corte di Appello, dopo aver limitato la pericolosità all'anno 2006, escludendo il rilievo delle condotte di violazione dei sigilli del 2010, non ha poi tenuto conto di tale perimetrazione temporale perché ha confiscato beni entrati nella disponibilità dei prevenuti anche successivamente. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, comma 1, D Lgs. n. 159/2011; 24, comma 2, Cost., 111, comma 6, Cost.; 125, comma 3, cod. proc. pen.; e 10, comma 2, D.lgs. n. 159/2011, per avere il decreto disposto la confisca in violazione dei presupposti previsti dalla legge quanto al requisito della sproporzione, ricostruito con motivazione apparente. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la sproporzione, quale presupposto oggettivo di applicazione della confisca, deve essere oggetto di calcolo analitico, effettuato anno per anno ed in ordine a ciascun bene, potendo essere oggetto del provvedimento ablativo la sola parte di patrimonio effettivamente sproporzionata, nell'anno di riferimento, rispetto alle entrate lecite dello stesso periodo. La Corte di appello non si è attenuta a tali principi, poiché ha omesso di quantificare l'affermata sproporzione, di considerare le entrate lecite e di restituire le somme di provata origine lecita percepite prima dell'anno 1993. E' inconferente ed illogica l'esclusione, dal calcolo della proporzione, di tutti i redditi prodotti dagli anni 1986 al 1992, per il rilievo che non sarebbero disponibili i dati relativi all'IRPEF lorda ed all'INPS, concernenti la posizione dei proposti, e delle somme percepite da IU RD negli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base della rilevata assenza delle dichiarazioni dei redditi IRPEF (modello 740), non escluse dal regime d'imposta sostitutivo. Nel caso di specie i redditi sono attestati dalle imposte versate allo Stato, pur al lordo, in regime fiscale forfettario: eventuali difficoltà di calcolo non consentono di escludere quelle entrate lecite;
si è introdotta una ulteriore presunzione, senza base legale, relativamente alle elargizioni di denaro erogate dal padre del GA, ritenute soltanto dei prestiti, successivamente La Corte di Appello, nell'aderire ai giudizi del consulente dell'accusa, riconosce restituiti, non già delle regalie. che le diverse conclusioni dal consulente della difesa per superare la sproporzione dipendono dalla considerazione delle risorse lecite prodotte dai proposti nell'arco della loro vita, ossia in un periodo che va dal 1986 al 2012, mentre ha ritenuto che спез le risorse riferibili agli anni successivi al 2006 non possano giustificare gli acquisti effettuati nel periodo antecedente al 2006; in modo contraddittorio ha però disposto la confisca anche del patrimonio formatosi dopo il 2006, così violando l'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, l'art. 24, comma 2, Cost. ed il diritto di difesa dei proposti e prospettando una giustificazione solo apparente che dà luogo al vizio di violazione di legge. d) Violazione di legge in relazione agli artt. 1, lett. b), 4, lett. c) del D.Lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto esteso il periodo di pericolosità sociale dei proposti all'anno 2006 in difetto dei presupposti di legge. Intesa quale probabilità che il proposto ponga in essere in futuro attività delittuose, la pericolosità sociale dipende dalla inquadrabilità del soggetto in determinate categorie personali;
nel caso specifico il GA e la RD sono stati ritenuti soggetti che, per la condotta ed il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, della cui commissione devono sussistere almeno indizi suffragati da elementi di fatto. Pertanto, è inconferente il richiamo operato dalla Corte di appello alla presunta attività di schermatura del patrimonio perché la pericolosità sociale non è un dato empirico, ma è correlata all'identificabilità del soggetto in categorie soggettive determinate dalla legge e l'attività presa in esame non ha nulla a che vedere con i presupposti cui l'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. e) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, comma 1, D Lgs. n. 159/2011; 24, comma 2, Cost.; 111, comma 6, Cost.; 125, comma 3, cod. proc. pen.;e 10, comma 2, D.lgs. n. 159/2011, per avere il decreto disposto la confisca senza considerare l'accertamento condotto dai giudici tributari, che avevano escluso l'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali per le quali erano state emesse fatture e compiuta l'evasione fiscale. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, in sede penale non è stato compiuto alcun accertamento in ordine all'inesistenza delle fatture od all'evasione fiscale, questioni di cui si sono occupati il giudizio tributario, ed i giudizi innanzi alla Corte dei Conti ed all'Agenzia delle Entrate sono gli unici ad avere trattato il tema delle fatture e della evasione fiscale, pervenendo al riconoscimento dell'esistenza delle operazioni relative alle fatture, dell'effettività dei corsi posti in essere e delle prestazioni erogate dai fornitori e, dunque, dell'effettiva destinazione dei pagamenti della Regione Lazio al sostenimento dei costi per la realizzazione dei progetti aggiudicati.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. RO Aniello, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con successiva memoria, depositata in data 9 giugno 2017, la difesa dei ricorrenti ha chiesto rinviarsi il procedimento in attesa della decisione che la Corte di appello di Roma dovrà adottare nel procedimento di cognizione per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.. 5. Con ulteriore memoria di pari la data la difesa ha replicato alle conclusioni del P.G., ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso. 4 Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.In via assolutamente preliminare ritiene il Collegio di non poter accogliere la richiesta di differimento della trattazione del procedimento a data successiva al 23/11/2017, nella quale è stata stabilita la discussione innanzi alla Corte di appello di Roma del procedimento penale di secondo grado a carico dei ricorrenti per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere e per i reati fine.
1.1 L'istanza prospetta a suo fondamento l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra tale processo ed il parallelo procedimento di prevenzione, che ne sarebbe stato condizionato perché le relative statuizioni hanno tratto alimento probatorio in via esclusiva dagli accertamenti condotti in sede penale;
segnala dunque l'opportunità di un rinvio in attesa della sua definizione.
1.2 Premesso che alcuna norma di legge impone di accordare un differimento nell'ambito della procedura camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen. quando il contraddittorio tra le parti, da svolgersi con modalità cartolari, sia stato ritualmente instaurato, vanno negati i presupposti teorici e pratici, postulati dai ricorrenti per giustificare la loro istanza. Giova ricordare che, in linea generale e secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudizio di pericolosità sociale ha natura prognostica e riguarda la probabilità della futura commissione di reati, che, per dar luogo alla sottoposizione alla misura, deve essere desumibile da specifici comportamenti (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6 del 25/03/1996, Tumminelli, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010 Barone, 248797), per la cui ricostruzione il giudice di merito è abilitato a fare ricorso ad elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio deve essere fondato su elementi certi, sottoposti a puntuale disamina critica per affermarne la refluenza sul giudizio di prognosi;
b) la motivazione del provvedimento ne deve dare conto con effettività e completezza di argomentazioni senza poter ricorrere al rinvio automatico ad altri atti o accertamenti contenuti in giudizi di cognizione. Resta dunque confermata la piena autonomia per struttura e finalità dei due procedimenti, quello penale funzionale all'accertamento della responsabilità in ordine ad una fattispecie di reato, e quello di prevenzione, ancorato ad una valutazione di pericolosità attuale, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo ed affermazione della reciproca indipendenza nell'apprezzamento del materiale indiziario con l'obbligo di indicare nella_motivazione del decreto applicativo della 5 misura le ragioni delle valutazioni condotte. I superiori principi hanno indotto questa Corte ad escludere che il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione sia consentito disporre, anche in via analogica, la sospensione in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti a carico dell'interessato (sez. 1, n. 2011 del 26/09/1984, Fidanzati, rv. 166229; nonché: sez. 6, n. 332 del 29/01/1998, Consolato, rv. 210819; sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, rv. 254417; sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 18/01/2016, Mannina e altri, rv. 265862). Indicazioni esegetiche conformi sono state espresse anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, rv. 246271) in riferimento alla riconosciuta estensione al processo di prevenzione del divieto di utilizzo probatorio delle intercettazioni illegalmente disposte nel corso delle indagini preliminari, pur nella ribadita autonomia dei due procedimenti quanto a decisioni e forme processuali che «sta a denotare la reciproca "insensibilità" delle acquisizioni dell'una sede rispetto a quelle dell'altra e, dunque, l'assenza di connotati di pregiudizialità dei relativi moduli di giudizio dei due procedimenti». In altri termini, l'oggetto dell'accertamento differisce ed impone una diversa "grammatica probatoria" che deve sostenere i rispettivi giudizi».
1.3 L'applicazione dei richiamati e condivisi principi al caso specifico induce a confermare la non decisività delle determinazioni adottabili nel procedimento penale in corso, poiché entrambi i decreti emessi nei due gradi di merito presentano nel loro sviluppo motivazionale la disamina di dati fattuali, non trasposti nel presente contesto prevenzionale ed utilizzati perché formatisi in sede di cognizione penale, ma autonomamente considerati e comunque ricavati da una pluralità di fonti, in parte provenienti dal predetto processo, ma anche da altro già definito per fatti di corruzione, truffa aggravata, falso ed evasione fiscale. Rispetto a tali acquisizioni, che hanno rivestito un peso effettivo nella valutazione dei presupposti applicativi della misura di prevenzione contestata, un'eventuale assoluzione dei ricorrenti non potrebbe apportare un elemento di novità in grado di destituire di fondamento probatorio e logico i giudizi espressi a loro carico ai fini della disposta confisca.
2. Altrettanto preliminare è la considerazione che, per effetto della disciplina stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 9, riprodotta nell'art. 10 del D.Lgs. n. 159 del 2011, il decreto con il quale la Corte di appello decida in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo della misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Il vizio in questione comprende, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, in primo luogo l'assenza totale della motivazione quando il provvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod.proc.pen., sia della prescrizione dell'art. 4, comma 10, della legge n. 575/65, nonché del predetto art. 10 D.lgs. n. 159/11, secondo i quali testi normativi la Corte di Appello decide "con '6' decreto motivato". Vi rientrano altresì i casi, ben più frequenti, nei quali l'apparato esplicativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi", ovvero ancora quando non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alle funzioni cui sono destinate. Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione, mentre resta escluso che la violazione di legge possa estendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sent. n. 321/2004; sent. n. 106/2015), si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione. La considerazione del ricorso alla luce dei superiori principi induce in primo luogo ad escludere che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge per totale carenza o apparenza della motivazione. Al contrario, esso illustra in modo adeguato, chiaro e comprensibile, oltre che aderente ai motivi d'appello proposti, le ragioni di confutazione di tali censure.
3. Non sono ravvisabili nemmeno i vizi di legalità denunciati dai ricorrenti.
3.1 A fondamento della disposta confisca, applicata in via disgiunta rispetto alla misura personale, il GA e la RD sono stati considerati socialmente pericolosi ed appartenenti alla categoria di cui agli artt. 1, lett. b), e 4, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 siccome soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose. Ha giustificato il proprio convincimento con gli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, che avevano riscontrato a loro carico la commissione dei reati di corruzione, truffa in danno dello Stato realizzata mediante la falsificazione di documenti e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale mediante l'utilizzo reiterato nel tempo delle predette fatture emesse da società compiacenti ed associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei predetti illeciti. In particolare, per i giudici della prevenzione i due coniugi, attivi nel settore della formazione professionale, avevano stretto un accordo corruttivo con Giorgio Simeoni, assessore alla formazione ed al lavoro della Regione Lazio, e col suo segretario generale, Giampaolo CC, ai quali avevano corrisposto in cambio dell'indebita assegnazione alla Impresa & Management s.r.l., facente loro 7 capo, di corsi di formazione professionale in numero esorbitante di 1.500 complessivi, ossia 300 l'anno, finanziati dalla Regione, una percentuale dal 5% al 10% degli importi erogati dall'ente territoriale per un totale tra il 1998 e il 2005 superiore ai 10 milioni di euro, secondo quanto era emerso: -dalle indagini della G.d.F., condotte nel corso della verifica fiscale nei confronti delle società dei preposti;
-dalle dichiarazioni confessorie dello CC;
-dalle dichiarazioni di RA ZI, impiegata della Regione Lazio, addetta al servizio accreditamento, per la quale i pagamenti regionali per la formazione erano accentrati nelle mani dell'assessore Simeoni e del suo segretario ed erano stati erogati nonostante la falsità della documentazione esibita da I & M;
-dalle dichiarazioni rese dalla dirigente della Regione Lazio, Elisabetta Longo, circa le importanti irregolarità riscontrate nelle procedure di finanziamento in favore della I M, nei confronti della quale era stato disposto il blocco e la revoca delle erogazioni, in precedenza avvenute con sorprendente velocità; -dalla documentazione per operazioni risultate inesistenti, inerenti a corsi mai tenutisi dagli apparenti docenti o comunque svoltisi con differenti modalità, emessa dalle società C.P.S 90 s.r.l. di VI EL, la cui sede era risultata vuota e la cui funzione era quella di essere una "cartiera" deputata all'emissione di fatture fittizie, e dalla tipografia Studio Effe 76 s.r.l. di DO ET per la fornitura maggiorata di materiale di cancelleria e sussidi didattici;
-dalle ammissioni dell'EL e del ET circa la natura solo apparente della documentazione fiscale rilasciata dalle loro imprese alla I & M s.r.l.; -dalle dichiarazioni dei dipendenti delle società gestite dai proposti, che avevano figurato quali docenti dei corsi, pur se sforniti delle necessarie competenze e senza retribuzione specifica, oppure che avevano svolto attività di natura differente o in numero di ore inferiore;
-dalle dichiarazioni di MA NE, dipendente dell'Agenzia Unicredit, secondo il quale l'incasso da parte dell'EL degli assegni emessi dalla società I & M era preceduto da una telefonata del GA;
-dal sequestro dell'impronta scannerizzata di un timbro della Regione Lazio, Assessorato alla formazione professionale, con la sigla corrispondente alla firma del funzionario regionale Luciano LU, apposta sui registri delle presenze, per certificare la presenza dei docenti e dei discenti ai corsi di formazione, da esibire ai funzionari regionali, indotti in errore sul numero dei partecipanti ai corsi;
-dalla denuncia sporta dal LU, il quale aveva disconosciuto la propria apparente firma apposta in calce ad alcuni registri di presenza relativi ai corsi. Da tale compendio probatorio si è dedotto che i proposti per un periodo continuativo compreso tra il 1998 ed il 2005 hanno posto in essere una complessa attività truffaldina in danno della Regione Lazio e dell'Erario, garantita e potenziata grazie all'accordo corruttivo concluso con un assessore regionale, dalla quale 8 avevano ricavato ingenti guadagni illeciti, stimati in circa 10 milioni di euro, la cui percezione era stata sottratta all'imposizione fiscale mediante il sistema delle false fatturazioni, che simulavano costi non sostenuti realmente grazie alla complicità remunerata dei soggetti cui facevano capo le imprese emittenti. I giudici di appello hanno aderito alle considerazioni, più analitiche nella disamina del materiale probatorio, del Tribunale, secondo il quale concrete e valutabili manifestazioni di pericolosità sociale sono apprezzabili nei loro confronti come emerse anche nel corso dell'anno 2006, sebbene le condotte di falso e truffa si fossero esaurite nel 2005 quando era caduta la giunta regionale Storace, a ragione dei tentativi, compiuti non appena tornati in libertà dopo la sottoposizione a misura cautelare personale tramite l'ex ufficiale della Guardia di Finanza, Michele ZI, di occultare e reimpiegare i beni ed i proventi delle loro intraprese criminose mediante conferimento nella società Melior Trust s.p.a., che avrebbe dovuto operare con l'intervento del ZI quale loro fiduciario a schermare la reale appartenenza ai ricorrenti. Del pari sempre nel 2006, quando la verifica fiscale era in corso, essi avevano ceduto le quote della Management s.r.l. ad una società di diritto americano al medesimo scopo di occultare la ricchezza accumulata illegalmente e si erano avvalsi dei servizi del ZI, assunto quale dirigente della I & M s.r.l., perché in grado di intervenire presso i militari che stavano operando la verifica per farne circoscrivere le indagini e quindi contenere gli inevitabili pregiudizi. Le così riassunte iniziative e vicende traslative, ancorchè non integranti ipotesi di reato, sono state valutate quali espressione della pericolosità sociale dei proposti perché significative della loro abitudine di ricavare ricchezza dall'attività illecita e di reimpiegarla in forme di investimento non direttamente riferibili alle loro persone.
3.2 Ebbene, ad avviso del Collegio la motivazione del decreto in esame individua con chiarezza ed efficacia i presupposti applicativi della confermata confisca in perfetta aderenza al parametro normativo di riferimento anche per l'estensione della pericolosità sociale sino all'anno 2006, posto che l'attività di schermatura della titolarità di beni e quote societarie nella valutazione dei giudici di merito non ha assunto rilievo in sé, ma perché indicativa della situazione indicata all'art. 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011, sicchè deve ritenersi giuridicamente corretta la perimetrazione temporale della pericolosità in relazione agli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito.
4. Il provvedimento in verifica ha quindi esposto precise indicazioni sulla provenienza illecita dei beni confiscati, perché costituenti il reinvestimento di proventi di attività criminosa. Avvalendosi della documentazione agli atti e della consulenza tecnica prodotta dal p.m., posta a raffronto con quanto argomentato dalla difesa anche con l'ausilio di propria consulenza tecnica, ha ritenuto di recepire le considerazioni del tecnico dell'accusa, che ha condotto l'analisi dei flussi di ricchezza lecitamente acquisita dai proposti -partendo dal periodo 1993-1997 e quindi sino al 2006 al fine di escludere che beni acquisiti con mezzi legali fossero indebitamente soggetti ad ablazione-, in comparazione con le acquisizioni patrimoniali, conseguite anche indirettamente mediante la società I & M s.r.l. nell'arco temporale di manifestata pericolosità sociale. Ha evidenziato al riguardo che le divergenze nei giudizi espressi dai due consulenti delle parti dipendono da due fattori, ossia dalla riferibilità o meno ai proposti del patrimonio della predetta società e dall'estensione del calcolo al periodo compreso tra il 1986 ed il 2012: rispetto al primo ha osservato che i beni nella titolarità della I & M sono stati considerati perché indirettamente di pertinenza dei proposti, che l'avevano utilizzata quale schermo per il reinvestimento dei proventi delle loro intraprese criminose, impiegati nella costituzione del suo capitale sociale e nei beni immobili dalla stessa acquistati;
quanto al secondo, che i redditi prodotti dal 2007 al 2012 non potevano offrire giustificazione agli acquisti effettuati negli anni antecedenti. Ha ulteriormente rappresentato che, rispetto a quanto esposto nella tabella allegata agli atti difensivi, per gli anni 1986-1992 non erano disponibili i dati relativi all'Irpef lorda ed all'Inps per le posizioni del GA e della RD, ragione per la quale non era possibile ricostruire i redditi percepiti dai proposti e che comunque il consulente del p.m. aveva già tenuto conto del patrimonio lecitamente accumulato prima del 1993, stimato in 613.000.000 di lire, composto da un capitale investito alla data dell'1/1/1993 di 200.000.000 di lire come indicato anche dal consulente dei proposti, avendo poi condotto il confronto per ciascun anno tra risorse legali disponibili per i proposti, -costituite dal capitale investito, dai rendimenti accreditati sul conto corrente all'inizio di ciascun anno, dai redditi netti prodotti nell'anno di riferimento e dalle regalie di congiunti percepite nell'anno stesso-, ed il patrimonio totale costituito dal saldo del conto corrente, dal capitale investito, dagli investimenti immobiliari e dai crediti.
4.1 Nel condurre tale complessa operazione ricostruttiva, la Corte di appello ha recepito come metodologicamente corretti i rilievi del predetto consulente, cui ha apportato le seguenti precisazioni sulla necessità di: -escludere i redditi asseritamente percepiti dalla RD per gli anni 1995-1997 per l'insufficienza ed inidoneità della documentazione prodotta a riscontro, non comprensiva delle dichiarazioni dei redditi Irpef, non escluse dal regime d'imposta sostitutivo, con la conseguente impossibilità di individuare se gli importi fossero netti o lordi rispetto all'imposta, tanto più che le dichiarazioni Iva non permettono di determinare i redditi netti percepiti;
-considerare il fatto che i redditi dichiarati negli anni 1999-2006 erano frutto della detrazione di costi in parte inesistenti perché attestati dalle false fatturazioni emesse dalla C.P.S. 90 s.r.l. e da Studio Effe 76 s.r.l.; -detrarre le spese annuali di mantenimento, calcolate in base all'elevato tenore di vita dei proposti, superiore a quello della media nazionale;
-includere le elargizioni effettuate in favore dei proposti da AR GA, detratto il solo importo di 159.000,00 euro che,, dalle movimentazioni intercorse tra i conti 10 correnti degli stessi e quelli dei genitori del GA, risulta restituito in quanto anticipato a titolo di prestito. In conclusione, si è riconosciuto che il patrimonio non giustificato e non proporzionato alle risorse finanziarie lecite al 2006 quando i proposti erano stati tratti in arresto era pari a 4.590.000 euro, cui andava aggiunta la somma di 192.000 euro di rendimenti annuali da patrimonio non giustificato.
4.2 Quanto alle somme di denaro indicate ai punti A), D) e C), la loro confisca è stata giustificata, in quanto reimpiego di parte degli ingenti importi di denaro percepiti dalla Regione Lazio a titolo di finanziamento per l'attività di formazione fatta apparire con artifizi e raggiri dai coniugi GA-RD come compiuta ed ottenuti grazie ad un accordo corruttivo nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2005; per pervenire a tale conclusione la Corte di appello si è avvalsa di plurimi elementi indiziari, costituiti dalle emergenze probatorie dei processi penali circa l'imponente ammontare dei proventi delle truffe e dell'evasione fiscale e dalla sproporzione tra risorse ufficiali e lecite e valore delle acquisizioni, come ricostruita a giudizio del consulente dell'accusa. La decisione contestata, laddove ha ritenuto che i predetti importi siano di provenienza illecita, è dunque fondata su elementi di fatto concreti e non illatori, provenienti dai procedimenti penali a carico dei ricorrenti, valutati nella loro valenza dimostrativa in modo compiuto ed efficace nell'esternare la ratio decidendi, senza che possa muoversi una fondata critica nemmeno sul piano della apparenza della relativa motivazione. Va aggiunto che la censura difensiva, espressa nel primo motivo di ricorso, sulla natura ipotetica del giudizio espresso e sull'omessa considerazione delle giustificazioni fornite in ordine all'origine lecita delle somme confiscate, siccome ricavate da redditi da lavoro dichiarati, elargizioni familiari e plusvalenze da investimento, è infondata perché il provvedimento espone chiaramente una disamina allargata anche a tali profili fattuali e comunque generica, perché non specifica in modo puntuale ed aderente al corposo sviluppo argomentativo del decreto stesso i profili di denunciata erroneità ed il diverso risultato conseguibile seguendo i criteri che si prospettano come più corretti. E' opportuno richiamare i principi formulati da questa Suprema Corte a Sezioni Unite, per la quale "in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto, nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria" (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, rv. 262606). Tale affermazione di principio ribadisce dunque il legittimo ricorso anche a presunzioni, di natura relativa, per individuare l'origine illecita dei beni, secondo quanto riconosciuto dalla Corte EDU (sent. sez. 2, del 17/06/2014, Cacucci e Sabatelli
contro
Italia) ed espressamente previsto nella Direttiva del Parlamento Europeo n. 2014/42/UE, approvata il 25/2/2014. 11 4.3 Anche il secondo motivo non ha pregio. Nel recepire, come già detto, gli accertamenti del consulente del p.m., la Corte di appello ha preso in esame il periodo temporale immediatamente precedente l'insorgenza della pericolosità sociale dei proposti, il patrimonio accumulato con mezzi legali sino a quel momento, l'assenza di redditi calcolabili tra 1995 e 1997 percepiti dalla RD e ha sottoposto a confisca somme di denaro esistenti nel 2006, non nel periodo di cessata pericolosità. Quanto all'immobile di via Kenia n. 72, ha collocato il suo acquisto come avvenuto il 23/12/2004 in coincidenza con le manifestazioni di pericolosità evidenziate e parimenti ha ritenuto per l'acquisizione di quello di Fregene, che, seppur collocabile nel 2012, è stato confiscato perchè frutto del reinvestimento di risorse illecite, percepite in correlazione temporale con la pericolosità dei ricorrenti. Non sussiste dunque alcun profilo di violazione di legge. Come fondatamente segnalato nella requisitoria del Procuratore Generale, s'impone un rilievo ulteriore: le censure mosse al decreto in verifica quanto all'illegittima confisca di valori e beni acquisiti al di fuori di un preciso aggancio temporale con l'emersione della pericolosità sociale dei proposti non erano state già articolate con l'atto di appello e quindi la Corte distrettuale non aveva potuto prenderne cognizione. Tanto preclude la proposizione della relativa tematica per la prima volta col ricorso per cassazione.
4.4 Non è dato ravvisare alcun profilo di illegittimità nemmeno nel giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati ed attività svolte e valore dei beni acquisiti. In primo luogo, secondo quanto diffusamente esposto nel decreto del Tribunale, non risponde al vero che la confisca abbia attinto il patrimonio dei ricorrenti nella sua totalità, essendo emersa nel corso del procedimento l'esistenza di quanto meno un diritto d'uso di una villa alle isole Canarie, per la cui amministrazione e gestione essi hanno effettuato rimesse di denaro periodiche ed essendo stata disposta dalla stessa Corte di appello la restituzione di altro cespite immobiliare. Inoltre, la Corte di appello ha esaminato anche le deduzioni difensive circa la legittima disponibilità per i proposti nell'arco della loro vita di un importo totale di 4.847.687,76 euro, comporto da 1.487.407,73 euro di redditi dichiarati, 1.786.901,39 euro di regalie dei congiunti e 1.571.385,70 euro, ricavati da investimenti mobiliari, che ha ritenuto inattendibili perché non ancorate al periodo di pericolosità e per altre ragioni analiticamente esposte. In particolare, si è già detto che la scelta di non considerare i redditi prodotti tra 1986 e 1992 e quelli percepiti dalla RD tra il 1995 ed il 1997 è stata ampiamente giustificata dalla Corte di merito con rilievi effettivi, che il ricorso critica per la difficoltà di quantificare con precisione quanto riscosso: trattasi però di rilievo, che non supera sul piano della legalità e della puntuale applicazione dei criteri normativi la validità delle determinazioni assunte dai giudici di merito e che non allega nemmeno quali importi sarebbero stati pretermessi e la loro incidenza sulle assunte. Con le eccezioni sopra esposte, la Corte di meritodeterminazioni 12 ha rilevato la concordanza di valutazioni tra i consulenti delle parti circa l'ammontare आई netto dei redditi dichiarati dai ricorrenti e ha segnalato che il consente dell'accusa fo nella propria ricostruzione ha già considerato anche l'evoluzione del patrimonio accumulato nel tempo dagli stessi. Per ciascuna annualità dal 1993 in poi egli ha sommato il capitale investito ed i rendimenti mobiliari documentati dalla difesa risultanti all'inizio dell'anno, i redditi dichiarati netti, le disponibilità liquide trasferite dal padre del GA, ottenendo in tal modo i flussi reddituali-patrimoniali leciti, posti a confronto con il patrimonio totale posseduto a conclusione dello stesso anno, costituito da capitale investito e dai saldi dei conti correnti, sempre secondo quanto indicato dalla difesa, operazione il cui esito ha evidenziato uno squilibrio di acquisizioni non giustificate da mezzi di origine legale e l'incremento di tale divario man mano che erano state perpetrate le truffe in danno dell'ente regionale. Nel procedimento seguito dal consulente come recepito dai giudici di merito non si rinviene alcun errore giuridico, che giustifichi il chiesto annullamento del decreto impugnato. Né risponde al vero che sia stata omessa la considerazione delle elargizioni erogate da AR GA, padre del proposto AN GA: senza fare ricorso ad alcuna presunzione, il decreto in esame ha escluso dal computo delle risorse lecite disponibili soltanto quegli importi che erano rientrati nel patrimonio del finanziatore AR GA perché erogati a titolo di anticipo secondo una specifica indicazione desunta dai documenti bancari acquisiti, ma ha tenuto nel debito conto i restanti e per la maggior parte di quanto dedotto. Analogamente deve escludersi che siano stati oggetto di ablazione beni acquisiti dopo il 2006 poiché la confisca ha colpito immobili entrati nel patrimonio dei ricorrenti entro periodo di manifestazione della pericolosità sociale o comunque beni acquisiti con risorse generate illecitamente nel medesimo intervallo temporale.
4.5. Non ha pregio nemmeno la doglianza che lamenta l'omessa considerazione dell'accertamento compiuto nei procedimenti tributari: la Corte di appello non ha ignorato la deduzione difensiva, che ha disatteso, rilevando che il verdetto emesso dalle Commissioni tributarie non ha forza decisoria in grado di condizionare il giudizio prevenzionale, né di prevalere su quanto emerso nei processi penali e sottoposto ad autonomo apprezzamento nel presente procedimento. Non giova dunque alla difesa sostenere che il "giudizio tributario ed i giudizi innanzi alla Corte dei Conti ed all'Agenzia delle Entrate siano gli unici che si siano occupati delle fatture e della evasione fiscale" e che essi siano pervenuti a riconoscere l'effettività delle operazioni relative alle fatture in contestazione e la corretta copertura con i finanziamenti regionali di costi realmente sostenuti.
4.5.1 Va premesso che il principio di diritto, richiamato nel quinto motivo di ricorso sulla pretesa "cittadinanza" che nel processo penale devono acquisire le sentenze pronunciate dal giudice tributario, oltre ad essere espresso in termini giuridicamente vaghi ed imprecisi, poiché non è dato comprendere che 13" specifico valore dimostrativo possano assumere tali pronunciamenti, non si adatta al diverso procedimento finalizzato all'applicazione delle misure di prevenzione. Esso presenta autonomia per struttura, caratteri e finalità rispetto a qualsiasi precedente e diverso giudizio, persino a quello penale di cognizione, per quanto già detto in precedenza. Non può quindi invocarsi l'applicazione al caso presente delle disposizioni dettate per il processo penale dagli artt. 238 bis e 648 cod. proc. pen., sia perché la necessità di tenere conto delle decisioni assunte in sede tributaria è stata affermata da questa Corte in riferimento ai soli reati tributari, sia perché in ogni caso anche per questo settore della giurisdizione penale non si è riconosciuto alcun automatismo valutativo, né la necessità imprescindibile di conformazione alle determinazioni assunte nel procedimento amministrativo. Al contrario, in continuità con la linea interpretativa espressa da Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231677, si è negato alle sentenze del giudice tributario ed a quelle del giudice amministrativo efficacia vincolante nel giudizio penale, poiché l'ordinamento processuale all'art. 238 bis cod. proc. pen. si limita a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma degli artt. 187 cod. proc. pen. e 192 cod. proc. pen., comma 3, ai fini della prova del fatto in esse accertato (sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, Campedelli, rv. 266328; sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, rv. 249592; sez. 6, n. 10136 del 24/06/1998, Ottaviano, rv. 211566). In aderenza a tale orientamento ed al proc criterio generale dettato dall'art. 2 cpv. cod. pen., in nessun caso si è affermata l'efficacia vincolante delle pronunzie del giudice tributario o amministrativo, pur definitive, che anche per il settore delle misure di prevenzione restano soggette ad autonomo apprezzamento dei fatti ivi ricostruiti, con la conseguente possibilità di un esito decisorio difforme dalle conclusioni già espresse in altri procedimenti. Va dunque formulato il seguente principio di diritto: "Le sentenze pronunciate dai giudici tributari e le determinazioni assunte nel procedimento amministrativo in merito ad operazioni commerciali, attestate da documenti contabili di cui in tesi accusatoria si assume la non rispondenza al vero, non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione riguardante l'applicazione di misure di prevenzione reali e la formulazione del giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati ed attività svolte e valore dei beni acquisiti dal proposto, ma, se prodotte dalle parti nel relativo procedimento, sono soggette al libero apprezzamento".
4.5.2 In punto di fatto non può ignorarsi che anche la sentenza del Tribunale di Roma, che ha prosciolto i ricorrenti dai reati di corruzione, truffa, falso ed evasione fiscale perché estinti per prescrizione ne ha ricostruito l'effettiva consumazione, il che smentisce l'assunto difensivo circa il mancato accertamento in sede penale dei relativi fatti, non essendo a tal fine rilevante che il processo penale non abbia esitato una pronuncia di condanna. Inoltre, come emerge dal decreto del Tribunale, la Procura Generale presso la Corte dei Conti si è limitata ad archiviare il procedimento a carico dei 14 ricorrenti per il danno erariale arrecato con le condotte di truffa, evasione fiscale ed associazione a delinquere sulla base di presupposti a pieno titolo criticati e non condivisi dai giudici della prevenzione, che hanno comunque segnalato la natura provvisoria ed allo stato degli atti della decisione, anche sotto tale profilo non in grado di vincolare quelle adottabili a diversi fini nel presente procedimento.
4.5.3 Oltre che per le ragioni già esposte, il provvedimento in verifica risulta conforme anche all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 39204 del 17/5/2013, Ferrara ed altro, rv. 256140; Sez. U. n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, rv. 260244; sez. 1, n. 31209 del 24/3/2015, Scagliarini, rv. 264321), per il quale il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b). Sul punto la sentenza Repaci, con osservazioni di particolare efficacia esplicativa e rigore nella ricognizione degli istituti giuridici, che si condividono e ribadiscono, ha affermato che "la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale... Il soggetto dedito in modo massiccio e continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale "provento" di delitto inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, rv. 205707. Ora, lì dove la quota indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale (come nel caso di specie), è al contempo evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive _ In caso di evasione fiscale si attua inevitabilmente reimpiego delle utilità che ne siano frutto nel circuito economico dell'evasore, con una confusione di utilità lecite - illecite che è proprio quello che la normativa vuole impedire, confusione che si implementa nelle successione dei periodi d'imposta (con una sorta di "anatocismo dell'illecito" per l'inevitabile effetto moltiplicatore)". In definitiva, il decreto impugnato resiste alle censure mosse dai ricorrenti i cui ricorsi, infondati in tutte le loro deduzioni, va respinto con la conseguente loro cr condanna al pagamento delle spese processuali. ह व 15
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 16