Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 53636
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Sentenza 15 giugno 2017

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In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 53636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53636
    Data del deposito : 15 giugno 2017

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