Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest'ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell'art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria "ratione temporis" applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190)
Commentari • 3
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Competenza per connessione: per l'individuazione del reato più grave si tiene conto della pena al momento dell'esercizio dell'azione penale (Cass. pen. n.6988/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 aprile 2024
La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 30/01/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 15/02/2024), n.6988 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 agosto 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, richiesto dal locale Procuratore della Repubblica dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere …
Leggi di più… - 3. Determinazione della competenza territorialeFederico Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2017, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
00348 -1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1495/2017 - Presidente- DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE ADET TONI NOVIK N.30337/2016 Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI - GIACOMO ROCCHI STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DI ROMA nei confronti di: GIP DI BRESCIA con l'ordinanza del 08/07/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA 모 Udit i difensor Avv.; And Udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppina Casella, che ha chiesto che il conflitto venga risolto con declaratoria di competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma. Uditi: per l'imputato QU De LI, gli avvocati Fabrizio Lemme e AL Catalano che hanno chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per l'imputato LI AN, l'avvocato Alessandro Diddi che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per l'imputato NI UT, l'avvocato Vanni Barzellotti che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per l'imputato LA NO, l'avvocato Valerio Spigarelli, sostituto processuale dell'avvocato Sergio Genovesi, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per l'imputato CO ON, l'avvocato Eustacchio Porreca che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per l'imputato GI LO, l'avvocato Rossana Lania, sostituto processuale dell'avvocato Pino AL, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma;
per il Comune di CI, costituito parte civile, l'avvocato Sara Magotti, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di CI. Nessuno è comparso per l'imputato SI NT BI. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto depositato il 17 dicembre 2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CI Direzione distrettuale antimafia chiese al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI il rinvio a giudizio di ventisei persone in riferimento a delitti contestati in quindici capi di imputazione. Per quanto qui interessa: a) dodici persone (fra le quali, AL UT) vennero accusate (capo di imputazione n. 1) di avere costituito, in Cremona e TO, fino al mese di novembre 2015, un'associazione di 'ndrangheta, armata, operante in Cremona, TO ed altri Comuni del distretto della Corte di appello di CI, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la persona, onde assumere il controllo di attività economiche, soprattutto nel settore dell'edilizia, nonché il predominio nell'ambito delle istituzioni e delle comunità locali mantovane e cremonesi (art. 416-bis, primo, secondo, quarto e ottavo comma, cod. pen.); b) NI UT venne accusato (sempre capo di imputazione n. 1) di concorso, esterno, in tale reato (artt. 110, 416-bis, primo, secondo, quarto e ottavo comma, cod. pen.) procacciando appalti e lavori di vario genere favorendo l'infiltrazione dei membri dell'associazione nelle società commerciali da lui partecipate o aventi con lui rapporti commerciali, mettendosi stabilmente a disposizione dell'associazione per le га sue eventuali necessità, in tal guisa fornendo un rilevante contributo in funzione della conservazione dell'associazione e del rafforzamento della sua infiltrazione nel tessuto economico e sociale della provincia di TO;
c) lo stesso NI UT (all'epoca dei fatti titolare della Immobiliare Castello s.r.l. che avrebbe dovuto realizzare un progetto di costruzione di immobili nell'ambito della lottizzazione denominata "Lagocastello" in territorio del Comune di TO), LA NO (all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di TO), CO ON (già Senatore della Repubblica e già componente il consiglio di amministrazione della Finmeccanica s.p.a.), SI NT BI (all'epoca dei fatti esponente del partito politico denominato "UDC" e già componente il Consiglio comunale di Reggio Emilia), LI AN (all'epoca dei fatti dottore commercialista), QU De LI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Stato), GI LO (all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica), vennero accusati (capo di imputazione n. 13) di avere concorso (UT quale corruttore, LO anche quale corruttore, ON, BI e AN, quali intermediari nella corruzione) della commissione, con più atti esecutivi di medesimo disegno criminoso, in TO, Roma e Milano, nel periodo compreso fra il mese di novembre 2011 ed il mese di novembre 2012, di plurimi delitti di corruzione aggravata, anche in atti giudiziari, per il compimento, da parte di LO, NO e De LI, di atti contrari ai doveri dei propri uffici (per LO e De LI, anche mediante rivelazione di informazioni, coperte da segreto, in ordine allo svolgimento della camera di consiglio del collegio del Consiglio di Stato cui era stata assegnato il giudizio di appello interessante la società di UT), tutti funzionali alla realizzazione di progetto edificatorio nell'ambito della lottizzazione denominata "Lagocastello", specificamente descritti nel capo di imputazione, al fine di agevolare l'associazione di locale di 'ndrangheta sopra indicata (artt. 81, secondo comma, 110, 319, 319-bis, 319-ter, 321 e 326 cod. pen. e 7 della legge n. 203 del 1991); c1) secondo l'accusa, le condotte corruttive descritte nel capo di imputazione n. 13) (comprendente, come detto, tre diversi fatti qualificati come delitti di corruzione), sarebbero state remunerate mediante: conferimento da parte di UT allo studio di architettura riconducibile al Sindaco NO di numerosi e ben remunerati incarichi professionali anche per la realizzazione di progetti edilizi sull'area oggetto della lottizzazione denominata "Lagocastello"; la corresponsione da UT a AN di almeno 75.000 euro;
la consegna da UT a AN di 10.000 euro in danaro contante da consegnare al Senatore LO;
nel sostegno assicurato dal Senatore LO al Presidente del Consiglio di Stato De LI per la sua nomina a componente della nascente Authority dei Trasporti. d) LA NO venne infine accusato (capo di imputazione n. 14), quale Sindaco del Comune di TO, della commissione, in TO, fra il mese di 2 settembre e quello di ottobre 2012, di plurimi delitti di peculato (utilizzazione di autovettura di servizio del Comune di TO ovvero addebito al Comune stesso delle spese di trasporto per recarsi in Roma) funzionali alla commissione dei delitti di corruzione descritti nel capo precedente (artt. 61, n. 2), 81, secondo comma, 314 cod. pen.).
2. Con sentenza emessa il 21 gennaio 2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI, in accoglimento di eccezioni di incompetenza per territorio tempestivamente sollevate dai difensori dei sopra indicati imputati: dichiarò l'incompetenza, per ragioni di territorio, del Tribunale di CI a conoscere dei delitti di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e di peculato rispettivamente contestati ad NI UT, NO, ON, BI, AN, De LI e LO;
dichiarò che la competenza a conoscere di tali reati apparteneva al Tribunale di Roma;
dispose trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per prosecuzione delle azioni penali avanti il giudice dichiarato competente.
2.1 A sostegno di tale decisione la motivazione evidenzia che: secondo la descrizione dei comportamenti contenuta nei capi di imputazione (il cui contenuto è stato sopra riassunto), la corruzione in atti giudiziari si sarebbe consumata in Roma e gli altri episodi di corruzione si sarebbero svolti in Roma, in tale luogo hanno sede il Consiglio di Stato (ove il relativo Presidente, De LI, avrebbe posto in essere le condotte a lui contestate in concorso con LO) e la Commissione Trasporti del Senato della Repubblica (chiamata a decidere sulla composizione dell'Autorità dei Trasporti), nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (ove si sarebbero recati NO e ON per costituire un "tavolo tecnico" volto a risolvere a vantaggio di NI UT le questioni coinvolte nel ricorso al giudice amministrativo), sempre in Roma, infine, presso l'ufficio del Senatore LO in Senato, si sarebbero svolti gli incontri fra il Senatore, NO, AN e NI UT;
nessuno degli imputati sopra indicati era parte dell'associazione per delinquere di 'ndrangheta, dal momento che NI UT era accusato solo di avere concorso, dall'esterno, nel delitto associativo;
il criterio della competenza per connessione (art. 12 cod. proc. pen.) è causa di deroga ai criteri di determinazione della competenza per territorio di cui agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.; non sussiste connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., dal momento che i reati di associazione per delinquere e di corruzione sarebbero stati, secondo l'accusa, commessi da persone diverse e che l'identità del medesimo disegno criminoso fra tale delitti deve essere comune a tutti i compartecipi, né il pubblico ministero aveva prefigurato i reati di corruzione e peculato quali delitti fine dell'organizzazione, avendo solo indicato tali delitti contro la pubblica amministrazione siccome aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991; 3 non sussisteva connessione rilevanti ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., dal momento che presupposto della connessione teleologica è non solo la consapevolezza della commissione del reato-mezzo con lo scopo di commettere il reato-fine, ma anche che il reato-fine sia posto in essere dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato- mezzo contro gli stessi e tale identità soggettiva non ricorreva nella specie;
in buona sostanza, la concentrazione disposta dal pubblico ministero per proprie esigenze investigative non determinava gli effetti tipici della riunione fra processi, fra i quali lo spostamento di competenza.
3. Con ordinanza emessa il 8 luglio 2016 all'esito dell'udienza preliminare avanti a lui svolta, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, accogliendo specifica eccezione svolta dal pubblico ministero, ricusò la propria competenza a conoscere dei reati di corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio e peculato contestati ai sopra indicati imputati, ritenendo che la stessa appartenga al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI e, di conseguenza, rimise a questa Corte gli atti necessari alla risoluzione del denunciato conflitto negativo di competenza (artt. 28, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, cod. proc. pen.).
3.1 A fondamento della decisione declinatoria di competenza si afferma che: il delitto associativo pluriaggravato sarebbe stato, secondo l'accusa, sul punto non contestata dagli imputati, commesso in Cremona ed in TO;
in funzione della determinazione della competenza nel caso di connessione fra reato associativo e reati-fine deve farsi applicazione della regola indicata dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen;
procedendosi per uno dei delitti associativi indicati nell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. e per delitti connessi, la competenza si determina in riferimento al reato di competenza distrettuale e solo quando non è possibile individuare il luogo ove è costituita ovvero si è radicata l'associazione potevano essere presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi in ordine di decrescente gravità; lo scopo dell'associazione di 'ndrangheta operante in Cremona ed in TO era, secondo la contestazione, anche quello di commettere un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione per assumere il controllo di settori economici, principalmente legati all'edilizia; le altre contestazioni di condotte di aggressione fisica e di minaccia poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione un questione erano tutte finalizzate ad ottenere la stipulazione di contratti di appalti, ad imporre pagamenti per opere ovvero l'esecuzione di opere;
l'imputazione relativa ai fatti di corruzione evidenzia come le condotte contestate fossero dirette a favorire l'imprenditore edile UT nel ricorso allora pendente presso il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale di CI aveva riconosciuto la legittimità del vincolo di in edificabilità sull'area oggetto della lottizzazione denominata "Lagocastello", dal momento che l'esito favorevole alla società di UT avrebbe consentito a questa di 4 realizzare il progetto edilizio e, quindi, favorire l'associazione per delinquere;
invero, da un lato il gruppo criminale intendeva assumere il controllo sulle attività economiche del territorio e, dall'altro, a UT era stata contestata «la qualifica di uomo di fiducia di LA ES, a sua volta direttore e organizzatore dell'associazione» e lo stesso UT, «secondo l'accusa, non solo eseguiva gli ordini di LA ma consegnava continuativamente a quest'ultimo i proventi delle attività»; sussisteva dunque connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., dal momento che i reati di corruzione, cui era connesso anche quello di peculato, rientrava negli scopi «genetici» dell'associazione mafiosa;
inoltre, i reati di corruzione erano, secondo l'accusa, commessi al fine di agevolare tale associazione (art. 7 della legge n. 203 del 1991); il fatto che con sentenza emessa il 28 aprile 2016 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di CI UT fosse stato assolto dalla accusa di avere concorso, dall'esterno, nel delitto associativo costituisce fatto neutro ai fini della determinazione della competenza dal momento che l'assoluzione non aveva escluso il fatto, ma solo escluso che UT lo avesse commesso;
a giudicare dei delitti di corruzione e peculato contestati agli imputati doveva ritenersi dunque competente il Tribunale di CI, ove era stato commesso il, più grave, delitto associativo, non rilevando nel caso concreto che solo uno dei concorrenti nei delitti di corruzione (UT) sia anche concorrente nel reato associativo;
inoltre, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CI aveva ritenuto che in Roma era stato consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari;
tale reato si perfeziona però con l'accettazione della promessa di danaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale, indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore e della legittimità dell'atto richiesto al pubblico ufficiale, purché lo stesso risulti, comunque, confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo;
nel caso concreto, dunque, in funzione della determinazione della competenza quello che conta è il luogo dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale (nella specie, De LI, quale Presidente del Consiglio di Stato) della promessa (nomina quale componente la costituenda Autorità dei Trasporti) a lui fatta dal corruttore (LO, in concorso con UT, NO e AN); dall'esame del fascicolo non emerge con chiarezza dove sia avvenuta l'accettazione, con la conseguenza che valgono le regole generali contenute nell'art. 9 cod. proc. pen.; non emergendo neppure quale sia l'ultimo luogo ove è avvenuta una parte dell'azione, la competenza non può che determinarsi facendo applicazione della regola suppletiva contenuta nell'ultimo comma dello stesso art. 9. 4. Nel corso del presente procedimento gli imputati De LI, AN, NI UT, NO e ON hanno presentato memorie (per De LI sottoscritta dall'avvocato Fabrizio Lemme;
per AN sottoscritta dall'avvocato Alessandro Diddi;
per NI UT sottoscritta dall'avvocato Vanni Barzellotti;
per NO sottoscritta dall'avvocato Sergio Genovesi;
per ON sottoscritta dall'avvocato Eustacchio Porreca), con le quali, sulla base di argomentazioni non sempre consonanti, è stato chiesto a questa Corte di indicare il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma come competente a conoscere dei reati in discussione.
5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso che il denunciato conflitto debba essere risolto dichiarando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma a conoscere dei reati medesimi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma a conoscere dei reati indicati nei capi di imputazione indicati con i nn. 13) (plurime accuse relativi a fatti di corruzione, anche in atti giudiziari, rispettivamente commessi in TO, Roma e Milano) e 14) (plurime accuse ad uno dei concorrenti nei reati di corruzione descritti nel capo 13) di fatti costituenti peculato finalizzati alla commissione dei delitti di corruzione di cui a tale ultimo capo), in quanto: a) alla luce della descrizione delle condotte contenuta nei capi di imputazione e dell'indicazione negli stessi dei luoghi di commissione dei reati in questa sede rilevanti: l'associazione per delinquere di 'ndrangheta, armata, si manifestò in Cremona, TO ed altri Comuni del distretto della Corte di appello di CI (capo 1); i reati di corruzione e di rivelazione di segreti d'ufficio di cui al capo 13) sono specificamente indicati siccome commessi in TO, Roma e Milano;
i diversi fatti di peculato commessi da uno dei concorrenti nei reati di corruzione per commettere uno degli stessi reati di corruzione sono indicati siccome commessi in TO (capo 14); b) sempre secondo la descrizione dei fatti contenuta nei quanto mai precisi capi di imputazione 13) e 14), evidenzianti che tutti i reati in tali capi contestati sarebbero stati commessi da ciascun imputato in esecuzione di medesimo disegno criminoso: NI UT, CO ON, SI NT BI e LA NO sono accusati di concorso in corruzione commessa in TO;
NI UT, LI AN, GI LO e QU De LI sono accusati di concorso in corruzione giudiziaria e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio commessi in Roma;
NI UT, CO ON, LI AN, LA NO, NT BI e GI LO sono accusati di concorso in corruzione commessa in Milano;
c) nessuno fra gli imputati testé citati è accusato di far parte dell'associazione per delinquere di 'ndrangheta descritta nel capo 1) (nell'ordinanza contenente denuncia del conflitto si afferma che NI UT sarebbe accusato di essere associato a tale associazione, ma l'affermazione è errata, essendosi confusa tale 6 persona con quella di AL UT, nel capo di imputazione specificamente indicato come associato); d) al momento dell'esercizio dell'azione penale NI UT era invece accusato di concorso esterno nel reato associativo (secondo la chiara indicazione recata dal capo 1); e) sussisteva dunque ragione di connessione fra i reati di cui ai capi 13 e 14 e reato di cui al capo 1 siccome contestato ad NI UT;
f) prima dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio (le contrapposte decisioni declinatorie di competenza sono state assunte prima di quella sulla richiesta di rinvio a giudizio), con sentenza emessa il 28 aprile 2016 NI UT è stato però assolto dall'accusa da ultimo indicata per non avere commesso il fatto (affermazione contenuta nell'ordinanza denunciante il conflitto); g) essendo in questa sede in primo luogo rilevante la questione di competenza per connessione fra i diversi reati sopra indicati secondo la regola speciale sancita dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tale evento (assoluzione di NI UT), verificatosi nella fase anteriore a quella del giudizio, fa venir meno, in funzione della determinazione della competenza, la connessione fra i reati di corruzione, della cui commissione NI UT è accusato in concorso con le persone indicate nel punto b) (commessi in luoghi parzialmente diversi da quelli in cui si manifestò l'associazione di 'ndrangheta) e quello di concorso esterno nel reato associativo (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 19050 del 20 gennaio 2004, Piccolo, Rv. 228162; Cass. Sez. 1, n. 3308 del 12 maggio 1997, Olivieri, Rv. 207757); h) sotto questo profilo non trova dunque applicazione la regola di competenza speciale sancita dall'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen.; i) la disposizione di legge processuale da ultimo richiamata, relativa a ipotesi di connessione teleologica di natura speciale (rispetto alla previsione contenuta nell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.), non entra neppure in giuoco per effetto della contestazione per delitti indicati nel capo 13) della circostanza aggravante, di natura soggettiva, ad effetto speciale, di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (commissione dei reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione di 'ndrangheta), dal momento che, come detto, non vi è identità fra persone accusate del reato fine e quelle accusate del reato mezzo (in questo senso, sia pure in riferimento all'ipotesi generale di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 5970 del 2 marzo 2016, dep. 2017, Squarcialupi, Rv. 269181; Cass. Sez. 4, n. 27457 del 10 marzo 2009, Ruiu, Rv. 244516; Cass. Sez. 1, n. 19537 del 12 marzo 2003, Pofferi, Rv. 224389); j) escluso dunque che la competenza per territorio per la cognizione dei reati indicati nei capi 13) e 14) possa determinarsi facendo applicazione della più volte 7 citata regola contenuta nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la relativa questione derivata da connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., non resta che fare applicazione della norma contenuta nel'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.; k) premesso che, come detto, i luoghi di consumazione dei reati sono specificamente indicati nei due capi di imputazione (con la conseguenza che ai fini della determinazione della competenza non ci si può che riferire a tale indicazione, proveniente dal titolare dell'azione penale), fra i reati contenuti in tali capi quello più grave, secondo il criterio indicato nel comma 3 dell'art. 16 cod. proc. pen.,è oggi (per effetto della modificazione al primo comma dell'art. 319-ter cod. pen. recata dalla legge n. 69 del 2015) quello di corruzione in atti giudiziari (pena massima pari a dodici anni di reclusione); I) è vero che tale reato, secondo la contestazione contenuta nel capo di imputazione n. 13), sarebbe stato commesso in Roma in giorno compreso fra il mese di novembre 2011 e il 3 luglio 2012 (in tale giorno, secondo l'indicazione contenuta nel capo di imputazione, sarebbe stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato avente segno diverso da quello auspicato dagli accusati di avere corrotto De LI), con la conseguenza che in riferimento allo stesso deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., la disciplina sanzionatoria dell'art. 319- ter quale risultante dal testo in vigore prima della sua modificazione ad opera della legge n. 190 del 2012, ma è altrettanto vero che ai fini della determinazione della competenza in base al criterio della gravità del reato si deve avere riferimento, in ragione della natura processuale della disciplina contenuta nell'art. 16 cod. proc. pen., alla misura della pena per il reato in vigore al momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (in questo senso cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 52512 del 22 maggio 2014, Pelaggi, Rv. 261511); m) secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione n. 13), la corruzione in atti giudiziari sarebbe stata commessa in Roma. Il denunciato conflitto deve dunque essere risolto nel senso che la competenza a conoscere dei reati di cui ai capi di imputazione nn. 13) e 14), dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e prima della decisione relativa a tale richiesta, appartiene al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma il 21 aprile 2017. Il Consigliere estens DEPOSITATA Il Presidente Marco Vannucci IN CANCELLERIA Domenico Carcano Пальваний -9 GEN 2018 P IL GANCELLIERE P U S