Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 34150
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

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Massime1

In tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica "eo ipso" la persistenza. D'altro canto anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 34150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34150
Data del deposito : 22 settembre 2006

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