Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica "eo ipso" la persistenza. D'altro canto anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 34150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34150 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1158
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 47933/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI PP, nato il [...] a [...];
avverso il Decreto pronunciato in data 02/11/2005, depositato il 04/11/2005, dalla Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania DI Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Antonio Gialanella, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'Appello di Milano confermava il Decreto con il quale il 13/05/2005 il Tribunale della medesima città aveva applicato a PP MI la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza.
A ragione della propria decisone la Corte d'Appello osservava, in fatto:
- che il Tribunale aveva "correttamente e adeguatamente motivato circa gli elementi da cui desumere la pericolosità dell'appellante";
- che il Tribunale aveva infatti "valutato i precedenti penali, la scansione temporale dei medesimi, nonché i fatti oggetto di autonomi precedenti penali come indice della pericolosità del preposto";
- che non rilevava che non fosse passata in giudicato l'ultima sentenza che aveva condannato il proposto a nove anni di reclusione per detenzione di stupefacenti e porto d'armi e che lo aveva assolto dal reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, "stante la citata autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale", da tale sentenza emergendo "comunque la frequentazione del IS con soggetti facenti parte dell'associazione criminosa" da cui era "lecito desumere la sussistenza della pericolosità del medesimo ...";
- che non poteva annettersi rilievo al fatto che il IS fosse stato "detenuto dal 2000 e lo sia a tutt'oggi (con una breve interruzione)" perché "lo stato di detenzione non esclude il giudizio di pericolosità (Cass. 28/09/1994) attesa la mancata certezza dell'effetto rieducativi della detenzione stessa" e perché "il giudizio di attualità va riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa (Cass. 24/08/1995, n. 1265)" dovendo pertanto "concludersi nel senso che tale requisito l'attualità valga per l'estremo della pericolosità mentre non debba ritenersi richiesto per gli elementi sintomatici di essa".
Ricorre il difensore del sottoposto denunziando la violazione di legge e chiedendo l'annullamento del decreto impugnato assunto in mancanza di pericolosità sociale attuale. In particolare il ricorrente lamenta che, a fronte della censura prospettata nel gravame circa la mancanza di tale attualità, essendo il MI detenuto dal 2000 (la misura era stata richiesta quando era già in tale stato), la Corte d'Appello si sarebbe limitata ad affermare la pericolosità del proposto alla stregua dei suoi precedenti, omettendo in concreto di considerare lo stato di detenzione e il recente insegnamento di Cass. sez. 1, 05/11/2003, Gulletta, sulla necessità che la pericolosità deve persistere al momento della decisione sulla misura di prevenzione.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che non v'è dubbio che la pericolosità sociale deve sussistere al momento della decisione e la detenzione pressoché continuativa per un congruo lasso di tempo pregresso ad essa impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza.
Ciò detto il provvedimento impugnato omette completamente di rispondere alla doglianza concernente la mancata dimostrazione dell'attualità della pericolosità sociale, argomentata sulla base del perdurante stato di detenzione del proposto, limitandosi ad affermare che lo stato di detenzione non è incompatibile con il protrarsi della pericolosità. Ma se è vero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cfr. per tutte S.U. 25/03/1993, Tumminelli) che non esiste incompatibilità, ciò non significa che la detenzione implichi eo ipso il permanere della pericolosità. Occorreva dunque dimostrare che, nonostante la detenzione, la pericolosità poteva, in concreto, ritenersi attuale: e tanto non ha fatto la Corte d'Appello.
D'altro canto la più recente giurisprudenza di questa Corte ha certamente chiarito che, seppure non v'è astratta incompatibilità tra lo stato di detenzione e l'applicabilità della misura di prevenzione, è compito del Giudice di merito procedere in siffatta ipotesi ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora sussistente al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, dacché la carcerazione sofferta e in corso non consente più alcuna presunzione sul perdurare della pericolosità del soggetto e sul suo radicamento nel contesto delinquenziale d'origine allorché gli elementi sintomatici addotti siano tutti anteriori all'insorgere dello stato detentivo (nello stesso senso, tra molte, Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 06/11/1992, Costa;
cfr. altresì Sez. 1, Sentenza n. 44151 del 05/11/2003, Gulletta sull'inversione, anzi, d'ogni presunzione in caso di detenzione in espiazione pena).
Il provvedimento impugnato s'è in realtà sottratto alla motivazione sul punto mediante un'altra affermazione apodittica: assumendo cioè che "il giudizio di attualità vada riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa" (riferendola ad una sentenza di questa Corte che non contiene alcuna proposizione anche vagamente simile a quella). Proposizione non solo poco comprensibile sul piano pratico, e cioè dell'accertamento giudiziario (nè la pericolosità ne' alcuna condizione soggettiva possono difatti essere oggetto di una sorta di appercezione diretta da parte del giudicante che prescinda dalle loro manifestazioni esteriori), e sicuramente errata, per come è espressa, in diritto.
La giurisprudenza di questa Corte è, difatti, da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale;
esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito (tra molte, Sez. 1, Sentenza n. 499 del 03/02/1992, Ubaldini), e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (Sez. 1, Sentenza n. 3866 del 21/10/1991, Bonura). Sicché, contrariamente a quanto opina la Corte di merito, in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura (Sez. 1, Sentenza n. 682 del 03/02/1986, Vinciguerra). È vero, e forse a questo intendeva riferirsi la Corte d'Appello, che in tema di misure di prevenzione applicabili ex L. n. 575 del 1990, l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso o a un'associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti consente di ritenere implicita una latente e permanente pericolosità del soggetto. Con la conseguenza che, secondo un certo orientamento di questa Corte, per poter ritenere cessata l'attualità della pericolosità, occorre acquisire prova e erta e rigorosa del recesso del proposto dal sodalizio criminoso (Sez. 5, Sentenza n. 3268 del 20/10/1993, Alfano). Ma è anche vero che il termine "indiziati" usata dalla legge, pur diversa da quella di indagato ed imputato di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p., e non implicante l'esistenza di una condanna per tale fatto,
presuppone comunque la "fattuale presenza di certi elementi di sospetto in ordine all'appartenenza del prevenuto" a dette associazioni (Sez. 1, Sentenza n. 565 del 28/01/1994). L'appartenenza, in altri termini, del soggetto, "sia pure a livello meramente indiziario, ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti deve essere fondata su circostanze di fatto specifiche ed accertate" mentre "la semplice detenzione di sostanze stupefacenti non implica, di per sè, l'appartenenza del soggetto ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico delle stesse, nè legittima, sul piano logico, un tale sospetto, ben potendo l'attività essere svolta anche in via del tutto occasionale od episodica e, comunque, fuori da qualsivoglia struttura associativa" (Sez. 6, Sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto). Risponde pertanto ad una insopprimibile esigenza logica, prima ancora che giuridica, che, nell'ipotesi in cui il proposto sia stato irrevocabilmente prosciolto da uno dei delitti suindicati, il Giudice delle misure di prevenzione esamini comparativamente tutti gli elementi di prova che hanno indotto il Giudice penale ad assolvere l'imputato, onde stabilire se la valenza attenuata del sistema probatorio, propria del processo di prevenzione, consenta di affermare la permanenza di indizi tali da suffragare l'attribuibilità di uno di quei reati al proposto (Sez. 5, Sentenza n. 2553 del 08/11/1995, Morana). D'altro canto è principio altrettanto consolidato che la misura di prevenzione, pur potendo fondarsi su elementi di minor efficacia probatoria rispetto a quelli necessari per l'affermazione della responsabilità penale per uno specifico fatto reato, incidendo, e in maniera considerevole, sulla libertà personale, deve essere sostenuta elementi che debbono "comunque raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del Giudice, mentre l'indizio è sempre fondato su un fatto certo, dal quale risalire, attraverso un procedimento logico-induttivo, ad altro fatto non noto" (Sez. 6, Sentenza n. 12511 del 06/02/2001, Gazzetta;
sulla necessità di verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza ai sodalizi di cui alla legge n. 575 del 1965, cfr. altresì, tra molte, Sez. 5, Sentenza n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna;
Sez. 1, Sentenza n. 43046 del 15/10/2003, Andronico;
Sez. 6, Sentenza n. 12511 del 06/02/2001, citata;
Sez. 6, Sentenza n. 1606 del 26/04/1995, Guzzino;
Sez. 6, Sentenza n. 1171 del 19/03/1997, IS).
Nè può negarsi che, anche ammettendosi un presunzione di perdurante pericolosità per gli appartenenti alle associazioni criminali di cui s'è detto, essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (cfr. Sez. 1^, 26 aprile 1995, Guzzino, in Cass. pen. 1996, p. 924, n. 546; e v. anche Sez. 1^, 9 febbraio 1989, Nicoletti, ivi, 1990, p. 674, n. 634). In relazione a tutti codesti aspetti, però, il provvedimento impugnato manca completamente di giustificazioni. La semplice affermazione che l'assoluzione dal reato associativo non esclude la rivalutazione degli elementi acquisiti ai fini di prevenzione, non è accompagnata da alcuna concreta rivalutazione n'è indicazione di quali sarebbero gli argomenti indiziari rivalutati e utilizzati.
Nè soccorre il Decreto del Tribunale, pur ampiamente richiamato, il quale riporta tra virgolette non i fatti accertati ma le sole considerazioni svolte su di essi nella sentenza d'assoluzione ("dalle intercettazioni telefoniche non emerge un rapporto costante e continuativo con LU (non risulta chi sia costui) e i membri del sodalizio criminoso ... Egli (IS) non è stabilmente introdotto nel gruppo, anche se, in seguito al sequestro subito ne riceve l'appoggio ... la frequentazione dell'organizzazione da parte dell'imputato è sporadica e ha per oggetto la realizzazione di singoli affari ... non è quindi sufficientemente delineato il contributo che IS avrebbe apportato all'associazione de qua") e che non contiene alcuna giustificazione sul perché ritenga la riferita pressoché completa svalutazione del complesso indiziario circa l'appartenenza del ricorrente ad un sodalizio criminoso compiuta dal Giudice della cognizione, apprezzabile invece come "indizio" sufficiente di tale perdurante appartenenza (non si discute qui infatti della semplice frequentazione criminale, che resta fatto risalente nel tempo) ai fini della prevenzione.
E neppure può condividersi l'affermazione del Procuratore Generale secondo cui il provvedimento impugnato farebbe riferimento ad una violazione degli obblighi ad opera del IS durante il breve periodo in cui venne scarcerato, per ancorare ad essa la perdurante sua pericolosità.
Alla pagina 2, citata dal requirente, la Corte di merito si limitava infatti, a riportare, per di più sintetizzandole, le doglianze dell'appellante, il quale sosteneva nel gravame che il provvedimento del Tribunale impugnato era "ingiusto, atteso che emergeva come (il IS) fosse in carcere dal febbraio 2000, con la sola eccezione del periodo 14 gennaio - 4 marzo 2005 periodo in cui era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
era stato poi rimesso in carcere per una presunta violazione degli obblighi". E non solo risulta dagli atti che sulla inesistenza di siffatta violazione erano state ampiamente articolate deduzioni difensive, ma quel che è certo, e che rileva, è che ne' il Tribunale ne' la Corte d'Appello hanno espresso valutazioni sul punto. Sicché di siffatta violazione, presunta o accertata che fosse, non v'è traccia nella parte motiva di nessuno dei due provvedimenti, che da essa non risultano aver tratto argomento. Conclusivamente la Corte d'Appello, presupponendo una situazione indiziaria non dimostrata, ed affermando sulla base di un errato principio di diritto che essa a sua volta legittimerebbe una sorta di presunzione assoluta, ha totalmente omesso di rispondere alla censure prospettate con il gravame. Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che, attenendosi ai principi sopra enunciati, procederà in diversa composizione a nuovo esame dell'appello.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano - sezione misure di prevenzione, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006