Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46021 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4189
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 010798/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TI UC N. IL 21/03/1960;
avverso ORDINANZA del 25/09/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
con provvedimento in via cautelativa emesso il 20/8/03 ai sensi dell'art. 51-ter O.P. il Magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere, preso atto che il 18/8/03 De SA UC, affidato in prova al servizio sociale con ordinanza 15/4/03 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, era stato tratto in arresto per tentato omicidio e altri reati, ha sospeso la misura alternativa e ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per le decisioni di competenza.
Con ordinanza in data 25/9/03 il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura, preliminarmente respingendo eccezioni di nullità del decreto di fissazione dell'udienza che erano state sollevate dalla difesa per il mancato rispetto dei termini di preavviso, tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 240-bis norme att. C.P.P., e per mancato avviso del difensore di fiducia nominato in sede di convalida dell'arresto.
Ha ritenuto quanto alla prima eccezione il Tribunale che la sospensione feriale dei termini non potesse operare, dovendo a norma dell'ultima parte dell'art. 51-ter O.P. la decisione intervenire entro trenta giorni dalla ricezione degli atti a pena di cessazione di efficacia del provvedimento di sospensione.
Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce: la nullità della procedura per mancato rispetto del termine di preavviso di cui agli artt. 666 comma 3^ e 678 comma 1^ C.P.P. per il quale la sospensione feriale, avendo validità generale, doveva operare;
nullità anche per non essere stato dato avviso al difensore di fiducia nominato dal De SA per la fase esecutiva (si sostiene che erano stati avvisati i difensori nominati in sede di convalida dell'arresto, che il Tribunale aveva invece erroneamente ritenuto fossero stati nominati nel procedimento di sorveglianza); e violazione di legge e vizio di motivazione per essere la revoca stata disposta sulla base solo del riferimento al reato di tentato omicidio contenuto nell'informativa dei Carabinieri, mentre la contestazione risultante dalla richiesta di convalida era unicamente di minaccia e violazione delle leggi sulle armi.
La prima doglianza di carattere procedurale - riguardante la nullità di carattere generale di cui all'art. 178 lett. c) C.P.P., ritualmente eccepita, per non essere stato rispettato il termine di preavviso spettante al De SA tenuto conto della sospensione durante il periodo feriale - è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere senz'altro annullata con rinvio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/3/98, Ronci, rv. 210.781;
22/4/99, Silvestri, rv. 213.716; 16/11/99, Mazzaferro, rv. 214.835) la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004