Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2016, n. 2828
CASS
Sentenza 12 febbraio 2016

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La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l'aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all'agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato).

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  • 1Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 2Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 2828/2016
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 3Per la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti occorre la ricostruzione della comune intenzione delle parti
    Gianfranco Nunziata · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2019

    Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sezione civile, l'attore chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia mentre parte convenuta, costituita regolarmente, eccepiva l'assoluta mancanza di un rapporto di agenzia tra le parti nonché di un contratto scritto. Quindi, il Tribunale di Bari, Sezione Civile, con sentenza del 05.07.2025 (n. 2671/2025) ha stabilito che in mancanza di contratto scritto di agenzia, forma richiesta ad probationem ex art. 1742 c.c., non potendosi ricavare la sussistenza del rapporto per presunzioni dai documenti versati in atti, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal c.t.u., nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Vincenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2016, n. 2828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2828
Data del deposito : 12 febbraio 2016

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