Articolo 81 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 80Articolo 82
Versione
13 aprile 1963
Art. 81.
Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalettere dall' articolo 62, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , nonche' di posti di procaccia previste dall' articolo 6, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1961, n. 211 , conservano la loro efficacia nel confronti degli aventi titolo al conferimento senza concorso della titolarita' dei posti resisi vacanti fino a novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sempreche' i titolari dei posti dichiarino esplicitamente di rinunciare all'inquadramento previsto dai precedenti articoli.
Per la presentazione della domanda documentata, per l'eventuale proroga al conseguimento del titolo di studio e per il conferimento della reggenza si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 79.
Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza del posto anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservando per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.
A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall' articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.
Gli aventi titolo alle assegnazioni senza concorso dei posti di cui al primo comma del presente articolo in possesso, alla data della vacanza, di tutti i requisiti prescritti conseguono la nomina ad agente di terza classe della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali.
La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avra' decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.
In caso di decesso del titolare di posto di ricevitoria o portalettere nonche' di procaccia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando non sia stata presentata dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963