Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2023, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00079/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01772/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2022, proposto da RE SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
ottemperanza del giudicato formatosi in relazione al Decreto n. cronol. 2969/2019 del 23/04/2019 RG n. 18/2019, con il quale il Ministero della Giustizia veniva condannato dalla Corte d’Appello di SA a pagare in favore del ricorrente la somma di € 2.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso nel presente procedimento sino all’effettivo pagamento, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed ingiungeva al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in favore della parte ricorrente, anche delle spese del presente procedimento che liquidava in € 27,00 per esborsi ed in €. 450,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull’imponibile, nella misura di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo;
1. Con atto notificato e depositato in data 26 ottobre 2022, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- Con Decreto n. cronol. 2969/2019 del 23/04/2019 RG n. 18/2019, la Corte d’Appello di SA condannava il Ministero della Giustizia a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 2400,00, oltre ad Euro 27,00 per esborsi ed Euro 450,00 per compensi legali ed accessori come per legge;
- Detto decreto, munito di formula esecutiva del 24.05.2019 veniva notificato, in uno al ricorso introduttivo in data 31.05.2019, sia al Ministero convenuto che all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA;
- In data 01.02.2020 veniva trasmessa a mezzo Pec al Ministero in parola dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta, ai sensi dell’art. 5 - sexies cpv della L. 89/2001 e s.m.i.;
- Con certificazione del 14.10.2022 il Cancelliere della Corte d’Appello di SA attestava che avverso il Decreto n. cronol. 2969/2019 del 23/04/2019 RG n. 18/2019 della Corte d’Appello di SA non era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della L. 89/2001;
- Il Ministero della Giustizia, a tutt'oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto per cui è causa.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonchè delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo azionato, cioè € 2.400,00, oltre interessi al tasso legale dal 4.1.2019 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio per l’indennizzo ex lege Pinto) al soddisfo, oltre le spese del presente procedimento ex lege Pinto liquidate nel decreto della Corte di Appello € 27,00 per esborsi ed in €. 450,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull’imponibile, nella misura di legge.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, avv. Vito Cornetta, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO