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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato ad [...] il [...] – c.f. - e residente in Parte_1 C.F._1
Verona alla Via Leoni n. 11 – c.a.p. 37121, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Gesuele (c.f. ) con studio in Napoli al Corso Umberto I n. C.F._2
228 – 80138 Napoli. L'Avv. Salvatore Gesuele ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al fax
081.199.11.674, ovvero all'indirizzo p.e.c. – email: Email_1
Email_2
Parte appellante contro
Controparte_1
in breve c.f. .iva in persona del
[...] CP_2 P.VA_1 P.VA_2
Presidente e legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo CP_3
da Brescia n°4, rapp.ta e difesa - giusta procura allegata al fascicolo telematico - dall'avv. Giuseppe
Mazzarella (c.f. - P.E.C. - fax 081.0097036), col C.F._3 Email_3
1 quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Aversa (CE), alla Via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale iscritto nel Reginde P.E.C. ove dichiara di voler ricevere Email_3
le comunicazioni di cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private
Parte appellata nonché contro
, in persona di , nella qualità di Controparte_4 Controparte_5
Responsabile Contenzioso Veneto, a ciò autorizzata giusta procura speciale autenticata con firma dal notaio Dott. di Roma – Repertorio n. 177893 raccolta n. 11776 del 28/04/2022, Persona_1
rilasciata da con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, con Controparte_6
C.F. e P. VA , ente pubblico economico che in forza del disposto di cui all'art 1 del DL P.VA_3
22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni della legge 1/12/2016 n. 225 a decorrere dal
1/7/2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della CP_7 Controparte_8
riscossione nazionale di cui all'art. 3, c1, DL 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe
Conti, C. F.: , giusta procura in atti, elett. dom. in Via Cascino 2, Riposto C.F._4
(CT), il quale procuratore ha indicato per gli avvisi e comunicazioni di cancelleria i seguenti indirizzi:
; cell. 392.9961998 Email_4 Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 540/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in via preliminare
1. dichiarare ammissibile il ricorso in opposizione a cartella esattoriale azionato in primo grado tenuto
conto del rispetto dei termini perentori ex lege stabiliti e poiché depositato ed iscritto a ruolo in data
29.10.2021;
nel merito
2
2. dichiarare l'illegittimità del credito opposto, con conseguente annullamento della cartella opposta,
limitatamente al credito già rinunciato dal resistente ente cassa;
3. Condannare le appellate al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di
giudizio, in solido tra loro o singolarmente per quanto di ragione.”
Per parte appellata C.I.P.A.G.:
“- in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.;
- Rigettare l'appello proposto, perché inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto, per i motivi
sopra esposti, con ogni conseguenza di legge;
- In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa
domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in sentenza il CP_2
ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse
ritenere equa e giusta oltre accessori.
- Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.
- In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, voglia compensare le spese di
lite quanto meno nei rapporti tra la ed il ricorrente, condannando alle spese solo CP_1
l'Agente per la Riscossione, unico soggetto legittimato e responsabile della notifica della cartella e
di atti interruttivi successivi.”
Per parte appellata : Controparte_9
“1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_9
riguardo alle eccezioni ex adverso formulate e, conseguentemente, tenere indenne il concessionario
dalle conseguenze del giudizio, con l'esonero di ogni Controparte_9
responsabilità o onere anche in ordine alla eventuale soccombenza della lite, che deve essere posta
a carico dell'ente impositore, sulla base di quanto asserito dall'appellante.
2) accogliere le eccezioni e difese di cui in premessa da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
3) rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Svolgimento del processo
3 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, confermando la cartella esattoriale per le residue pretese creditorie non annullate in autotutela dalla e pari a € 2.314,87. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite. CP_1
Il sig. ha ricevuto, in data 21.9.2021, la notifica della cartella esattoriale n. Pt_1
12220200002933641000 per € 7.769,55, avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno 2017. Ritenendo illegittima la pretesa creditoria, il sig. ha impugnato la Pt_1
cartella, instaurando la presente causa.
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso del , così motivando: Pt_1
“Non si può dare atto della cessata materia del contendere, pur essendo pacificamente
intervenuto lo sgravio parziale della cartella opposta nella misura già indicata, avendo parte
ricorrente omesso di saldare la parte della cartella non oggetto di sgravio e manifestando solo una
generica volontà in tal senso nelle note depositate in data 11.10.23 ('…la residua parte – pro bono
pacis - sarà definita dal proprio assistito con il concessionario adito').
In rito il ricorso è inammissibile per tardività.
E' pacifica la circostanza che il credito sia stato richiesto tramite la cartella esattoriale
n.12220200002933641000 notificata da il 21.9.21, relativa a contributi dovuti alla CP_10 [...]
er l'anno 2017, cartella qui opposta con atto depositato in data 10.11.21, non essendo CP_1
pacificamente maturato il termine prescrizionale quinquennale.
Ai sensi del comma 5 dell' art. 24 D. Lgs n. 46/99 'Contro l' iscrizione a ruolo il contribuente
può proporre opposizione al giudice dei lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.' Risulta, quindi,
lampante la tardività dell'impugnazione e pertanto il rilievo di inammissibilità sollevato da CP_2
risulta fondato essendo stata l'opposizione proposta oltre il termine di giorni 40 dalla notifica della
cartella de qua.
Ciò che rileva in merito alla fattispecie in esame è il carattere perentorio del termine per
impugnare le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito.
A favore della perentorietà, con conseguente definitività ed immodificabilità della cartella non
opposta entro il termine, depongono sia analoghe disposizioni dettate in materia di opposizione ad
4 ordinanza ingiunzione (art. 35, che richiama l'art. 22, della legge n. 689/81), sia la disciplina di cui
alla legge n. 398/89 (opposizione entro termine perentorio fissato dall'art. 2, comma 6, avverso i ruoli
emessi sulla base di titoli esecutivi), nonché la disciplina di cui all'art. 13, legge n. 448/98, in tema di
CP_1 cessione e cartolarizzazione dei crediti che richiama espressamente la norma di cui all'art. 2
comma 6 appena citato.
In tal senso si era pure orientata la Corte d'Appello di Venezia, che nella sentenza n.
185/2004, avuto riguardo ai principi generali dell'ordinamento, ha evidenziato come il sistema
normativo sia "caratterizzato dal principio che la tardiva opposizione ad un provvedimento
impositivo, avente natura di titolo esecutivo, è preclusiva di ogni esame nel merito, comportando la
definitività ed intangibilità del titolo stesso".
La perentorietà del termine è stata in seguito largamente riaffermata in numerose altre
pronunce di merito ed ha trovato autorevole definitivo avallo nelle pronunce della Suprema Corte in
materia.
In particolare, si segnala la sentenza n. 4506 del 27.2.07, che si è pronunciata a favore della
perentorietà del termine e la successiva sentenza n. 11274 del 16.5.07, negli stessi termini, che ha
anche chiarito che tale tardività è rilevabile d' ufficio (sul punto anche Cass. 21365/2010).
La Suprema Corte ritiene che il termine sia perentorio per essere ciò inequivocabilmente
desumibile da scopo e funzione perseguiti attraverso la previsione del termine: si argomenta in tal
senso che il rimedio ex art. 24 c. 5 D. lgs 46/99 riguarda l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva laddove quanto al procedimento di esecuzione dispone l' art. 29 del medesimo D. Lgs,
e che la previsione del termine di gg. 40 non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non
fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a
ruolo.
Il termine di giorni 40 è dunque perentorio come ulteriormente ribadito dalla Corte di
Cassazione anche in tempi più recenti: 'In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine
prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito
onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a
rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva
5 impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo' (Sez. L., n. 18145
del 23/10/2012 - Rv. 624574).
Più recentemente le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, fermo restando la perdurante
possibilità per l'interessato di eccepire l'eventuale intervenuta prescrizione quinquennale, che
peraltro nel caso in scrutinio non era pacificamente maturata: << La scadenza del termine -
pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo
senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale),
ai sensi dell'art. 2953 c.c. >> (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 - 01).
L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile e da ciò consegue che gli importi di cui
all'opposta cartella di competenza come sopra indicati nella misura residua dallo sgravio CP_2
(ossia nella misura di € 2.082,86, oltre oneri di riscossione e notifica per € 232,01: per un CP_10
totale di € 2.314,87) sono dovuti da parte opponente, revocandosi il provvedimento di sospensione
dell'esecuzione emesso l'8.9.22.
Si ravvisano peraltro gravi e giustificati motivi perché le spese di lite rimangano integralmente
compensate tra le parti, considerando l'entità dello sgravio, peraltro intervenuto solo dopo il deposito
del ricorso introduttivo (v. doc. 8 e doc. 2 )” (pagg. 2-4). CP_2 CP_10
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di quattro Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
intempestiva l'opposizione alla cartella esattoriale.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso. Precisa che l'opposizione è stata depositata a mezzo PCT in data 29.10.2021, ossia nei termini di legge (art. 24,
comma 5, D.Lgs. 46/1999), presso la cancelleria della sezione civile, ed è stata acquisita dalla cancelleria della sezione lavoro solo in data 10.11.2021. Pertanto sostiene che il ricorso era tempestivo e il primo giudice avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile e pronunciarsi nel merito.
6 2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la decadenza dal diritto alla riscossione.
L'appellante ribadisce che la pretesa creditoria era in corso di sgravio e la non ha CP_2
formalizzato lo sgravio dei contributi in questione. Osserva che la pretesa è dovuta a un errore di gestione amministrativa di controparte, atteso che vi era stata una rituale richiesta di cancellazione da parte del professionista dalla CP_1
2.3. Con il terzo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per non aver rilevato Pt_1
l'inesistenza di un legittimo diritto di credito.
L'appellante ribadisce che vi è stata una irregolare notifica dell'atto impositivo, con conseguente inesistenza e inefficacia di esso. Osserva che la relazione di notificazione non risulta compiuta da un soggetto abilitato dalla legge né redatta in modo completo.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la mancanza di motivazione e per non aver ridotto le sanzioni al minimo edittale.
L'appellante ribadisce che – in violazione dello Statuto del contribuente – la cartella esattoriale non riporta gli estremi e/o le motivazioni dell'atto di riferimento, con conseguente illegittimità di essa (cfr. Cass. n. 11103/2004).
3. Si è costituita la Controparte_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Eccepisce ex art. 434
[...]
c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, in quanto non indica gli elementi previsti dalla norma.
Quanto al primo motivo di appello, la eccepisce la tardività della difesa avversaria e CP_1
della produzione documentale relativa alle vicende dell'iscrizione a ruolo del ricorso, atteso che il sig. in primo grado non aveva mai replicato alcunché sul punto. Ribadisce l'eccezione di Pt_1
tardività dell'opposizione, evidenziando che si tratta di un'opposizione agli atti esecutivi e dunque trova applicazione il minor termine di 20 giorni (cfr. Cass. n. 18691/2008).
Quanto al secondo motivo di appello, la sostiene che la pretesa creditoria è chiara, CP_1
legittima e determinata, ai sensi del proprio Regolamento. In particolare osserva che la cartella esattoriale è motivata in conformità al modello ministeriale.
Quanto al terzo motivo di appello, la Cassa eccepisce il proprio difetto di legittimazione
7 passiva atteso che la notificazione della cartella compete all'ente concessionario. Afferma
comunque l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica, poiché vi è prova della ritualità
della notificata effettuata a mezzo pec.
La ribadisce che sono dovuti contributi, oneri e sanzioni fino alla data di cancellazione del CP_1
dalla stessa (24.3.2017) per complessivi € 2.052,86. Richiama consolidata giurisprudenza di Pt_1
legittimità circa l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale e l'obbligo di contribuzione (ex multis
Cass. n. 28188/2022, n. 4568/2021, n. 34276/2024, n. 34277/2024). Richiama, altresì, il quadro normativo di riferimento (art. 1 L. 37/1967, art. 5 Statuto di delibere del CdA della CP_1
C.I.P.A.G. n. 2/2003 e n. 123/2009). Precisa che, anche nell'ipotesi di esenzione dall'iscrizione alla il sig. è comunque obbligato a versare la contribuzione minima per non aver CP_1 Pt_1
presentato le autocertificazioni nei termini e modi prescritti (cfr. Cass. n. 28188/2022, n. 6694/2023,
n. 34276/2024, n. 6796/2025).
Infine la richiama le proprie difese svolte in primo grado e, in particolare, ribadisce che CP_1
i crediti azionati non sono prescritti.
4. Si è costituita l contestando l'appello e Controparte_9
chiedendone il rigetto. Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'opposizione riguarda questioni di merito che possono essere risolte solo dall'ente impositore. Afferma di aver sempre regolarmente notificato gli atti di propria competenza. Precisa che la cartella di pagamento
è stata predisposta in conformità al relativo modello e che la motivazione deve essere contenuta nel ruolo, del quale è competente l'ente impositore e non l'ente concessionario. Evidenzia che il credito non si è prescritto, atteso che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo pec in data 21.9.2021
e ha valore di atto interruttivo.
5. All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
7. Il Collegio rileva che, a fronte della notifica della cartella per cui è causa in data 21.9.2021,
8 l' iscrizione a ruolo dell'opposizione è pacificamente avvenuta in data 29.10.2021, quindi nel termine di 40 giorni, ancorchè avanti la Cancelleria civile e non avanti alla Cancelleria lavoro.
7.1. In ogni caso, le questioni circa la tempestività dell'opposizione sono superate dall'infondatezza dei motivi di appello (per come riproposti in questa sede dal n° 2 al n° 4).
7.2. Quanto al motivo n° 2, relativo all'asserita carenza di legittimazione della alla CP_1
riscossione dei contributi di cui si discorre o comunque alla decadenza dalla riscossione in pendenza di procedura sgravio, il Collegio rileva che il motivo non risulta chiaramente formulato. In ogni caso,
è pacifico (v. ricostruzione effettuata dalla a pag. 13 della memoria di costituzione in appello, CP_1
non oggetto di contestazione) che la quota di contributi non oggetto di sgravio si riferisce al periodo del 2017 anteriore alla cancellazione dalla disposta a seguito della presentazione, in data CP_1
24.3.2017, da parte del , di autocertificazione relativa al mancato esercizio della professione Pt_1
di geometra, con effetti esclusivamente pro futuro. L'iscrizione a ruolo dei contributi, calcolati in relazione all'intera annualità 2017, è stata successivamente oggetto di riesame e sgravio da parte della per la parte riferita al periodo successivo al 24.3.3017. Né la procedura di sgravio, CP_1
proprio in quanto sgravio parziale, è idonea a invalidare la cartella opposta per la parte di contributi non oggetto di sgravio.
7.3. Quanto al motivo n° 3, formulato con riferimento all'asserita irregolare notifica della cartella.
Trattasi di motivo formulato in modo generico e non chiaro, in violazione dell'art. 434 c.p.c..
In ogni caso, attesa la pacifica ricezione della cartella opposta, deve ritenersi che eventuali irregolarità restino sanate per raggiungimento dello scopo, non essendo del resto specificamente allegati e provati pregiudizi al diritto di difesa: il ha dimostrato di ben comprendere l'oggetto Pt_1
della pretesa e si è difeso anche nel merito.
7.3. Quanto al motivo n° 3 relativo alla mancata motivazione della cartella, il motivo risulta,
oltre che generico, del tutto infondato, posto che, come detto, dalla lettura degli atti del emerge Pt_1
che egli ha compreso il fondamento della pretesa. Del resto, la formulazione del motivo richiama lo
Statuto dei diritti del contribuente mentre nel caso di specie si verte in materia contributiva. Quanto
alla richiesta di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, contenuta nel titoletto del terzo motivo di
9 appello, a tale enunciazione non fa seguito alcuna specifica argomentazione, in violazione dell'art. 434 c.p.c.
8. In definitiva, per quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere integralmente rigettato con conseguente condanna di parte appellante al pagamento in favore della appellata della somma non oggetto di sgravio (euro 2.314,87), oltre accessori di CP_1
legge.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di entrambe le Parte_1
parti appellate delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario, VA e CPA come per legge nonché
rimborso del contributo unificato.
10. Considerato che l'appello è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 -deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore della appellata della somma non oggetto di sgravio (euro 2.314,87), oltre accessori di CP_1
legge;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida per ciascuna in euro 1.923,00, oltre rimborso forfettario, VA e
CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
10 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 29.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
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