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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: accertamento negativo
REPUBBLICA ITALIANA dell'obbligo contributivo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/02/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 265/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. POLIZZI GIOVANNI e dall'Avv. MASSARI LUCA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ARMARI 18 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. CASCIO ESTER per procura come in atti, elettivamente domiciliato in
V.LE CAVOUR 164 SEDE 44100 FERRARA;
RESISTENTE CP_1
OGGETTO: accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 23/06/2023 Parte_1 conveniva in giudizio l contestando le risultanze dell'accertamento n. CP_1
FE00000/2022-286-02 del 19/07/2022 con il quale era stata disconosciuta la genuinità degli accordi intercorsi con lo (Associazione _2
Infermieristica Professionale Emilia Romagna) per la copertura dei servizi infermieristici presso la sua struttura, in relazione al periodo 1.8.2017 – 27.6.2020 qualificandola come somministrazione illecita di manodopera.
1 Sosteneva la società che il personale ispettivo non aveva tenuto conto della specificità dell'attività svolta dagli infermieri che erano associati allo
[...] soggetta ad una particolare normativa che ne valorizza l'autonoma CP_2 professionalità nel settore sanitario, da qualificarsi come professione intellettuale ai sensi degli artt. 2229 c.c. e viene svolta dai professionisti in autonomia, ma con il necessario coordinamento con il personale medico della struttura in cui operavano.
Deduceva che gli operatori associati allo svolgevano _2 dunque in autonomia le attività tipiche della professione infermieristica, per l'esercizio della quale è richiesta una determinata abilitazione e l'iscrizione ad un ordine professionale, senza che la società intervenisse impartendo disposizioni quale effettivo datore di lavoro.
Sosteneva che la collaborazione intercorrente con lo _2 dovesse qualificarsi con contratto di appalto c.d. “labour intensive”, certamente genuino e che “la circostanza che possa aver impartito Parte_1 disposizioni ai professionisti associati dello per il tramite dei propri _2 medici, sia del tutto irrilevante ai fini della valutazione della genuinità del rapporto contrattuale tra loro intercorso, posto che il coordinamento medico-infermieristico, nell'ambito comunque del rispetto dell'autonomia delle due figure professionali, costituisce un elemento ontologicamente ineliminabile e proprio delle due professioni”. Erano pertanto irrilevanti gli altri elementi di segno contrario evidenziati dagli ispettori, “quali l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale mediante turni di lavoro, la retribuzione corrisposta mensilmente in base alle ore espletate e
l'uso di materiali e di strumentazioni di esclusiva proprietà del datore di lavoro, trattandosi di elementi che, […], possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini dell'individuazione del lavoro subordinato e della sua distinzione rispetto al lavoro autonomo”.
Evidenziava che lo predisponeva i turni di lavoro degli _2 infermieri professionisti per il tramite di , uno dei soci dello , in Persona_1 CP_2 base alle esigenze manifestate da . Non esisteva poi un numero minimo di Parte_1 ore settimanali per le quali i professionisti dovevano garantire la loro presenza, né gravava sugli stessi alcun obbligo di giustificare le assenze o di recuperare le ore non lavorate. Analogamente, i professionisti non erano soggetti al potere disciplinare dell'odierna ricorrente, che non operava alcun controllo sul loro operato a ciò esclusivamente finalizzato. Lo si occupava inoltre della verifica _2 della formazione dei suoi professionisti associati.
2 La parte negava che gli infermieri avessero una paga oraria erogata dalla
Casa di Cura;
tantomeno pagava lo in base alle ore di Parte_1 _2 lavoro svolte dagli infermieri, provvedendo invece in base al numero delle prestazioni rese dai professionisti infermieri all'interno della struttura.
Negava infine che vi fosse un sistema di reclutamento per il quale la società inviava i professionisti selezionati allo er poi farli associare. _2
Concludeva pertanto chiedendo “accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, la genuinità del rapporto contrattuale intercorso tra
e accertare e dichiarare, per le Parte_1 _2 motivazioni meglio espresse in narrativa, l'insussistenza della violazione dell'art. 29,
D.Lgs. 276/2003, per avere il rapporto tra e Parte_1 [...] issimulato una somministrazione illecita di mano d'opera e, per l'effetto, CP_2 annullare e/o revocare il verbale unico di accertamento e notificazione n.
FE00000/2022-286-02 del 19/07/2022, nonché la diffida ad adempiere n.
2900.20/07/2022.0171928 del 20/07/2022, notificati in data 27/07/2022, in quanto CP_1 illegittimi, dichiarando che nulla deva all per i Parte_1 CP_1 titoli dui cui al predetto verbale”.
Deduceva infine, in via subordinata, l'incidenza satisfattiva dei versamenti contributivi eventualmente effettuati dallo o dagli stessi infermieri _2 associali negli anni dal 2017 al 2020, detraendo gli importi già versati da quanto in denegata ipotesi dovuto all CP_1
2. Si costituiva in giudizio l resistendo alla proposta azione e chiedendone il CP_1 rigetto.
L'ente ribadiva la valenza probatoria dei risultati dell'attività ispettiva richiamando le circostanze fattuali accertate, anche in forza delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte, sostenendo che nei fatti la ricorrente per il tramite dello Studio reclutava e addestrava il proprio personale. CP_2
3. L'istruttoria è consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti e nell'acquisizione dei verbali interlocutori citati nell'atto di accertamento e nell'acquisizione degli estratti conto contributivi del personale interessato.
4. Ciò premesso, passando in rassegna le deposizioni dei testi esaminati si rileva quanto segue: ha dichiarato di aver lavorato per lo e Controparte_3 _2 non direttamente per la . Gli infermieri dello studio Parte_1 svolgevano le normali attività infermieristiche in autonomia, seguendo le indicazioni
3 mediche. Egli gestiva le turnazioni degli infermieri dello presso la _2
Casa di Cura. Gli infermieri non avevano un numero minimo di ore da garantire, né
l'obbligo di giustificare assenze o recuperare ore. La non avviava Parte_1 procedimenti disciplinari nei loro confronti. Egli comunicava allo i _2 turni coperti. Gli associati partecipavano alla divisione degli utili dello Studio in proporzione al lavoro prestato. Lo urava la loro formazione. _2
, infermiera della , ha riferito Testimone_1 Parte_1 che il personale dello era gestito da Costoro _2 Persona_1 venivano utilizzati principalmente per sostituire personale assente di ma Parte_1 non erano tenuti a garantire un numero minimo di ore. La non aveva Parte_1 mai avviato procedimenti disciplinari contro di loro. La teste non ha saputo dire come avveniva la fatturazione tra e e non ha saputo riferire se CP_2 Parte_1 partecipassero agli utili dello . Ha dichiarato che la formazione degli infermieri CP_2 dipendenti di era distinta da quella del personale dello Parte_1 _2
, responsabile delle Risorse Umane di fino CP_4 Parte_1 al 2019, ha confermato che l'azienda si rivolgeva allo solo per _2 ragioni sostitutive. Gli infermieri dello studio non dovevano garantire un numero minimo di ore e non dovevano giustificare le assenze a . La Parte_1 Parte_1 non intraprendeva azioni disciplinari nei loro confronti. La teste non era a conoscenza delle modalità di tariffazione delle prestazioni dello o _2 della partecipazione agli utili. Ha riferito che la formazione era curata dallo Studio e dall'OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche).
, infermiera che ha lavorato sia per lo che Testimone_2 _2 direttamente per la , ha dichiarato che gli infermieri dello studio Parte_1 intervenivano solo per ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente.
Non erano sempre presenti. La non ha mai attivato procedimenti Parte_1 disciplinari nei loro confronti. La sua retribuzione con lo era legata _2 ai turni prestati. Potevano lavorare anche individualmente presso altre strutture. Non ha saputo dire se avessero gli infermieri della vessero diritto alla divisione CP_2 degli utili e ha riferito che si era personalmente occupata della sua formazione.
, ispettore ha riferito di avere accertato che lo Testimone_3 CP_1 [...] associava infermieri per poi destinarli a varie strutture, inclusa . I CP_2 Parte_1 lavoratori che si rivolgevano a venivano da questa indirizzati allo Parte_1 [...]
I singoli incarichi consistevano in turni utilizzati per garantire il servizio a CP_2
, non solo per sostituzioni. Gli infermieri venivano retribuiti in base alle ore Parte_1
4 lavorate, con distinzione tra diurne e notturne. Non risultava un effettivo ritorno di utili percepiti in più. Le esigenze di personale venivano comunicate per iscritto dalla allo Tale personale esterno utilizzava materiali e Parte_1 _2 indumenti forniti da . Molti di loro non avevano partita IVA propria. Parte_1
Periodicamente gli infermieri venivano chiamati a colloquio con i responsabili di per valutazioni. Non risultava una formazione fornita dallo Parte_1 [...] ma piuttosto un affiancamento iniziale presso . Ha affermato CP_2 Parte_1 che era una figura di raccordo tra lo Studio e la , occupandosi PE Parte_1 anche delle turnazioni del personale per il tramite dell'applicazione Whatsapp.
, infermiera che ha lavorato tramite Testimone_4 _2 ha dichiarato di essere entrata in contatto con la prima di rivolgersi Parte_1 allo Studio. I turni venivano gestiti da in base alle esigenze della struttura. La PE loro presenza era funzionale a garantire la copertura dei turni e la continuità assistenziale. I turni venivano comunicati da su un gruppo Whatsapp e inseriti PE nella tabella generale. La loro divisa era bianca e neutra. Ha riferito inoltre di avere partecipato a corsi di aggiornamento interni a . Ha fatto una valutazione Parte_1 con la coordinatrice di . Era che raccoglieva il totale delle ore Parte_1 PE lavorate. Ha infine riferito di essere stata pagata ad ore mensilmente.
In sede ispettiva ha altresì riferito che si doveva attenere alle disposizioni della
Coordinatrice del reparto e fare riferimento solo a lei.
, infermiera che ha lavorato tramite per Testimone_5 _2 breve tempo, è stata indirizzata allo dalla . Ha dichiarato _2 Parte_1 di avere firmato un modulo di adesione dichiarando di prestare attività in libera professione senza vincoli di subordinazione. Ha ricevuto una Certificazione Unica dallo Ha sottoscritto un regolamento interno tra soci che _2 menzionava la divisione degli utili. I contributi per il suo periodo lavorativo CP_1 risultavano versati da . Ha riferito che era il referente tra lo Studio e la Parte_1 PE
. I turni degli infermieri di enivano pianificati e comparivano Parte_1 CP_2 nella pianificazione generale di . Ella Utilizzava strumenti del e Parte_1 Parte_1 sapeva di essere pagata ad ore, ma non verificava la corrispondenza tra il compenso e le ore lavorate.
In sede ispettiva ha riferito di avere effettuato il colloquio iniziale con il responsabile del personale di e poi con che pianificava i turni che Parte_1 PE erano misti, personale infermieristico esterno ed interno a . Parte_1
5 ha riferito ha lavorato come infermiera per la Testimone_6 Testimone_6
nel 2018, appoggiandosi alla partita IVA dello Parte_1 [...]
Era pagata ad ore dallo Studio e una percentuale del suo stipendio CP_2 andava allo Studio. contatto con la è avvenuto prima di rivolgersi allo Parte_1
Studio, tramite un infermiere ( di Il suo lavoro consisteva nel coprire PE CP_2 le mancanze di personale infermieristico. I turni venivano probabilmente organizzati da o tramite Whatsapp. PE Per_2
Ha lavorato per un breve periodo, due o tre mesi. La sua paga oraria era uguale per il lavoro diurno e notturno. Indossava una divisa comprata da lei, senza simboli. Ha ricevuto un affiancamento di tre giorni da personale della . Non Parte_1 ha partecipato a colloqui di valutazione.
Non ricorda il compenso stabilito con lo Studio né se ricevesse un compenso ulteriore annuale.
La teste era stata sentita anche in sede ispettiva, ove aveva altresì dichiarato di avere fatto il colloquio preassuntivo con che predisponeva i turni e che PE veniva coordinata dalla Caposala.
5. Dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva (doc. 10 conv.) è inoltre possibile ricostruire le posizioni dei seguenti ulteriori lavoratori:
GI TERZI: ha dichiarato di avere svolto il tirocinio a;
ha effettuato Parte_1 colloquio preassuntivo presso . Veniva pagata € 10,00 l'ora per le Parte_1 prestazioni in orario notturno ed € 7,00 per il turno giornaliero;
il compenso veniva corrisposto mensilmente. I turni venivano predisposti da che utilizzava per PE comunicare Whatsapp, ma il suo ruolo si esauriva in questo. La sua referente era infatti la caposala o altro dipendente della Struttura. Il personale infermieristico di e quello di era interscambiabile, senza alcuna distinzione. LE Parte_1 CP_2 avevano riferito che lo avrebbe dovuto pagare i contributi _2 all osa che non ha fatto. Pt_2
VE ha riferito di essersi iscritta allo allo scopo Pt_3 _2 di lavorare a . I turni venivano predisposti dallo Studio. Faceva il medesimo Parte_1 lavoro degli infermieri dipendenti;
le priorità, le modalità di svolgimento delle prestazioni e la trattazione delle urgenze provenivano direttamente dalle direttive della struttura . Veniva pagata in base alle ore di lavoro svolte e non Parte_1 riceveva altri emolumenti. Ricorda di essere stata richiamata dalla che Pt_4 aveva un ruolo di supervisore.
6 ha ricordato che il lavoro era misto, tra dipendenti ed esterni a Testimone_7
e che i turni venivano effettuati da Parte_1 PE
: ha riferito che era coordinata dalla Caposala ma non per i Testimone_8 turni che venivano predisposti da ha ricordato di essere stata pagata ad ore. PE
: ha riferito di avere lavorato come gli infermieri interni a ON
, coordinato dalla Caposala, della quale rispettava le disposizioni, Parte_1 procedure e controlli. E' stato pagato ad ore dallo con il quale si _2 rapportava solo per i turni e le comunicazioni. ha riferito di avere effettuato il colloquio con e di Parte_5 PE avere effettuato un turno in affiancamento con un infermiere dipendente di
. Parte_1
ha dichiarato che inviò il suo curriculum alla , Testimone_10 Parte_1 ove ebbe il primo colloquio con che gli parlò dell'”agenzia interinale”. PE
Ricorda di avere fatto un affiancamento con un infermiere dipendente di Parte_1
Nel lavoro doveva rapportarsi, oltre che ai medici alla caposala. Il suo lavoro era uguale a quello degli infermieri dipendenti, lavorando insieme a loro. Veniva retribuito ad ore.
6. Al fine di trarre le conclusioni dal materiale istruttorio sopra evidenziato, occorre preliminarmente ricordare che secondo la Suprema Corte, “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa …” (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115 – 01; Cass. Sez. L -, Ordinanza
n. 15557 del 10/06/2019, Rv. 654146 – 01; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30694 del
27/11/2018, Rv. 651753 – 01).
Sempre secondo la Corte, “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio
7 economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27213 del 26/10/2018, Rv. 651206 – 01).
Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto in punto di fatto, ed effettuando una valutazione complessiva delle risultanze, si osserva che, con riferimento al CP_ processo di reclutamento, il teste (ispettore e i diversi lavoratori Testimone_3 esaminati hanno riferito che gli infermieri che si rivolgevano direttamente a
[...]
venivano indirizzati allo per poter lavorare nella Parte_1 _2 struttura. Il che depone per il fatto che utilizzava lo Studio come un tramite Parte_1 per l'acquisizione di personale infermieristico.
E' inoltre ravvisabile un'integrazione nell'organizzazione aziendale: infatti, i turni degli infermieri dello venivano inseriti nel planning generale della _2
, insieme a quelli dei dipendenti diretti. Questo indica una piena Parte_1 integrazione del personale esterno nell'organizzazione del lavoro di , Parte_1 funzionale al normale svolgimento dell'attività e non solo per sostituzioni temporanee, come da loro stessi riferito.
A dispetto della forma di collaborazione con lo Studio, i “professionisti” venivano retribuiti in base alle ore lavorate, con tariffe distinte per ore diurne, notturne e festive. Questa modalità è tipica del lavoro subordinato piuttosto che di un rapporto di libera professione o di appalto di servizi.
Peraltro la fatturazione tra (v. fattura n. 43 del 30.6.2018) CP_2 Parte_1 tradisce questo aspetto, venendo appunto ivi indicato un complessivo monte ore di lavoro, distinto per prestazioni ordinarie, festive e notturne.
Risulta invece l'assenza di un effettivo rischio imprenditoriale e di una chiara ripartizione degli utili: Sebbene abbia menzionato una Controparte_3 partecipazione agli utili dello Studio, il teste ha riferito che dalle testimonianze Tes_3 raccolte non risultava un effettivo conguaglio o un compenso aggiuntivo legato agli utili, ma una retribuzione oraria. Anche , pur avendo firmato Testimone_5 documenti relativi alla divisione degli utili, non ricordava di aver percepito somme a tale titolo e veniva pagata con bonifico senza specifica. Nessuno dei lavoratori sentiti ha ricordato un guadagno che non fosse commisurato alle ore di lavoro svolto.
A quanto sopra esposto si aggiunga, ad ulteriore sostengo della non genuinità dell'appalto, che lo non ha in realtà mai spiegato quali fossero i _2 criteri di quantificazione degli ulteriori compensi che sarebbero spettati ai lavoratori,
8 posto che la dichiarazione inviata all nel corso dell'accertamento non è CP_5 affatto chiarificatrice (v. doc. 9 ric.).
Inoltre, gli infermieri dello utilizzavano esclusivamente i _2 dispositivi e i materiali forniti da per svolgere il loro lavoro. Parte_1
E' poi comprovata una forma di indirizzo e coordinamento da parte del personale di : una volta inseriti nella struttura, gli infermieri esterni venivano Parte_1 coordinati e diretti dal caposala di , non da personale dello Parte_1 né tantomeno da Sotto tale profilo è irrilevante il fatto che _2 PE sia connaturato alla figura professionale dell'infermiere ricevere disposizioni ed indicazioni dai medici: ciò che rileva è infatti il coordinamento e controllo ricevuto da personale infermieristico o di coordinamento, diverso dal personale medico, di fatto sovraordinato ma appartenente a (es. la figura della Caposala). Parte_1
Alcuni testimoni (come , ) hanno riferito Testimone_4 Testimone_2 di essere stati sottoposti a valutazioni del loro operato da parte di coordinatrici interne a , elemento che suggerisce un potere di controllo Parte_1 tipico del datore di lavoro. Anche il teste ha riferito di valutazioni periodiche Tes_3 da parte della struttura che potevano portare a cambiamenti di reparto o interruzione del rapporto.
E' poi comprovato, almeno in alcuni casi, un affiancamento iniziale con personale di : i nuovi infermieri provenienti dallo Studio Parte_1 CP_2 ricevevano un affiancamento iniziale da parte del personale di Parte_1
per apprendere le procedure interne.
[...]
Con riferimento alla gestione dei turni si osserva che sebbene dello PE avesse un ruolo nella predisposizione dei turni, l'integrazione nella _2 pianificazione generale dei turni di indica una gestione di fatto da parte Parte_1 della struttura sanitaria.
Quanto alle divise, inizialmente alcuni utilizzavano divise proprie, ma successivamente sono stati forniti indumenti dalla , sebbene senza loghi Parte_1 specifici dello Studio.
In conclusione, le deposizioni raccolte evidenziano una serie di elementi che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di somministrazione illecita di lavoro, vanno interpretati come indizi di una sostanziale eterodirezione e integrazione degli infermieri dello nell'organizzazione di _2 [...]
, posto che ciò che rileva è il concreto atteggiarsi della prestazione Parte_1
9 lavorativa, dovendosi privilegiare gli elementi di subordinazione e integrazione rispetto alla forma contrattuale formalmente pattuita.
Deve altresì registrarsi l'assenza di qualsivoglia intervento dello
[...] escludendo l'attività di reclutamento iniziale di e la sua CP_2 PE predisposizione dei turni, che però venivano di fatto sempre effettuate all'interno di ed in stretta correlazione con la Struttura. La si limitava al Parte_1 CP_2 pagamento dei compensi e delle poche iniziali formalità volte a rivestire i rapporti della facciata dell'autonomia.
Si ritiene infine del tutto irrilevante che il personale fosse libero di effettuare altri lavori e che lavorasse solo quando voleva, posto che l'orario di lavoro non risultava essere totalmente assorbente del tempo e delle energie lavorative dell'infermiere.
7. Il ricorso deve pertanto essere disatteso, ma solo con riferimento ai lavoratori sin qui menzionati, mentre deve essere accolto per i lavoratori che vengono elencati al capo 1) del dispositivo, non essendo stata raggiunta alcuna prova delle concrete modalità di svolgimento del loro rapporto di lavoro che possano deporre per l'interposizione illecita di manodopera.
Costoro non hanno infatti rilasciato alcuna dichiarazione cui potere fare riferimento.
8. Le spese seguono al parziale reciproca soccombenza. Esse vengono posta a carico della parte ricorrente in ragione del 50%, mentre la restante metà delle spese viene compensato tra le parti.
Le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di fonoregistrazione vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso
1) accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva dell di cui al verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. FE00000/2022-286-02 del 19/07/2022 ed alla diffida ad adempiere n. 2900.20/07/2022.0171928 del 20/07/2022, notificati in data CP_1
27/07/2022, limitatamente alle seguenti posizioni:
1. 7. Controparte_6 CP_7
2. 8. Controparte_8 E_1 CP_9
3. 9. Controparte_10 Controparte_11
4. 10. Controparte_12 Controparte_13
10 5. 11. CP_14 CP_15
6. 12. CP_16 Testimone_2
Rigetta nel resto il ricorso.
2) Condanna a rifondere all il 50% delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi € 9.000,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Compensa tra le parti la restante metà delle spese.
3) Pone a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di fonoregistrazione e successiva trascrizione, come già liquidate in corso di causa con provvedimenti del 15.5.2024 e 7.9.2024.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara il 11/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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