CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 aprile 2023 – R.G. 623/2023,
TRA
c.f.. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Giacomo De Cesaris (c.f. C.F._1
– pec ), C.F._2 Email_1 con Studio in Grosseto, Via Trento, 86, domiciliata presso lo Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Avino, Controparte_2
(c.f. - pec , con studio C.F._3 Email_2 in Milano, Via Valvassori Peroni, 76, domiciliata presso lo Studio del difensore.
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 416/2023 del 14 marzo 2023, pubblicata in data 14 marzo 2023, Tribunale di Modena.
Conclusioni parte appellante “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
In accoglimento del primo motivo di appello:
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c.; - condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, si collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. In accoglimento del II motivo di appello: - compensare integralmente le spese di lite o, in subordine, determinare le stesse nel minore o diverso pag. 2/8 importo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori. In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale e
CTU) per come articolare nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e non ammesse.”.
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, visti i fatti e le causali dedotte, contrariis reiectis: - in via principale, respingere, siccome inammissibile ed infondato, l'appello proposto dalla e, comunque, respingere tutte le Parte_3 domande dalla stessa spiegate siccome inammissibili ed infondate;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per violazione dei limiti di finanziabilità e/o per gli altri motivi che la Corte dovesse ritenere sussistere, convertire il contratto oggetto di causa in questione in ordinario contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili ex art. 1424 c.c. o ai sensi della diversa norma di giustizia e, conseguentemente, dichiarare che la
[...]
è titolare verso la Controparte_1 Parte_3 del diritto di credito secondo i termini e le condizioni di cui al contratto
[...] di mutuo del 2.9.2011 ai rogiti del Dr. Notaio in Modena, repertorio n. Persona_1
263570, raccolta n. 36969 e dei successivi atti di erogazione parziale del 20.9.2011 ai rogiti del Dr. Notaio in Modena, repertorio n. 263697, raccolta n. Persona_1
37026 e atto di erogazione e quietanza finale del 3.8.2012, ai rogiti del Dr.
[...]
Notaio in Modena, repertorio n. 266100, raccolta n. 38411, nonché Per_1 dichiarare la validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta in Conservatoria dei registri immobiliari di Modena il 6.9.2011 - reg. gen. n. 25232 e reg. part. 4977 – a garanzia del suddetto diritto di credito;
- con vittoria di spese e competenze del presente grado oltre rimborso spese generali 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze formulate dall'appellante perché inammissibili e irrilevanti e se ne chiede il rigetto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 14 settembre 2020, conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_3
pag. 3/8 chiedendo, al Tribunale adito, di dichiarare la nullità del titolo posto a Controparte_4 fondamento dell'azione esecutiva intrapresa, trattandosi di mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'articolo 38 T.U.B.; con vittoria di spese.
In data 2 febbraio 2021 si costituiva a Controparte_1 seguito di scissione di BMPS, contestando tutto quanto sostenuto dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande formulate nonché, in subordine la conversione del contratto da mutuo fondiario ad ordinario mutuo ipotecario, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, il Giudice, concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.; successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione e non dirimenti le prove articolare ai fini del decidere, rinviava per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale, alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 33719/2022, rigettava la domanda di opposizione al precetto, compensando per metà le spese di lite e condannando il soccombente alla rifusione della restante parte, anche alla luce del contegno processuale successivo alla pronuncia sopra richiamata, nonché al complessivo tenore delle tesi difensive.
Appello.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 12 aprile 2023, ha proposto appello per i motivi che seguono: Parte_1
“I MOTIVO Sulla nullità del contratto ex Art. 1418 c.c., in relazione agli Artt. 38 e segg. del DL n. 385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÁ).
Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate. Inesistenza del diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titolo esecutivo.” per avere, il
Tribunale omesso ogni valutazione concreta circa l'effettivo superamento del limite di finanziabilità;
“II MOTIVO Indicazioni di cui all'Art. 342 c.p.c. Indicazioni di cui al n. 1.” per avere, il Tribunale compensato, solo per metà, le spese di lite.
pag. 4/8 In data 8 gennaio 2024, si è costituito Controparte_5 contestando le difese dell'appellato e riproponendo, in subordine, la domanda di conversione del mutuo;
con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- L'appellante, con il primo motivo d'appello, lamenta l'omissione, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che non avrebbe verificato l'effettiva applicabilità al caso concreto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
ritiene infatti che, nel caso di specie, il superamento del limite di finanziabilità sia talmente macroscopico da giustificare una decisione contraria ai principi enunciati dal Supremo organo di nomofilachia.
Fermo che l'unico motivo a sostegno dell'appello pare essere quello sopra riassunto, deve preliminarmente richiamarsi il principio di diritto, di cui peraltro il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione, enunciato dalle Sezioni Unite: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.”.
Letto il principio di diritto, alla luce dei rilievi di parte appellante, pare opportuno richiamare alcuni fondamentali passaggi della sentenza citata al fine di meglio enunciare le ragioni che giustificano il rigetto dell'appello proposto. pag. 5/8 Nel corpo della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si esplica preliminarmente che la giurisprudenza più risalente ha individuato le norme imperative, che quindi determinano la nullità virtuale del contratto, in quelle norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del contratto, nonché alle norme inderogabili concernenti la validità dello stesso;
risultano escluse tutte le norme qualificabili come regole di comportamento relative alla fase precontrattuale ed esecutiva del contratto nonché di stipulazione.
Nello specifico, l'orientamento, ormai consolidato e prevalente della Suprema Corte di
Cassazione, afferma che “Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla) fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell'interesse protetto ed eventualmente leso (sul quale sub 8.6). In altri termini, una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex articolo 1418, primo e secondo comma, in relazione agli articoli 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'articolo 38, secondo comma, del t.u.b.”.
La norma, al contrario, sarebbe finalizzata a regolamentare il rapporto tra l'organismo di vigilanza e le banche vigilate;
ciò che non consente di trasferire automaticamente le conseguenze delle condotte degli istituti di credito al rapporto con il cliente. In ogni caso, precisa la Suprema Corte, “non ogni violazione di norma imperativa può dare lugo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.”.
Deriva, da quanto sopra argomentato, che nessuna rilevanza ha inteso attribuire la
Suprema Corte alla percentuale di superamento del limite di finanziabilità, come erroneamente preteso da parte appellante. pag. 6/8 Neppure la norma citata è ritenuta appartenente al novero delle norme imperative di legge la cui violazione determina la nullità del contratto, rilevando a soli fini di responsabilità dell'istituto di credito rispetto all'organismo di vigilanza.
3.2- Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta priva di fondamento. Il Tribunale ha infatti fornito motivazione esaustiva delle ragioni poste a fondamento della decisione alla luce delle divergenze interpretative emerse in sede di legittimità nonché del contegno processuale della parte attrice in primo grado.
4.- Resta assorbita ogni altra questione o istanza, nonché la domanda formulata in via subordinata, dalla convenuta.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
5.1- Alla luce di tutto quanto sopra argomentato sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”. Viste le ragioni di infondatezza dell'appello nonché la motivazione della sentenza appellata, contenente tutti gli elementi per verificare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, ritiene la Corte sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato. Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., è “ necessario individuare […] la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.” (Cass. ord.
34429/2024). pag. 7/8
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da
contro
Parte_3 [...]
e per essa Controparte_6 Controparte_1
[...]
- Conferma la sentenza n. 416/2023 del 14 marzo 2023, pubblicata in data 14 marzo
2023, Tribunale di Modena;
- Condanna il soccombente a rifondere a Parte_3 le spese di lite del presente grado che Controparte_1 liquida in complessivi euro 9.638,00 di cui euro 800,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
- condanna altresì al pagamento di euro Parte_3
2.500,00 a favore di ai sensi Controparte_1 dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Bologna, 21 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 aprile 2023 – R.G. 623/2023,
TRA
c.f.. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Giacomo De Cesaris (c.f. C.F._1
– pec ), C.F._2 Email_1 con Studio in Grosseto, Via Trento, 86, domiciliata presso lo Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Avino, Controparte_2
(c.f. - pec , con studio C.F._3 Email_2 in Milano, Via Valvassori Peroni, 76, domiciliata presso lo Studio del difensore.
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 416/2023 del 14 marzo 2023, pubblicata in data 14 marzo 2023, Tribunale di Modena.
Conclusioni parte appellante “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
In accoglimento del primo motivo di appello:
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare comunque la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo, con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare in ogni caso la nullità, illegittimità e/o inefficacia del precetto e di ogni altro atto conseguente ex art. 617 I e II comma c.p.c.; - condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, si collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. In accoglimento del II motivo di appello: - compensare integralmente le spese di lite o, in subordine, determinare le stesse nel minore o diverso pag. 2/8 importo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori. In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (prova testimoniale e
CTU) per come articolare nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e non ammesse.”.
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, visti i fatti e le causali dedotte, contrariis reiectis: - in via principale, respingere, siccome inammissibile ed infondato, l'appello proposto dalla e, comunque, respingere tutte le Parte_3 domande dalla stessa spiegate siccome inammissibili ed infondate;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per violazione dei limiti di finanziabilità e/o per gli altri motivi che la Corte dovesse ritenere sussistere, convertire il contratto oggetto di causa in questione in ordinario contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili ex art. 1424 c.c. o ai sensi della diversa norma di giustizia e, conseguentemente, dichiarare che la
[...]
è titolare verso la Controparte_1 Parte_3 del diritto di credito secondo i termini e le condizioni di cui al contratto
[...] di mutuo del 2.9.2011 ai rogiti del Dr. Notaio in Modena, repertorio n. Persona_1
263570, raccolta n. 36969 e dei successivi atti di erogazione parziale del 20.9.2011 ai rogiti del Dr. Notaio in Modena, repertorio n. 263697, raccolta n. Persona_1
37026 e atto di erogazione e quietanza finale del 3.8.2012, ai rogiti del Dr.
[...]
Notaio in Modena, repertorio n. 266100, raccolta n. 38411, nonché Per_1 dichiarare la validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta in Conservatoria dei registri immobiliari di Modena il 6.9.2011 - reg. gen. n. 25232 e reg. part. 4977 – a garanzia del suddetto diritto di credito;
- con vittoria di spese e competenze del presente grado oltre rimborso spese generali 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze formulate dall'appellante perché inammissibili e irrilevanti e se ne chiede il rigetto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 14 settembre 2020, conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_3
pag. 3/8 chiedendo, al Tribunale adito, di dichiarare la nullità del titolo posto a Controparte_4 fondamento dell'azione esecutiva intrapresa, trattandosi di mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'articolo 38 T.U.B.; con vittoria di spese.
In data 2 febbraio 2021 si costituiva a Controparte_1 seguito di scissione di BMPS, contestando tutto quanto sostenuto dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande formulate nonché, in subordine la conversione del contratto da mutuo fondiario ad ordinario mutuo ipotecario, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, il Giudice, concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.; successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione e non dirimenti le prove articolare ai fini del decidere, rinviava per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale, alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 33719/2022, rigettava la domanda di opposizione al precetto, compensando per metà le spese di lite e condannando il soccombente alla rifusione della restante parte, anche alla luce del contegno processuale successivo alla pronuncia sopra richiamata, nonché al complessivo tenore delle tesi difensive.
Appello.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 12 aprile 2023, ha proposto appello per i motivi che seguono: Parte_1
“I MOTIVO Sulla nullità del contratto ex Art. 1418 c.c., in relazione agli Artt. 38 e segg. del DL n. 385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÁ).
Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate. Inesistenza del diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titolo esecutivo.” per avere, il
Tribunale omesso ogni valutazione concreta circa l'effettivo superamento del limite di finanziabilità;
“II MOTIVO Indicazioni di cui all'Art. 342 c.p.c. Indicazioni di cui al n. 1.” per avere, il Tribunale compensato, solo per metà, le spese di lite.
pag. 4/8 In data 8 gennaio 2024, si è costituito Controparte_5 contestando le difese dell'appellato e riproponendo, in subordine, la domanda di conversione del mutuo;
con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- L'appellante, con il primo motivo d'appello, lamenta l'omissione, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che non avrebbe verificato l'effettiva applicabilità al caso concreto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
ritiene infatti che, nel caso di specie, il superamento del limite di finanziabilità sia talmente macroscopico da giustificare una decisione contraria ai principi enunciati dal Supremo organo di nomofilachia.
Fermo che l'unico motivo a sostegno dell'appello pare essere quello sopra riassunto, deve preliminarmente richiamarsi il principio di diritto, di cui peraltro il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione, enunciato dalle Sezioni Unite: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.”.
Letto il principio di diritto, alla luce dei rilievi di parte appellante, pare opportuno richiamare alcuni fondamentali passaggi della sentenza citata al fine di meglio enunciare le ragioni che giustificano il rigetto dell'appello proposto. pag. 5/8 Nel corpo della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si esplica preliminarmente che la giurisprudenza più risalente ha individuato le norme imperative, che quindi determinano la nullità virtuale del contratto, in quelle norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del contratto, nonché alle norme inderogabili concernenti la validità dello stesso;
risultano escluse tutte le norme qualificabili come regole di comportamento relative alla fase precontrattuale ed esecutiva del contratto nonché di stipulazione.
Nello specifico, l'orientamento, ormai consolidato e prevalente della Suprema Corte di
Cassazione, afferma che “Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla) fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell'interesse protetto ed eventualmente leso (sul quale sub 8.6). In altri termini, una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex articolo 1418, primo e secondo comma, in relazione agli articoli 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'articolo 38, secondo comma, del t.u.b.”.
La norma, al contrario, sarebbe finalizzata a regolamentare il rapporto tra l'organismo di vigilanza e le banche vigilate;
ciò che non consente di trasferire automaticamente le conseguenze delle condotte degli istituti di credito al rapporto con il cliente. In ogni caso, precisa la Suprema Corte, “non ogni violazione di norma imperativa può dare lugo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.”.
Deriva, da quanto sopra argomentato, che nessuna rilevanza ha inteso attribuire la
Suprema Corte alla percentuale di superamento del limite di finanziabilità, come erroneamente preteso da parte appellante. pag. 6/8 Neppure la norma citata è ritenuta appartenente al novero delle norme imperative di legge la cui violazione determina la nullità del contratto, rilevando a soli fini di responsabilità dell'istituto di credito rispetto all'organismo di vigilanza.
3.2- Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta priva di fondamento. Il Tribunale ha infatti fornito motivazione esaustiva delle ragioni poste a fondamento della decisione alla luce delle divergenze interpretative emerse in sede di legittimità nonché del contegno processuale della parte attrice in primo grado.
4.- Resta assorbita ogni altra questione o istanza, nonché la domanda formulata in via subordinata, dalla convenuta.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
5.1- Alla luce di tutto quanto sopra argomentato sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”. Viste le ragioni di infondatezza dell'appello nonché la motivazione della sentenza appellata, contenente tutti gli elementi per verificare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, ritiene la Corte sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato. Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., è “ necessario individuare […] la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.” (Cass. ord.
34429/2024). pag. 7/8
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da
contro
Parte_3 [...]
e per essa Controparte_6 Controparte_1
[...]
- Conferma la sentenza n. 416/2023 del 14 marzo 2023, pubblicata in data 14 marzo
2023, Tribunale di Modena;
- Condanna il soccombente a rifondere a Parte_3 le spese di lite del presente grado che Controparte_1 liquida in complessivi euro 9.638,00 di cui euro 800,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
- condanna altresì al pagamento di euro Parte_3
2.500,00 a favore di ai sensi Controparte_1 dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Bologna, 21 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 8/8