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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10568/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10568/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROVATO DOMENICA NADIA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANIZZI GREGORIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. TROVATO DOMENICA NADIA Parte_1 Per l'avv. STANIZZI GREGORIO, oggi sostituito dall'avv. GRASSO Controparte_1
ORAZIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10568/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO DOMENICA NADIA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CICERONE 44 ROMA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. STANIZZI GREGORIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 26 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 28.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire dichiarata la Controparte_1 nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 4042/2023 n. 2969/2023 del
24.07.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 11.894,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante dal contratto di finanziamento n. 51117 (170478), sottoscritto in data 21.11.2017, con il quale la CP_2
concedeva in prestito all'odierno opponente la somma di € 13.700,00.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta, anche in forza dei versamenti asseritamente effettuati dalla parte, e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto.
Contestava, da ultimo, la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi – in particolare quanto al piano di ammortamento c.d. “alla francese” – in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n.
2969/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 22 luglio 2023 su ricorso del 8 marzo 2023 iscritto al n. RG 4042/2023 e notificato il successivo 18 agosto 2023 per le motivazioni di cui in narrativa e pertanto, in rito, per carenza di prova circa la legittimazione attiva della Società opposta;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 61117-170478 ai sensi dell'art. 117
TUB, comma 1 per difetto di sottoscrizione da parte dell'Ente creditore e – comunque – per omessa consegna di copia del contratto all'opponente, revocando il D.I. opposto;
con riserva delle ulteriori eccezioni all'esito del deposito di copia leggibile ed integrale del contratto di finanziamento, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole del contratto disponenti il piano di ammortamento, il calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, le sanzioni e penali previste, per i motivi esposti in narrativa e dunque vessatorietà, mancanza di specifica trattativa, effetti anatocistici collegati al piano di ammortamento;
per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote a capitali costanti, con annullamento degli effetti anatocistici, delle sanzioni, delle penali e delle spese;
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito vantato dalla Vittoria di spese e CP_1 compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
pagina 3 di 11 Con comparsa responsiva del 2.1.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Questo Giudice, rilevando la tempestiva costituzione in giudizio della cessionaria opposta, pronunciava decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 5.01.2024, confermando l'udienza del 15.03.2024 già fissata per la prima comparizione delle parti e assegnando contestualmente i termini di rito previsti dall'art. 171 ter
c.p.c.
Con ordinanza del 2.05.2024, questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I., disponendo contestualmente che la società opposta provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 2.07.2024.
Con ordinanza del 24.10.2024, rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di prova per testi formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del
26.05.2025.
Indi all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di CP_1
cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito, originariamente di titolarità della sia divenuto di proprietà della CP_2 CP_1
perché alla stessa ceduto giusto atto di cessione del 06.05.2022, prodotto in atti.
[...]
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto a norma dell'art. 140 c.p.c. (cfr. docc. 6 e 7 fasc. monitorio), ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio la seguente documentazione: doc.3 contenente PEC (di accettazione e consegna) contenente la proposta di cessione firmata digitalmente ed inoltrata da a CP_2 [...]
doc.4 contenente PEC (di accettazione e consegna) contenente l'accettazione della CP_1
proposta di cessione firmata digitalmente ed inoltrata da a;
doc. Controparte_1 CP_2
5 contenente gli allegati A1 e A2 con lista dei crediti ceduti omissati richiamati nella cessione (tra cui compare quello oggetto del ricorso monitorio, cfr. pag. 10) e attestante l'inclusione del credito in questa sede azionato nella cessione di cui trattasi.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
pagina 4 di 11 Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di CP_1
nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato –
[...]
essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
L'opponente eccepisce, altresì, «la nullità del contratto di finanziamento per grave difetto forma, risultando del tutto omessa sia la sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore, sia la consegna della copia del contratto al contraente».
La contestazione appare ormai superata.
Difatti, quanto alla problematica del cd. “contratto monofirma” la stessa risulta, oggi, ampiamente superata da copiosa e granitica giurisprudenza che, sulla scorta del principio affermato dalla Suprema
pagina 5 di 11 Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 898/2018 ritiene assolutamente efficace il contratto bancario privo della sottoscrizione del funzionario di banca, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto al cliente stesso.
A ciò si aggiunga poi che il contratto in esame reca la sottoscrizione del concessionario Comer Sud che ha venduto l'auto al debitore.
Sul punto, viene evidenziato come il contratto di finanziamento in questione sia di tipo c.d.
“finalizzato”, ovvero dedicato all'acquisto di beni, nel caso di specie autoveicoli, e/o prestazioni di servizi da rivenditori convenzionati con CP_2
Segnatamente, il contratto di finanziamento volto all'acquisto da parte della debitrice del veicolo
Nissan mod. Qashqai 1.5 DCI prevedeva l'erogazione del prezzo direttamente al fornitore del bene
(Comer SUD); prezzo che - una volta perfezionatasi la vendita del veicolo oggetto del finanziamento – avrebbe dovuto essere restituito dal cliente alla finanziaria in rate mensili (cfr. condizioni generali allegate sub doc. 6 prod. opposta).
Ne consegue che il contratto risulta validamente sottoscritto da tutte le parti contrattuali.
Quanto alla contestata omessa consegna del contratto al cliente, va rilevato che comunque il contratto reca la sottoscrizione del debitore nella parte in cui dichiara e riconosce di “avere ricevuto copia del presente contratto di finanziamento completa e sottoscritta e con le condizioni generali allegate” (v. doc. 6 prod. opposta).
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B., anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 3.12.2019).
L'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto in fase monitoria, attesta che “l'estratto conto fornito per la pratica in oggetto è conforme alle scritture contabili”.
pagina 6 di 11 Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
Il credito dell'opposta è, pertanto, certo, liquido ed esigibile, conseguendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente.
La difesa di parte opponente contesta, altresì, il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., delle clausole contrattuali previste nei contratti di finanziamento per cui è causa, senza tuttavia fornire prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479).
pagina 7 di 11 Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100
c.p.c.).
Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.
Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e
Per_ di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, GU RA e a., C-154/15, C-307/15 e
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_3
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_4 Controparte_6
In ogni caso, come rilevato da questo Giudice con ordinanza del 24.10.2024, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, in virtù dei poteri officiosi assegnati al Decidente nel controllo sull'abusività delle clausole nei contratti con il consumatore, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Invero, il contratto in esame prevedeva il versamento di un anticipo di € 8.800,00 oltre spese ed IVA e successive n. 72 rate di € 241,48 cadauno oltre IVA con TAN pari a 8.99%.
pagina 8 di 11 Ebbene, in tale contratto non si ravvisano clausole abusive e/o vessatorie come individuate nell'art. 33 del Codice del Consumo e sanzionate nella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
9479/2023.
Non vi sono, nei documenti contrattuali allegati, pattuizioni che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L'opponente, a fronte della stipulazione del contratto di finanziamento, ha difatti potuto ottenere il veicolo impegnandosi al pagamento di n. 72 rate mensili di € 278,98 cadauno oltre IVA con CP_9
TAN pari a 8.99%.
Il contratto, poi, prevedeva all'art. 14, che « La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in
Roma. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Roma. Nelle contestazioni in cui la sia attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Roma, CP_2
sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo)»: nel caso in esame, il Tribunale oggi adito, come innanzi dedotto, coincide con quello del consumatore;
non contempla, in alcun modo, clausole limitative della responsabilità della o altre di natura abusiva;
CP_10
il tasso di interesse nominale annuo fisso del 8,99% (cfr. doc. 7); il tasso di interesse di mora veniva computato «sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge
108/96. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche sui tassi sono disponibili sui siti RCI (cfr. art. 11 doc. 6 condizioni generali); il CP_2
tasso soglia usura era pari al 16,05% e dunque il tasso convenzionale come pure quello di mora risulta essere al di sotto del tasso soglia usura.
Le clausole contrattuali venivano, quindi, accettate ed approvate specificatamente ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Inoltre, dall'analisi complessiva delle pattuizioni contenute nei contratti innanzi citati è evidente come alcuno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi né è derivato al debitore contraente siccome, a tacer d'altro, ha ottenuto un veicolo – solo a seguito del finanziamento concesso dalla Banca cedente - impegnandosi al pagamento di n. 72 rate mensili di € 241,48 cadauno oltre IVA ad un tasso estremamente vantaggioso a fronte di un tasso soglia usura del 16,05% (cfr. doc. 8).
Quanto, infine, all'eccezione di anatocismo per applicazione della tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” previsto per il finanziamento sopra indicato, essa è da ritenersi parimente infondata.
Il piano di ammortamento “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi pagina 9 di 11 (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.
Ebbene, la giurisprudenza largamente maggioritaria, al cui orientamento anche questo Tribunale ha sempre inteso conformarsi, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, proprio perché gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. Un tale piano, pertanto, non determina alcun effetto anatocistico: cfr. Trib. Roma sez. XVII, 06.11.2020, n. 15551; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112;
Trib. Siena, 29.07.2019, n. 824, ove si legge che “Il c.d. ammortamento alla "francese" non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
Va segnalato come sulla questione dell'effetto anatocistico e dell'onerosità occulta e, quindi, della pretesa indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, in conseguenza dell'adozione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime finanziario dell'interesse composto, sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29/05/2024,
n. 15130). In particolare, la Cassazione ha espressamente escluso che dall'ammortamento “alla francese” possa derivare alcun effetto anatocistico, riconoscendo che tale regime di capitalizzazione degli interessi non determina un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, né una maggiore voce di costo o prezzo o esborso incidenti sul TAN o sul TAEG, costituendo, piuttosto, “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità. La stessa assume, quindi, carattere esplorativo, atteso che mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con pagina 10 di 11 tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020);
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10568/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2969/2023 del 24.07.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
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TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10568/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROVATO DOMENICA NADIA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANIZZI GREGORIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. TROVATO DOMENICA NADIA Parte_1 Per l'avv. STANIZZI GREGORIO, oggi sostituito dall'avv. GRASSO Controparte_1
ORAZIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10568/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO DOMENICA NADIA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CICERONE 44 ROMA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. STANIZZI GREGORIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 26 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 28.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire dichiarata la Controparte_1 nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 4042/2023 n. 2969/2023 del
24.07.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 11.894,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante dal contratto di finanziamento n. 51117 (170478), sottoscritto in data 21.11.2017, con il quale la CP_2
concedeva in prestito all'odierno opponente la somma di € 13.700,00.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta, anche in forza dei versamenti asseritamente effettuati dalla parte, e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto.
Contestava, da ultimo, la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi – in particolare quanto al piano di ammortamento c.d. “alla francese” – in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n.
2969/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 22 luglio 2023 su ricorso del 8 marzo 2023 iscritto al n. RG 4042/2023 e notificato il successivo 18 agosto 2023 per le motivazioni di cui in narrativa e pertanto, in rito, per carenza di prova circa la legittimazione attiva della Società opposta;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 61117-170478 ai sensi dell'art. 117
TUB, comma 1 per difetto di sottoscrizione da parte dell'Ente creditore e – comunque – per omessa consegna di copia del contratto all'opponente, revocando il D.I. opposto;
con riserva delle ulteriori eccezioni all'esito del deposito di copia leggibile ed integrale del contratto di finanziamento, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole del contratto disponenti il piano di ammortamento, il calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, le sanzioni e penali previste, per i motivi esposti in narrativa e dunque vessatorietà, mancanza di specifica trattativa, effetti anatocistici collegati al piano di ammortamento;
per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote a capitali costanti, con annullamento degli effetti anatocistici, delle sanzioni, delle penali e delle spese;
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito vantato dalla Vittoria di spese e CP_1 compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
pagina 3 di 11 Con comparsa responsiva del 2.1.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Questo Giudice, rilevando la tempestiva costituzione in giudizio della cessionaria opposta, pronunciava decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 5.01.2024, confermando l'udienza del 15.03.2024 già fissata per la prima comparizione delle parti e assegnando contestualmente i termini di rito previsti dall'art. 171 ter
c.p.c.
Con ordinanza del 2.05.2024, questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I., disponendo contestualmente che la società opposta provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 2.07.2024.
Con ordinanza del 24.10.2024, rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di prova per testi formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del
26.05.2025.
Indi all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di CP_1
cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito, originariamente di titolarità della sia divenuto di proprietà della CP_2 CP_1
perché alla stessa ceduto giusto atto di cessione del 06.05.2022, prodotto in atti.
[...]
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto a norma dell'art. 140 c.p.c. (cfr. docc. 6 e 7 fasc. monitorio), ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio la seguente documentazione: doc.3 contenente PEC (di accettazione e consegna) contenente la proposta di cessione firmata digitalmente ed inoltrata da a CP_2 [...]
doc.4 contenente PEC (di accettazione e consegna) contenente l'accettazione della CP_1
proposta di cessione firmata digitalmente ed inoltrata da a;
doc. Controparte_1 CP_2
5 contenente gli allegati A1 e A2 con lista dei crediti ceduti omissati richiamati nella cessione (tra cui compare quello oggetto del ricorso monitorio, cfr. pag. 10) e attestante l'inclusione del credito in questa sede azionato nella cessione di cui trattasi.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
pagina 4 di 11 Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di CP_1
nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato –
[...]
essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
L'opponente eccepisce, altresì, «la nullità del contratto di finanziamento per grave difetto forma, risultando del tutto omessa sia la sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore, sia la consegna della copia del contratto al contraente».
La contestazione appare ormai superata.
Difatti, quanto alla problematica del cd. “contratto monofirma” la stessa risulta, oggi, ampiamente superata da copiosa e granitica giurisprudenza che, sulla scorta del principio affermato dalla Suprema
pagina 5 di 11 Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 898/2018 ritiene assolutamente efficace il contratto bancario privo della sottoscrizione del funzionario di banca, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto al cliente stesso.
A ciò si aggiunga poi che il contratto in esame reca la sottoscrizione del concessionario Comer Sud che ha venduto l'auto al debitore.
Sul punto, viene evidenziato come il contratto di finanziamento in questione sia di tipo c.d.
“finalizzato”, ovvero dedicato all'acquisto di beni, nel caso di specie autoveicoli, e/o prestazioni di servizi da rivenditori convenzionati con CP_2
Segnatamente, il contratto di finanziamento volto all'acquisto da parte della debitrice del veicolo
Nissan mod. Qashqai 1.5 DCI prevedeva l'erogazione del prezzo direttamente al fornitore del bene
(Comer SUD); prezzo che - una volta perfezionatasi la vendita del veicolo oggetto del finanziamento – avrebbe dovuto essere restituito dal cliente alla finanziaria in rate mensili (cfr. condizioni generali allegate sub doc. 6 prod. opposta).
Ne consegue che il contratto risulta validamente sottoscritto da tutte le parti contrattuali.
Quanto alla contestata omessa consegna del contratto al cliente, va rilevato che comunque il contratto reca la sottoscrizione del debitore nella parte in cui dichiara e riconosce di “avere ricevuto copia del presente contratto di finanziamento completa e sottoscritta e con le condizioni generali allegate” (v. doc. 6 prod. opposta).
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B., anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 3.12.2019).
L'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto in fase monitoria, attesta che “l'estratto conto fornito per la pratica in oggetto è conforme alle scritture contabili”.
pagina 6 di 11 Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
Il credito dell'opposta è, pertanto, certo, liquido ed esigibile, conseguendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente.
La difesa di parte opponente contesta, altresì, il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., delle clausole contrattuali previste nei contratti di finanziamento per cui è causa, senza tuttavia fornire prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479).
pagina 7 di 11 Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100
c.p.c.).
Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.
Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e
Per_ di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, GU RA e a., C-154/15, C-307/15 e
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_3
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_4 Controparte_6
In ogni caso, come rilevato da questo Giudice con ordinanza del 24.10.2024, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, in virtù dei poteri officiosi assegnati al Decidente nel controllo sull'abusività delle clausole nei contratti con il consumatore, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Invero, il contratto in esame prevedeva il versamento di un anticipo di € 8.800,00 oltre spese ed IVA e successive n. 72 rate di € 241,48 cadauno oltre IVA con TAN pari a 8.99%.
pagina 8 di 11 Ebbene, in tale contratto non si ravvisano clausole abusive e/o vessatorie come individuate nell'art. 33 del Codice del Consumo e sanzionate nella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
9479/2023.
Non vi sono, nei documenti contrattuali allegati, pattuizioni che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L'opponente, a fronte della stipulazione del contratto di finanziamento, ha difatti potuto ottenere il veicolo impegnandosi al pagamento di n. 72 rate mensili di € 278,98 cadauno oltre IVA con CP_9
TAN pari a 8.99%.
Il contratto, poi, prevedeva all'art. 14, che « La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in
Roma. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Roma. Nelle contestazioni in cui la sia attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Roma, CP_2
sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo)»: nel caso in esame, il Tribunale oggi adito, come innanzi dedotto, coincide con quello del consumatore;
non contempla, in alcun modo, clausole limitative della responsabilità della o altre di natura abusiva;
CP_10
il tasso di interesse nominale annuo fisso del 8,99% (cfr. doc. 7); il tasso di interesse di mora veniva computato «sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge
108/96. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche sui tassi sono disponibili sui siti RCI (cfr. art. 11 doc. 6 condizioni generali); il CP_2
tasso soglia usura era pari al 16,05% e dunque il tasso convenzionale come pure quello di mora risulta essere al di sotto del tasso soglia usura.
Le clausole contrattuali venivano, quindi, accettate ed approvate specificatamente ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Inoltre, dall'analisi complessiva delle pattuizioni contenute nei contratti innanzi citati è evidente come alcuno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi né è derivato al debitore contraente siccome, a tacer d'altro, ha ottenuto un veicolo – solo a seguito del finanziamento concesso dalla Banca cedente - impegnandosi al pagamento di n. 72 rate mensili di € 241,48 cadauno oltre IVA ad un tasso estremamente vantaggioso a fronte di un tasso soglia usura del 16,05% (cfr. doc. 8).
Quanto, infine, all'eccezione di anatocismo per applicazione della tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” previsto per il finanziamento sopra indicato, essa è da ritenersi parimente infondata.
Il piano di ammortamento “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi pagina 9 di 11 (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.
Ebbene, la giurisprudenza largamente maggioritaria, al cui orientamento anche questo Tribunale ha sempre inteso conformarsi, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, proprio perché gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. Un tale piano, pertanto, non determina alcun effetto anatocistico: cfr. Trib. Roma sez. XVII, 06.11.2020, n. 15551; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112;
Trib. Siena, 29.07.2019, n. 824, ove si legge che “Il c.d. ammortamento alla "francese" non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
Va segnalato come sulla questione dell'effetto anatocistico e dell'onerosità occulta e, quindi, della pretesa indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, in conseguenza dell'adozione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime finanziario dell'interesse composto, sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29/05/2024,
n. 15130). In particolare, la Cassazione ha espressamente escluso che dall'ammortamento “alla francese” possa derivare alcun effetto anatocistico, riconoscendo che tale regime di capitalizzazione degli interessi non determina un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, né una maggiore voce di costo o prezzo o esborso incidenti sul TAN o sul TAEG, costituendo, piuttosto, “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità. La stessa assume, quindi, carattere esplorativo, atteso che mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con pagina 10 di 11 tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020);
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10568/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2969/2023 del 24.07.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
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