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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Es. 1404/2020
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Canicattini Bagni, Via Marconi n. 66, C.F._1 presso lo studio dell'avv. LOMBARDO DARIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo.
Il Giudice, letti gli atti del procedimento, ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. e l. 10.5.1976 n. 346, depositato in data 17 marzo 2020, chiedeva dichiararsi il pieno ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta Parte_1
usucapione sull'immobile sito in territorio di Canicattini Bagni, contrada “Scocciacoppoli”, riportato nel N.C.T. alla partita a pagina 494 foglio 12, particella 143.
Esponeva:
- che alla morte del padre deceduto il 04/01/1975, aveva ereditato, Persona_1
unitamente ai suoi fratelli germani , e Parte_2 CP_1 Persona_2
la quota indivisa di 1/6 dello stacco di terreno sopra descritto;
- che sin dalla data di apertura della successione gode e possiede ininterrottamente uti dominus ed in via esclusiva, pubblicamente e pacificamente, non solo le quote indivise degli altri coeredi, ma anche le restanti quote indivise, appartenenti agli altri intestatari del predetto immobile, risultanti dalla relativa visura catastale.
1 Disposta la notifica agli interessati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, nonché l'affissione dell'istanza, previo parere del P.M., nell'albo del Comune di Canicattini Bagni, i convenuti, evocati in giudizio, non si costituivano.
Prodotta documentazione, acquisite dichiarazioni testimoniali, il giudice rinviava per la decisione e, all'udienza del 19 marzo 2025, riservava la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
L'istante ha esposto di avere sempre posseduto in modo continuativo, esclusivo, pacifico e pubblico l'intera estensione dei fondi meglio descritto in premessa sin dal 1975, provvedendo a coltivarlo e seminarlo, impiantando a proprie spese alberi di ulivo, limoni e un vigneto di cui ne ha fatto propri tutti i frutti;
inoltre, di avere apportato notevoli migliorie al terreno predetto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, provvedendo alla costruzione di una cisterna per la raccolta delle acque, recintando tutta la proprietà e apposto un cancello di ingresso, di cui è il solo a possedere le chiavi per l'apertura.
Quanto esposto è stato confermato nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha inteso resistere alla proposta domanda rimanendo contumace nel presente giudizio.
Tanto premesso, appaiono pienamente integrati i presupposti richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. e
L. 1976 n. 346 in presenza di un possesso continuato sin dal 1975 del fondo sopra descritto, nonchè pacifico, pubblico, non interrotto e con l'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Parte ricorrente ha dimostrato l'autonomo godimento del bene ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo;
ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso del fondo nella sua interezza in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
La domanda va, quindi, accolta e va dichiarato l'avvenuto acquisto da parte del ricorrente del fondo in questione per intervenuta usucapione alla data del ricorso.
2 Si dispone che tale decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Canicattini Bagni e del Tribunale di Siracusa e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale.
Si avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.
Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia e della mancata opposizione dei resistenti, per non onerare questi ultimi delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando:
1. dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c. e art. 3 della legge 10 maggio
1976 n. 346, con decreto, acquisita da , generalizzato innanzi, la Parte_1
piena, esclusiva e libera proprietà dell'immobile sito in territorio di Canicattini
Bagni, contrada “Scocciacoppoli”, riportato nel N.C.T. alla partita a pagina 494 foglio 12, particella 143;
2. per l'effetto, autorizza l'UTE competente ad effettuare le variazioni a favore dell'istante.
3. ordina la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari di Siracusa, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4. dispone che il presente decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Canicattini Bagni e presso il Tribunale di Siracusa e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale;
5. avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.;
6. nulla dispone per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14/04/2025
Il Giudice dott. Domenico Stilo
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Canicattini Bagni, Via Marconi n. 66, C.F._1 presso lo studio dell'avv. LOMBARDO DARIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo.
Il Giudice, letti gli atti del procedimento, ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. e l. 10.5.1976 n. 346, depositato in data 17 marzo 2020, chiedeva dichiararsi il pieno ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta Parte_1
usucapione sull'immobile sito in territorio di Canicattini Bagni, contrada “Scocciacoppoli”, riportato nel N.C.T. alla partita a pagina 494 foglio 12, particella 143.
Esponeva:
- che alla morte del padre deceduto il 04/01/1975, aveva ereditato, Persona_1
unitamente ai suoi fratelli germani , e Parte_2 CP_1 Persona_2
la quota indivisa di 1/6 dello stacco di terreno sopra descritto;
- che sin dalla data di apertura della successione gode e possiede ininterrottamente uti dominus ed in via esclusiva, pubblicamente e pacificamente, non solo le quote indivise degli altri coeredi, ma anche le restanti quote indivise, appartenenti agli altri intestatari del predetto immobile, risultanti dalla relativa visura catastale.
1 Disposta la notifica agli interessati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, nonché l'affissione dell'istanza, previo parere del P.M., nell'albo del Comune di Canicattini Bagni, i convenuti, evocati in giudizio, non si costituivano.
Prodotta documentazione, acquisite dichiarazioni testimoniali, il giudice rinviava per la decisione e, all'udienza del 19 marzo 2025, riservava la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
L'istante ha esposto di avere sempre posseduto in modo continuativo, esclusivo, pacifico e pubblico l'intera estensione dei fondi meglio descritto in premessa sin dal 1975, provvedendo a coltivarlo e seminarlo, impiantando a proprie spese alberi di ulivo, limoni e un vigneto di cui ne ha fatto propri tutti i frutti;
inoltre, di avere apportato notevoli migliorie al terreno predetto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, provvedendo alla costruzione di una cisterna per la raccolta delle acque, recintando tutta la proprietà e apposto un cancello di ingresso, di cui è il solo a possedere le chiavi per l'apertura.
Quanto esposto è stato confermato nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha inteso resistere alla proposta domanda rimanendo contumace nel presente giudizio.
Tanto premesso, appaiono pienamente integrati i presupposti richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. e
L. 1976 n. 346 in presenza di un possesso continuato sin dal 1975 del fondo sopra descritto, nonchè pacifico, pubblico, non interrotto e con l'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Parte ricorrente ha dimostrato l'autonomo godimento del bene ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo;
ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso del fondo nella sua interezza in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
La domanda va, quindi, accolta e va dichiarato l'avvenuto acquisto da parte del ricorrente del fondo in questione per intervenuta usucapione alla data del ricorso.
2 Si dispone che tale decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Canicattini Bagni e del Tribunale di Siracusa e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale.
Si avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.
Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia e della mancata opposizione dei resistenti, per non onerare questi ultimi delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando:
1. dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c. e art. 3 della legge 10 maggio
1976 n. 346, con decreto, acquisita da , generalizzato innanzi, la Parte_1
piena, esclusiva e libera proprietà dell'immobile sito in territorio di Canicattini
Bagni, contrada “Scocciacoppoli”, riportato nel N.C.T. alla partita a pagina 494 foglio 12, particella 143;
2. per l'effetto, autorizza l'UTE competente ad effettuare le variazioni a favore dell'istante.
3. ordina la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari di Siracusa, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4. dispone che il presente decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Canicattini Bagni e presso il Tribunale di Siracusa e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale;
5. avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.;
6. nulla dispone per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14/04/2025
Il Giudice dott. Domenico Stilo
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