Articolo 9 della Legge 12 maggio 1950, n. 348
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 giugno 1950
Art. 9.
L'art. 18 della legge e' sostituito dal seguente:
"Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.
"Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente: lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo;
lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo;
lire 1800 per il legname".
Entrata in vigore il 22 giugno 1950