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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa n R.G.1070/2024, promossa da: nato a [...] il [...], residente a [...]
Trento n. 5/b, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Fiore per procura C.F._1 notificata unitamente all'atto introduttivo
-attore in opposizione -
Contro
nata a [...] il [...], CF , e Controparte_1 C.F._2 [...]
nato a [...], [...], C.F. residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Deborah Napodano in virtù di delega acclusa all'atto di precetto 05.03.2024
-parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI per parte attrice
“voglia l'ecc.mo Giudice del Tribunale di Ivrea, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che i sig.ri e non hanno diritto di procedere ad Controparte_1 Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti del sig. per i motivi esposti in atti e comunque Parte_1 dichiarare inefficace l'atto di precetto da essi notificato;
condannare entrambi i creditori istanti, ovvero uno solo di essi, al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. per le ragioni indicate in atti nonché per il caso di opposizione alla domanda attorea.
In ogni caso con vittoria di spese di causa.”
per parte convenuta Voglia l'On.le Tribunale adito, contraiis reiectis, così decidere e provvedere:
Dato atto che il signor ha provveduto al pagamento di euro 6.000 limitatamente a Parte_1 favore del figlio successivamente alla notifica dell'atto di precetto, come dichiarato al punto CP_2
d) della citazione avversaria.
Dato atto che, il signor non ha provveduto a quanto disposto in sede di sentenza Parte_1
n. 925/2023 del 02.11.2023 e così, al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1
6.000, rendendosi inadempiente attraverso condotte contrarie alla buona fede del debitore.
Dato atto che giurisprudenza costante ritiene che, il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto - peraltro nel caso di specie avvenuta dopo la notifica del precetto, e dunque non erronea neppur inizialmente, ma solo successivamente e parzialmente – bensì con l'inefficacia parziale per la sola somma eccedente, nel caso in esame euro 6.000, restando valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In via principale,
- Accertare e così Disporre efficace l'atto di precetto notificato, per la sola somma eccedente, ritenendolo valido ed efficace per la differenza di euro 6.000 dovuta alla alla data Controparte_1 di notifica del medesimo atto e rimodulare i compensi del precetto secondo la minor somma adeguata alle T.F. e così, Rigettare le domande dell'instante nello specifico di rigetto ed Parte_1 inefficacia totale, nullità del precetto, compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c, ultronea e infondata, nonché irriverente per le condotte da questi tenute, con ogni conseguenza di legge, e condanna di parte avversa all'art. 96 c.p.c, per non avere liquidato il giusto e dovuto nei tempi della pronunciata sentenza, alla signora CP_1
Dato atto peraltro che, in data 10.10.2024, il Giudice dell'esecuzione mobiliare, R.G.n. 1039/2024, prendeva atto del provvedimento del dott. con il quale sospendeva la provvisoria Per_1 esecutività del decreto ingiuntivo n. 1321/2023, su cui si fondava l'esecuzione, e dichiarava in tale udienza, la sospensione della presente procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Il G.E., precisava, che le parti interessate, cessata la causa di sospensione, dovevano riassumere il processo, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., entro 6 mesi ( all. doc. ).
Con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Con osservanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha promosso opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 25/03/24, unitamente al titolo esecutivo, ad istanza dei sig.ri e – rispettivamente sua moglie e suo figlio – con cui gli Controparte_1 Controparte_2 veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.821,90 deducendo l'erroneità del precetto e della somma portata ad esecuzione in ragione sia dell'occorso pregresso pagamento di
Euro 6.000,00 effettuato nei riguardi del figlio con consegna dell'assegno in data 14.03.2025, sia tenuto conto del fatto che l'atto di precetto notificato all' opponente intimava a quest'ultimo di pagare la complessiva somma capitale di € 12.000,00, come se rispettivamente moglie e figlio fossero concreditori solidali di una stessa obbligazione;
circostanza non ricorrente dal momento che le obbligazioni scaturenti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea erano, invece, distinte e valevano ad integrare separati crediti in capo alla sig.ra ed al sig. CP_1 Controparte_2
Parte opponente ha dedotto, inoltre, l'erroneità del precetto in relazione al credito della sig.ra ritenuto non è esigibile, essendo stato pignorato nelle more dalla sig.ra Controparte_1 [...]
, quale titolare della ditta Edildesign, a fronte di un credito di importo ben maggiore Persona_2 nei confronti della sig.ra e ha contestato, altresì la quantificazione delle spese legali del CP_1 precetto;
indicate come doppie rispetto ai compensi ordinari previsti dal DM 55/2014 s.m.i.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.06.2024 si sono costituiti in giudizio CP_1
evidenziando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo il
[...] Controparte_2 rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 16.10.2024 le parti hanno concordemente chiesto fissarsi udienza di rimessione in decisione e la causa perviene, oggi, in decisione previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il precetto notificato in data 25/03/24, unitamente al titolo esecutivo, ad istanza dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
Il titolo giudiziale posto a fondamento della menzionata decisione è rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea 925/2023 del 02.11.2023 a conclusione del processo penale svoltosi a carico dell'opponente ed esitato in condanna, ai fini che qui direttamente rilevano, di una provvisionale per i danni da reato riconosciuti, di Euro 12.000,00 ovvero 6.000,00 a favore della sig.ra e 6.000,00 a favore del sig. Controparte_1 Controparte_2
Ciò posto l'opposizione promossa è nel complesso fondata, salve le precisazioni che seguiranno.
In relazione alla prima doglianza, ovvero alla documentata circostanza di un pregresso pagamento prima dell'emissione dell'atto di precetto, giova rilevare che trattasi non già di pagamento ma di un titolo di credito consegnato al difensore della parte convenuta opposta i giorni seguenti in cui è stato portato in notifica l'atto di precetto.
In ogni caso, verificato il pagamento effettivo, parte opposta ha chiesto nelle conclusioni di cui alla presente causa di dare atto dell'avvenuto pagamento rideterminando l'importo portato a precetto, defalcata la somma di Euro 6.000,00 già corrisposta a favore del figlio Controparte_2 D'altra parte, l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (si tratta di consolidato orientamento della
Suprema Corte, per il quale tra le più recenti vd. Cass. Civ. n. 5515/2008; 2160/2013).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali su esposti, l'intimazione è da considerare parzialmente inefficace limitatamente alle somme non dovute.
Assume, tuttavia, dirimente rilievo la circostanza della parallela procedura di pignoramento presso terzi (la cui notifica nei riguardi di è del 13.03.2024) ove l'opponente ha subito un Parte_1 pignoramento per conto dalla sig.ra , quale titolare della ditta Edildesign, Persona_2 pignoramento promosso avverso la sig.ra Controparte_1
Ed infatti è d'obbligo evidenziare come con la dichiarazione del terzo (valevole come dichiarazione confessoria) l'opponente ha vincolato la somma di Euro 6.000,00 a favore dell'opposta. Si rileva che il procedimento di esecuzione deve essere definito ma nelle more tale provvedimento- ovvero la dichiarazione del terzo- ha carattere assorbente. Non avrebbe senso, infatti, confermare il precetto -anche in parte qua solo per la moglie consentendo la duplicazione Controparte_1 dell'esecuzione, prescindendo dalla dichiarazione del terzo (odierno opponente) il quale si è dichiarato debitore e vincolato a tale somma.
Come è noto, la dichiarazione del terzo finalizzata al perfezionamento del vincolo imposto dal pignoramento alle somme dovute dal debitor debitoris, completa la fattispecie complessa dell'atto di pignoramento presso terzi con l'esatta indicazione delle somme di denaro o delle cose sottoposte ad esecuzione.
L'opinione prevalente in giurisprudenza ritiene la dichiarazione del terzo qualificabile in termini di confessione e vi ricollega una vera e propria efficacia preclusiva, consentendo al terzo di rimettere in discussione l'esistenza del credito riconosciuto, ma solo previa impugnativa della dichiarazione in quanto viziata da violenza o errore di fatto. Con la dichiarazione resa il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
deve altresì indicare l'esistenza di precedenti sequestri o pignoramenti eseguiti presso di lui, le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato, eventuali controcrediti che vanta o dichiara di vantare nei confronti dell'esecutato, gli accantonamenti eseguiti in caso di pignoramento ai danni di un lavoratore (art. 547, comma 1 e 2, c.p.c.).
Nel caso di specie tenuto conto della dichiarazione resa, non è possibile confermare il precetto per la minor somma di Euro 6.000,00, la somma è inesigibile tenuto conto del vincolo imposto dalla dichiarazione del terzo.
Le altre questioni prospettate nell'opposizione rimangono assorbite. Per inciso si rileva che l'eccezione relativa alla profilata nullità del precetto avendo le parti scelto di agire con un unico precetto, in forza della stessa sentenza, non avrebbe avuto riscontro positivo.
Per dare conto della enunciata conclusione, occorre muovere dalla peculiare efficacia precettiva della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, ovvero, più precisamente, dal provvedimento con cui quest'ultimo, accertata la responsabilità penale dell'imputato, pronuncia a suo carico condanna generica al risarcimento del danno e contestualmente assegna alla parte civile una somma di denaro da imputarsi nella liquidazione definitiva del pregiudizio subito.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la caratteristica di siffatto provvedimento (del tutto singolare, sino a rappresentare un vero e proprio unicum nel nostro ordinamento) è la provvisorietà.
Si suol dire che la mancata previsione di uno specifico rimedio impugnatorio (o comunque di riesame o controllo) sottoposto a termini decadenziali di proposizione rende il provvedimento di condanna provvisionale insuscettibile di passare in cosa giudicata e non impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. pen., sentenza n. 44859 del 17/10/2019).
L'illustrata premessa evidenzia come la questione oggetto di opposizione (ovvero l'individuazione dei soggetti abilitati alla coattiva attuazione della provvisionale in danno dell'opponente) si risolva, in un'attività di esegesi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma (per sua natura) sempre non definitivo.
Ciò posto, nel caso di specie, non si sarebbe ravvisata la denunciata nullità del precetto atteso che la sentenza di condanna ha riconosciuto la provvisionale a carico delle parti civili (unitariamente considerate) salvo precisare l'importo riconosciuto a ciascuna di esse.
Parimenti non significativa sarebbe stata la doglianza relativa alle spese di precetto, le quali seppur con importo prossimi ai massimi, rientrano nei limiti tabellarmente riconosciuti dal D.M.
55/2014 s.m.i. (con il relativo aumento del 30% per aver rappresentato due parti).
In ultimo, non si ravvisano gli estremi, infine, per la condanna alla lite temeraria, condanna richiesta ex art. 96 III co. c.p.c., atteso che non vi consta che la parte abbia resistito e/o agito in giudizio con dolo e/o colpa grave, facendo valere nel limite dell'apporto defensionale le tesi poste a fondamento del radicato giudizio.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità del caso di specie, devono essere integralmente compensate.
D'altra parte, la notifica del precetto è avvenuta prima (il precetto è stato portato in notifica precedentemente) della consegna dell'assegno alla parte (sebbene vi sia stata una mail del difensore di preavviso, ma tale circostanza di per sé non avrebbe rappresentato una garanzia sulla copertura dell'assegno di Euro 6.000,00 e di bontà del relativo pagamento). Inoltre, in relazione all'eccezione di inesigibilità della somma dovuta all'opposta giova evidenziare Controparte_1 che parte opposta non avrebbe mai potuto conoscere del pignoramento presso terzi portato in notifica comunque successivamente all'atto di precetto, come del pari la dichiarazione del terzo
(opponente) comunque resa successivamente (dichiarazione del 17.04.2024).
In ultimo, le altre eccezioni sollevate dall'opponente sarebbero risultate comunque non fondate, e per tali ragioni si stima congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. R.G.1070/2024, così provvede: in accoglimento dell'opposizione promossa
DICHIARA che i sig.ri e non hanno diritto di procedere ad Controparte_1 Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti del sig. e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 25.03.2024;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
RESPINGE e/o DICHIARA assorbite le altre domande formulate dalle parti.
Così deciso in Ivrea, il 11.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)