Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 5
Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.
Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che aveva correttamente ritenuto marchio d'insieme quello figurativo, contenente uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni "Sudtirol" e "Alto Adige" racchiuse in un cerchio).
L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirol.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirol-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale.
La circostanza che la sentenza sia stata decisa dal giudice durante il periodo feriale non comporta alcuna conseguenza, in quanto il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto.
Commentari • 6
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di Franco Caroleo e Riccardo Ionta “Alla tavola rotonda bisognerà anche invitare uno storico dell'arte per fargli dire quale influenza può avere avuto il barocco sulla nostra psicologia. In Italia infatti la linea più breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete di arabeschi”. L'articolo, in continuità con i due precedenti scritti apparsi su Giustizia Insieme, esamina la nuova disposizione dell'art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (di conversione al d.l. “Rilancio”) relativa alla disciplina della trattazione scritta. Lo scritto evidenzia le criticità dell'ennesima norma e propone delle soluzioni alle principali questioni in una cornice teorica che riguarda i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 24620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24620 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
24663/10 CONTRIBUTO UNIFICATO 2402071 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA многовые IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Помил я LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 30632/2005 PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 1931/2006 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 4 C - Presidente Rep. 2 Dott. CORRADO CARNEVALE Consigliere Ud. 20/10/2010 Dott. ALDO CECCHERINI PU Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Rel. Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30632-2005 proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE (c.f./P.I. Presidente della00390090215), in persona del Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UBERTAZZI LUIGI CARLO, VON GUGGENBERG • 2010 יח . RENATE, LARCHER MARIA, giusta procura in calce al 1980 ་ ་ ricorso;
- ricorrente contro hji οι μίν Lii - INTERNET CONSULTING S.R.L.; intimata sul ricorso 1931-2006 proposto da: INTERNET CONSULTING S.R.L. (C.F./P.I. 00760750216), in persona del legale rappresentante pro tempore, CIRCONVALLAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA, CLODIA 29, presso l'avvocato PICCINI BARBARA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIORI LUCIANO ANDREA, giusta aprocura margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
intimata avversO la sentenza 108/2005 della SEZ. DIST. n. DI BOLZANO CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 04/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
1'Avvocato COSTA che ha udito, per la ricorrente, 1 chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente udito, per la aj 1'Avvocato PICCINI che ha chiesto il incidentale, |. ap D i. rigetto del ricorso accoglimento principale, del -ו ח - יװ י hil h pl பப் ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona Generale Dott. PIERFELICE il rigetto del ricorso incidentale. del Sostituto Procuratore PRATIS che ha concluso per principale e di quello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3/8/1999, la Provincia Autonoma di Bolzano conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, la Internet Consulting s.r.
1. per sentir inibire alla convenuta l'uso dei nomi di dominio "Suedtirol.com" e "Alto- Adige.com" sulla rete internet, condannare la stessa al pagamento di un importo di euro 516,46 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria, ed ordinare, a spese della convenuta, la pubblicazione della sentenza su quattro giornali a diffusione nazionale, con vittoria di spese. A sostegno della domanda assumeva l'illiceità dell'uso dei citati nomi a dominio da parte della società convenuta, costituiti esclusivamente da denominazioni geografiche, in quanto lesivi di alcuni marchi collettivi registrati da essa Provincia, il cui fulcro era costituito dalle denominazioni “Südtirol” e “Alto Adige”, nonché di un segno distintivo sui generis assimilabile alla tipologia dei marchi collettivi, e precisamente del “marchio di tutela” previsto dalla 1. prov. Bolzano 10/11/1976 n. 44. Assumeva la violazione del principio di correttezza professionale sancito dall'art. 2, comma 4, r.d. 21/6/1 942, n. 929 (1.m.), per aver la convenuta usato la denominazione geografica, che designava la provenienza dei prodotti e servizi tutelati dal marchio collettivo della Provincia, in spregio alle regole predisposte dalla naming authority italiana, secondo cui i nomi geografici non potevano costituire gli unici elementi della denominazione dell'indirizzo di rete. Deduceva altresì che i nomi di dominio usati dalla convenuta violavano sia le denominazioni ufficiali "Autonome Provinz Bozen-Südtirol" e "Provincia Autonoma di Bolzano -Alto Adige” (costituendone le parole “Südtirol” e “Alto Adige" il cuore), sia le denominazioni di fatto comunemente attribuite ad esso ente provinciale. Costituendosi in giudizio, la società convenuta eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, essendo essa mera utilizzatrice e non titolare del sito web identificato dai due nomi di dominio ex adverso censurati. In via di eccezione riconvenzionale deduceva la nullità dei marchi collettivi fatti valere dalla Provincia, non rientrando quest'ultima nel novero dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, 1.m., e sosteneva di conseguenza che la controversia a norma dell'art. 50 bis c.p.c., andava rimessa al Tribunale di Bolzano, sede principale, in composizione collegiale. Nel merito negava la violazione di tali marchi collettivi, costituiti da un insieme grafico di parole e segni, e non dalle sole diciture "Alto Adige" o "Südtirol". Affermava, poi, la piena osservanza, in occasione della registrazione dei nomi di dominio in questione, avvenuta nel 1996, delle regole all'uopo dettate dalla naming authorithy statunitense per il Top-Level-Domain (TLD) .com, e contestava - l'applicabità a tale TLD delle regole dettate dalla naming authority SH! italiana per il diverso TLD it. , comunque non assurgenti a norme ■ - 三. uh, OE - D giuridiche. Negava qualsiasi pericolo di confusione dei propri siti web con quelli dell'ente territoriale, istituzionalmente svolgente attività diversa da quella esercitata da essa convenuta, di natura prettamente imprenditoriale, costituita dall'offerta di servizi pubblicitari online in prevalenza nel settore turistico. Contestava, infine, qualsiasi violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c., esprimendo le parole "Alto-Adige” o “Südtirol” una mera realtà geografica senza costituire la denominazione ufficiale dell'ente provinciale. Chiedeva dunque il rigetto di ogni avversaria domanda, con vittoria di spese. In comparsa conclusionale, rilevava che la Provincia nelle proprie conclusioni si sarebbe limitata a richiedere l'inibitoria ex art. 63 1.m. e avrebbe omesso di formulare un petitum di merito. Acquisite le prove documentali offerte dalle parti, l'adito Tribunale con sentenza n. 66/2003 rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la domanda d'inibitoria all'uso dei nomi di dominio a tutela dei marchi e delle denominazioni dell'attrice fosse stata diretta correttamente nei confronti dell'utilizzatrice dei nomi di dominio in contestazione. Affermava la legittimazione della Provincia ad essere titolare di marchi collettivi, ex artt. 22, comma 3, e 2, comma 5, 1.m., respingendo di conseguenza l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta, ma riteneva che l'ambito oggettivo dei marchi collettivi, nazionali ed internazionali, brevettati dalla Provincia, non si estendesse ai servizi pubblicitari online costituenti l'oggetto dell'attività d'impresa della convenuta, e fosse limitato alle categorie di prodotti tassativamente elencate nei brevetti registrati. Escludeva l'applicabilità dell'art. 1, comma 1, lett. c), 1.m. ai marchi collettivi, ritenendola limitata ai marchi individuali d'impresa, e rilevava comunque la mancanza di prova del requisito della rinomanza dei marchi brevettati dalla Provincia. Respingeva anche l'azione esperita a tutela del nome ex art. 7 c.c., ritenendo che le parole "Alto-Adige" o "Südtirol" secondo il sentire comune costituissero mere indicazioni geografiche e non equivalessero, isolatamente prese, alle denominazioni dell'ente territoriale nelle due lingue ufficiali, italiana e tedesca. Escludeva, in tale contesto, che l'attrice avesse fornito la prova di un pregiudizio economico e/o morale, per gli effetti di cui al citato art. 7 c.c. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti. Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente Provincia, deducendo i seguenti motivi: a) la nullità dell'impugnata sentenza per : essere stata deliberata il 30/8/2003 e depositata 1° 1/9/2003, e dunque in periodo di sospensione feriale;
b) l'omessa pronuncia sull'azione per : violazione del "marchio di tutela" previsto dalla 1. prov. n. 44/1976, protetto anche a prescindere ed in assenza di una sua registrazione;
c) l'omessa pronuncia sull'azione esperita a tutela della denominazione di .. . - M fatto della Provincia, comunemente costituita dalle espressioni “Alto- Adige" o "Sudtirol”; d) l'erroneo rigetto dell'azione proposta a tutela dei marchi collettivi registrati dalla Provincia, in quanto da un'interpretazione corretta dei documenti al riguardo esibiti e dal comportamento della Provincia anteriore alla registrazione era deducibile in modo univoco l'estensione dell'ambito oggettivo di tutela anche ai servizi turistici, in subordine da ritenersi comunque affini per gli effetti dell'art. 1, comma 1, left. b), 1.m., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice applicabile non solo ai marchi individuali d'impresa, ma anche ai marchi collettivi;
e) la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), l.m. sotto il profilo che i marchi registrati dalla Provincia dovevano qualificarsi in ogni caso come marchi rinomati, con conseguente estensione del relativo ambito di tutela anche a prodotti e servizi non affini;
f) l'erroneo rigetto dell'azione proposta da essa appellante ex art. 7 c.c. a tutela della propria denominazione ufficiale, nonché, qualora il rigetto “...di tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta... “, statuito nella parte dispositiva, dovesse riferirsi anche all'azione esperita a tutela della propria denominazione di fatto, il relativo difetto assoluto di motivazione. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento - + delle domande proposte in prime cure . Costituendosi in giudizio, la società appellata contestava la fondatezza b dell'appello chiedendone il rigetto con rifusione di spese. Ribadiva inoltre che l'appellante non aveva proposto rituali domande di merito e si era limitata a formulare richieste inibitorie di natura cautelare ex art. 63 1.m., eccepiva la tardività della pretesa fatta valere ex art. 1, comma 1, lett. c), 1.m., in quanto per la prima volta introdotta nella memoria di replica (alla comparsa conclusionale) del 30/1/2003, e riproponeva espressamente anche le altre eccezioni sollevate da essa appellata in prime cure e non accolte dal Tribunale, di difetto della propria legittimazione passiva,di nullità del marchio collettivo registrato dalla Provincia e di carenza della relativa funzione di controllo qualitativo. Proponeva, infine, appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite, disposta erroneamente nonostante la soccombenza totale della Provincia. Svolta attività istruttoria, la Corte d'appello di Trento sez dist Bolzano, respingeva entrambi gli appelli. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la provincia autonoma di Bolzano sulla base di cinque motivi ,cui resiste con controricorso la Internet consulting srl che propone altresì ricorso incidentale, affidato a cinque motivi di cui i primi quattro condizionati.. 15. Entrambe le parti hanno depositato memorie. - " - Motivi della decisione. י— 0 -ישיר 1811 IP.
4- Con il primo motivo di ricorso principale la Provincia di Bolzano assume che la legge provinciale di Bolzano nr. 44/76 istituisce un marchio di qualità che si estende anche ai servizi relativi al turismo e che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere il contrario interpretando in modo non corretto la legge provinciale sul punto. Con il secondo motivo deduce che indipendentemente dalla loro , registrazione ai sensi della normativa nazionale, i marchi da essa utilizzati sarebbero comunque tutelati dalle norme in materia di disciplina generale del marchi e di concorrenza sleale .. Secondo la ricorrente la tutela in questione competerebbe loro in quanto marchi collettivi di fatto e la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non configurabile nel nostro ordinamento la figura del marchio collettivo di fatto. Con il terzo motivo si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto che le parole “Alto Adige “e “Sudtirol non costituissero il nucleo essenziale delle sue denominazioni ufficiali ma evocassero solo dei luoghi geografici. Con il quarto motivo deduce che la sentenza di primo grado, siccome emanata durante il periodo feriale, era nulla ex art. 298 c.p.c. e che, quindi, la Carte d'Appello avrebbe errato nel non aver dichiarato tale nullità, non avendo a suo tempo l'appellante Provincia prospettato una violazione del diritto di difesa ma delle regole relative agli atti non MONO legittimamente compiuti in periodo feriale. Con il quinto motivo si duole del fatto che la Carte d'Appello abbia ritenuto tardiva e inammissibile la produzione dei documenti da lei operata nel giudizio d'appello. La Internet Consulting, con il primo motivo di ricorso incidentale, si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia dichiarato inammissibile la domanda attrice unicamente di carattere cautelare e priva di domande di merito. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la Provincia di Bolzano, in quanto ente pubblico, potesse divenire titolare di un marchio collettivo. Con il terzo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto che il domain name sia assimilabile ai marchi e possa, quindi, sussistere un conflitto tra i domain name ei marchi registrati. Con il quarto motivo deduce che la Corte d'appello non poteva pronunciarsi sulle domande di tutela ex art 1 comma 1 lett c) l.me su quella ai sensi dell'art 7 c.c. in quanto la prima era domanda nuova e sulla seconda si era formato il giudicato . Con il quinto motivo si duole della compensazione delle spese. I ricorsi vanno riuniti ex art 335 cpc. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto che la legge marchi di cui al r.d. 929/42 fosse applicabile, ratione temporis, - = ▪ י-- - anche ai nomi a dominio. Tale affermazione costituisce oggetto di censura da parte del terzo motivo del ricorso incidentale condizionato e pertanto, dovrebbe essere suscettibile di esame solo a seguito dell'accoglimento del ricorso principale. Tuttavia, la questione posta, concernendo quale sia la norma applicabile al caso di specie, rientra nell'ambito del principio iura novit curia di cui all'art 113 cpc. La vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto, infatti, rientra nella scienza ufficiale del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse all'epoca del fatto effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato. ( Cass 17692/09; Cass 12562/02) Tanto premesso, la Corte ritiene corretta la decisione sul punto del giudice di secondo grado. E' appena il caso di rilevare che nel senso della applicabilità della legge marchi ai nomi a dominio nel periodo anteriore alla entrata del codice della proprietà industriale si era pronunciata la grande maggioranza dei giudici di merito e della migliore dottrina. E' risultata,infatti, del tutto minoritaria la tesi secondo cui, essendo dei nomi a dominio dei semplici indirizzi elettronici aventi la funzione di consentire a chiunque di raggiungere una determinata pagina web presente · T-་་་་་་་"་,·“་ in rete e volti quindi non già ad identificare il soggetto ( imprenditore o meno) titolare del sito ma solo un gruppo di oggetti ( prodotti,servizi etc) presenti in rete, rispetto ad essi non poteva porsi alcun problema di violazione dei segni distintivi aziendali. Al contrario, l'opinione maggioritaria ha evidenziato come i nomi a dominio sono gli strumenti attraverso i quali sia possibile accedere nell'ambito di internet ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali consentendo di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, per cui essi rivestono una vera e propria capacità distintiva che non si limita a indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolge,secondo la più recente concezione della natura e della funzione del marchio, un funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore indicendolo all'acquisto. Sotto il profilo strettamente normativo, va osservato che gli art. 13 e 17 1.m riconoscono il principio dell'unitarietà dei segni distintivi per cui la violazione di uno di essi (marchio ditta, denominazione, insegna) è realizzata anche se effettuata tramite la contraffazione o l'utilizzazione abusiva di un segno distintivo diverso come,ad ese mpio, nel caso di usurpazione di marchio a mezzo di una insegna . In tal senso, l'indicazione specifica dei segni distintivi diversi dal marchio contenuta nei citati articoli e, cioè, ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, non può considerarsi a carattere esaustivo ma K esemplificativo tenuto conto in particolare del fatto che l'art 17 comma 1 lett.b) 1.m, laddove si riferisce alla notorietà dei marchi usa l'espressione 66marchio o segno distintivo di prodotti....” senza specificazione alcuna della natura o del tipo del segno distintivo, il che lascia intendere che lo stesso possa essere anche diverso da quelli elencati alla lettera c) del medesimo art 17, comma 1, o all'art 13, comma 1, ove,per l'appunto, si fa riferimento alla ditta, denominazione o ragione sociale e insegna. Deve ulteriormente aggiungersi che l'art 1 bis, comma 1, lett a), laddove stabilisce che i titolari di marchio non possono vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome e del loro indirizzo purchè l'uso non sia in funzione di marchio ma solo descrittiva, implicitamente lascia desumere che anche l'indirizzo può costituire marchio qualora ne ricorrano i presupposti e tale fattispecie appare di frequente ricorrenza nel caso dei nomi a dominio. Tutto ciò lascia intendere che già la legge marchi,a seguito della riforma del 1992, prendeva in considerazione segni distintivi atipici che, in quanto tali, erano dunque in grado di confliggere con marchi preesistenti di un diverso titolare. Tale interpretazione normativa ha trovato poi riscontro e conferma nelle disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al d.lgs 30/05 che, oltre a ricomprendere nella proprietà industriale anche quei segni diversi dai marchi non disciplinati direttamente dal codice in questione, варили пр espressamente comprende tra i segni distintivi anche i nomi a dominio. In particolare: l'art 12 ,comma 1, lett c) c.p.i esclude che possano registrarsi come marchi per mancanza di novità quei segni identici o simili a domini aziendali;
l'art 22 c.p.i. esclude che possa adottarsi come dominio aziendale un segno simile all'altrui marchio;
l'art 118, comma 6,c.p.i. stabilisce che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art 22 cpi o in mala fede, possa essere revocata o trasferita dall'autorità di registrazione al richiedente;
l'art 133 c.p.i. prevede l'inibitoria dell'uso del nome di dominio aziendale, Deve dunque concludersi che, se in base alla normativa attualmente vigente non sorgono dubbi di sorta sulla applicabilità delle disposizioni in materia di marchio ai nomi di dominio aziendale, anche nel vigore della precedente legge marchi doveva ritenersi l'applicabilità di quest'ultima ai nomi in questione. Chiarito quanto sopra, occorre, sempre in via preliminare, osservare che la sentenza impugnata ha chiarito che nessuna domanda era stata proposta in ordine alla dichiarazione di nullità dei nomi a dominio aziendale della odierna controricorrente, sotto il profilo che gli stessi erano costituiti da una indicazione della provenienza geografica, e che, pertanto, nessuna pronuncia poteva essere emessa su tale questione, ostando a ciò l'art 112 срс. La questione in esame non costituirà pertanto oggetto di esame neppure - - da parte della presente sentenza non essendovi stata alcuna impugnazione della pronuncia di cui sopra. Venendo all'esame del primo motivo del ricorso principale, se ne rileva l'infondatezza. La Corte d'appello ha,anzitutto,rilevato che la Provincia di Bolzano ha proposto la propria domanda d'inibitoria perché i nomi a dominio registrati dalla Internet Consulting violavano quattro marchi collettivi (due nazionali e due internazionali) da essa Provincia registrati negli anni 1976 e 1977. La sentenza ha rilevato l'infondatezza della domanda anzitutto perché la legge provinciale di Bolzano n. 44/1976 (intitolata “Creazione, introduzione e diffusione di un marchio i tutela per prodotti di qualità dell Alto Adige”), in base alla quale sono stati poi richiesti e registrati i marchi collettivi, prevede un marchio di qualità solo per prodotti e non anche per i servizi relativi al turismo,quali quelli effettuati dalla controricorrente. Inoltre, ha osservato che dall'esame delle domande di registrazione risultava che i marchi registrati della Provincia erano relativi soltanto a prodotti perché le domande non indicavano alcuna classe tra quelle elencate dall'Accordo di Nizza che si riferisse a servizi,essendo fatto riferimento solo alle classi fino alla 33 che si riferiscono ai prodotti, mentre quelle che si riferiscono ai servizi vanno dalla 35 alla 45 . Ha aggiunto poi che l'inciso “nonché materiale turistico di propaganda di qualità controllata", contenuto nei verbali di deposito a descrizione dell'ambito oggettivo coperto dai marchi collettivi de quibus, lungi dall'essere idoneo ad estendere tale ambito oggettivo anche a servizi pubblicitari turistici, non rappresenta altro che una ripetizione della formula legislativa contenuta nell'art. 1, comma 2, 1. prov. 10/11/1976, n. 44 che nella versione italiana testualmente recita: “Il materiale turistico di propaganda di qualità controllata può essere contrassegnato con il marchio ai fini di una migliore introduzione e diffusione dello stesso ..." e che l'inciso citato si limita semplicemente a prevedere che l'etichetta del marchio possa essere applicato al materiale pubblicitario relativo ai prodotti tutelati, e nulla di più. Tale motivazione appare invero del tutto esaustiva e correttamente motivata non solo sotto il profilo logico - giuridico ma anche sotto quello fattuale, essendo basata su una disamina della documentazione prodotta e, in particolare, delle domande di registrazione. Le censure che la Provincia ricorrente muove a tale motivazione sono prive di fondamento. In primo luogo, si contesta una mancata interpretazione sistematica della legge provinciale di Bolzano n. 44/99 ma invero tale censura, per come formulata sulla base di un esame di alcuni articoli della normativa in questione, è priva di rilevanza ai fini del decidere in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ed è, come tale, inammissibile. .......... Quest'ultima, infatti, non ha effettuato alcuna interpretazione generale della normativa in questione e non ha affatto affermato che la legge provinciale 44/99 di Bolzano esclude che ai servizi turistici possa applicarsi il marchio di tutela da esso previsto, essendosi limitata, invece, come già osservato,a constatare che nelle domande di registrazione dei quattro marchi collettivi in funzione dei quali la Provincia ha agito in giudizio veniva riportato il testo dell'art 1 della norma in questione in base al quale il marchio collettivo relativo ai prodotti poteva essere applicato anche sul materiale turistico di propaganda dei prodotti stessi e ciò per confermare l'assunto che le domande di registrazione dei marchi collettivi in esame erano limitate esclusivamente ai prodotti e non ai servizi. Con la seconda censura del primo motivo la Provincia ricorrente sostiene che nelle domande di registrazione si era fatto riferimento anche ai servizi relativi al turismo ed in tal senso fa particolare riferimento alla formulazione letterale della domanda di registrazione del marchio 302374. Anche tale censura si rivela inammissibile sia perché richiede a questa Corte un accertamento in fatto che le è inibito e sia perché si rivela priva di autosufficienza. A tale proposito è noto che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione P della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvioedi accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto non essendo possibile, sollecitare una diversa lettura delle risultanze documentali ad opera della corte di legittimità, senza riportare in modo puntuale ed esauriente il contenuto degli atti asseritamente male o insufficientemente valutati dal giudice di merito. ( ex plurimis Cass 15952/07). Nel caso di specie va osservato che la sentenza impugnata non entra nell'esame del dettaglio della formulazione delle varie domande di registrazione, era pertanto onere della provincia ricorrente, in osservanza del citato principio di autosufficienza, anzitutto dedurre in quale degli scritti difensivi aveva dedotto la doglianza relativa alla erronea interpretazione delle domande di registrazione del marchio collettivo, al fine di consentire a questa Corte di valutare una omissione sotto il profilo motivazionale da parte della sentenza impugnata, ma nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso. In secondo luogo, la ricorrente avrebbe dovuto riportare in modo esaustivo ed integrale il testo della domanda o delle domande di registrazione di marchio collettivo in modo da consentire a questa }: Corte,cui è inibito l'accesso agli atti ed ai documenti della fase di merito,di prendere esatta contezza della consistenza della censura proposta e valutare in proposito. Nel caso di specie,si osserva, in particolare, che la ricorrente riporta parzialmente la domanda di registrazione del marchio collettivo 302374 specificando che la stessa riguardava un marchio che doveva "contraddistinguere i seguenti prodotti/servizi dell'Alto Adige che raggiungono un elevato livello di qualità controllata nonché materiale turistico di propaganda di qualità controllata". La citazione termina qui e non viene riportato il seguito della domanda ove dovrebbe essere contenuta l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio. Questa Corte non è quindi in condizione di esprimere alcuna valutazione. se nella domanda in esame fosse contenuto o meno un riferimento ai servizi turistici. Collegata alla esaminata censura è la successiva ,ove si contesta la sentenza impugnata laddove essa ha rilevato che le classi dell' Accordo di Nizza per le quali veniva chiesta la registrazione del marchio collettivo ( fino al n.33) si riferivano solo a prodotti e non a servizi, deducendosi sostanzialmente che le classi per prodotti e servizi hanno esclusivamente finalità statistiche e fiscali per cui, se,al di là delle classi indicate, il brevetto per il marchio venga chiesto anche per prodotti non compresi nelle classi in questione,comunque la domanda si intende comprensiva anche di detti prodotti e ciò non comporta in ogni caso nullità del brevetto rilasciato. Anche tale censura si rivela, prima ancora che infondata, inammissibile. La pronuncia impugnata si basa sull'accertamento implicito che nelle domande di registrazione non sia stato formulato alcun elenco specifico di prodotti o di servizi ma sia stato fatto esclusivamente riferimento alle classi dell'Accordo di Nizza.In tal senso va interpretato il fatto che la sentenza faccia solo cenno al riferimento contenuto nella domanda alla possibilità di apporre il marchio collettivo sul materiale turistico di propaganda dei prodotti di qualità controllata, con ciò lasciando intendere che oltre a tale riferimento, del tutto inadeguato a far ritenere che la domanda di registrazione si estendesse anche ai servizi, nessun altro cenno in riferimento a questi ultimi si rinveniva nella domanda In altri termini, la Corte d'appello ha individuato, in assenza di ogni diversa indicazione di prodotti o servizi, l'oggetto della privativa richiesta in base alle specificate classi dell'Accordo di Nizza. Le censure mosse a tale motivazione non colgono la ratio decidendi in essa contenuta. Le affermazioni,infatti, secondo cui le classi di prodotti e servizi di cui all'Accordo di Nizza rilevano solo a fini fiscali e statistici e che l'indicazione di prodotti senza riferimento a classi non comporta la nullità, ancorchè parziale, della registrazione, non rilevano nel caso di specie in cui la Corte d'appello ha accertato, in base a quanto già rilevato in ordine alla precedente censura,che nella domanda era contenuto solo un elenco delle classi richieste e nessuna indicazione specifica di prodotti o servizi. Resta poi del tutto apodittica la ripetuta affermazione che le domande di registrazione contenevano anche l'indicazione dei servizi, non essendo anche in tal caso come nella censura precedente, indicato quali questi , servizi fossero. Con ulteriore censura il primo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha escluso che la protezione dei marchi collettivi rilasciati alla Provincia si estendesse anche ai prodotti e servizi affini e ciò anche in ragione del carattere geografico dei marchi registrati. Tale doglianza è infondata. Questa Corte ha già chiarito che il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto e non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che non tutela, come invece il marchio individuale, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti anche quelli affini, poiché quest'ultimi,in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale. Unicamente quest'ultimo,infatti, contraddistinguendo l'attività produttiva di una data impresa, copre, oltre ai prodotti per cui è stato richiesto e rilasciato, anche quelli affini che, per loro intrinseca natura o per la loro destinazione alla stessa clientela o al soddisfacimento dei medesimi bisogni, sono riconducibili al genere di quello protetto dal marchio ( Cass 2942/91;Cass. 10.6.1977 n. 2396). La motivazione sul punto fornita dalla Corte d'appello appare del tutto corretta. A prescindere,comunque,dalla questione astratta se il marchio collettivo estenda la sua protezione ai prodotti affini, occorre ulteriormente osservare che nel caso di specie il marchio è costituito da un nome geografico. A tale proposito va osservato che l'art 2, comma 4, della legge marchi consente di registrare un marchio collettivo che contenga indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto. Tale norma, come è noto, costituisce una eccezione al divieto generale di brevettare come marchio i nomi geografici stabilito dall'art 18, comma 1, lett b) della stessa legge marchi . Peraltro, l'art 2, comma 4, della legge marchi pone anche dei limiti alla citata eccezione stabilendo che 66l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purchè quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza". Ciò necessariamente sta a significare che qualsiasi prodotto diverso da ** * quello che può fregiarsi di un marchio collettivo di tipo geografico, può comunque avvalersi di detta denominazione purchè ne faccia corretto uso. In altri termini il marchio collettivo contenente un nome geografico non può costituire in favore del titolare e degli utilizzatori alcun monopolio sul nome stesso. Da ciò discende inevitabilmente che la possibilità di utilizzare (purchè se ne faccia corretto uso) il nome in questione si estende anche a tutti prodotti non tutelati dal marchio collettivo sia che essi siano simili e sia che non lo siano. Del resto, basta a tale proposito ricordare che i marchi collettivi sovente vengono riconosciuti a prodotti che già sono protetti quali indicazioni geografiche e che, a tale titolo, contengono un nome geografico che sovente è il medesimo del marchio collettivo . Anche l'ulteriore doglianza, secondo cui i marchi collettivi della ricorrente sarebbero celebri per cui la loro protezione si estenderebbe anche nei confronti dei prodotti non affini risulta infondata alla luce di quanto appena detto. Con l'ultima censura contenuta nel primo motivo del ricorso principale, la Provincia di Bolzano contesta la sentenza impugnata laddove ha rilevato che i marchi collettivi sono dei marchi figurativi che contengono uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni Südtirol e rispettivamente Alto Adige racchiuse in un cerchio ritenendo,quindi, che il marchio è costituito dalla unitarietà di questi tre elementi . In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto che, nel caso di specie, i marchi collettivi figurativi della Provincia costituivano dei marchi d'insieme e non già dei marchi complessi individuando, nella assoluta genericità dei termini e dei segni grafici e coloristici l'impossibilità di attribuire a ciascuno di essi la protezione di cui si tratta. Va rammentato a tale proposito che i marchi complessi sono costituiti da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante,il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità (Cass 7488/04;Cass 12860/05). Il marchio complesso si distingue, come è noto, da quello d'insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone è tutelabile autonomamente come marchio, nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative ma lo è soltanto il loro insieme. Da tale valutazione, la Corte d'appello ha tratto la conclusione che, essendo il nome a dominio registrato dalla Internet consulting srl un segno distintivo nominativo, ed essendo il marchio della Provincia di Bolzano un marchio figurativo d'insieme, in cui le donominazioni Südtirol e Alto Adige non avevano una propria autonoma tutelabilità, nessuna violazione poteva addebitarsi alla odierna controricorrente. Le censure che la ricorrente Provincia muove a tali argomentazioni si rivelano inammissibili nella parte in cui tentano di riesaminare il fatto per sostenere la capacità distintiva del segno nominativo Sud TI -Alto Adige e ciò ad onta della sostenuta natura di marchio di insieme. Le considerazioni che riguardano il preteso maggiore rilievo delle parole in questione che prevarrebbero sugli altri segni sono, infatti,frutto di una valutazione del predetto elemento grafico,che, oltre a riferirsi al concetto di cuore del segno,escluso dalla Corte d'appello, di cui non viene colta quindi la effettiva ratio decidendi, sono discendenti da una ricostruzione 너 del fatto diversa da quella effettuata dal giudice del merito. La valutazione della Corte d'appello di escludere nel marchio d'insieme autonoma capacità distintiva alle parole Sud Titolo - Alto Adige indicanti la provenienza geografica risulta del resto conforme alla vigente normativa che esclude che possano essere validamente registrate come marchi individuali le parole inerenti alla provenienza geografica dei ...L.. come visto per i marchi prodotti ( Cass 7651/07),mentre lo consente collettivi,senza però che ciò possa costituire un monopolio per il titolare. Devesi, da ultimo, osservare che la circostanza che i marchi collettivi della Provincia in esame siano marchi d'insieme risulta decisiva ai fini del rigetto complessivo del motivo poichè in tale ipotesi deve escludersi in radice la capacità individualizzante e distintiva del dato nominativo costituito dalle parole Sudtirol - Alto Adige. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso se ne rileva l'infondatezza. La sentenza impugnata ha escluso che il marchio di tutela istituito con la legge provinciale di Bolzano n. 44/99 potesse trovare la propria tutela direttamente ed immediatamente nella legge stessa a prescindere dalla sua registrazione in quanto la disciplina dei marchi è riservata,comunque, al legislatore nazionale nè poteva ritenersi ipotizzabile la protezione di un marchio collettivo di fatto. La Provincia ricorrente non contesta la competenza dello Stato a disciplinare la materia dei marchi ( v. del resto sul punto Cass.16984/04) limitandosi a sostenere di avere con la propria legge provinciale istituito un marchio collettivo alla stessa stregua di quelli istituiti tramite atti negoziali da privati o associazioni. Contesta pero' il mancato riconoscimento del marchio collettivo di fatto che sarebbe stato costituito dal marchio collettivo previsto dalla legge, utilizzato pero' non solo per i —— 16a!!་་ ༑ན་ ད--- ་༥༩ ་་ཐད་ཡ འ !wil:TaT :til*4,,:It prodotti per i quali era stato registrato,ma per i servizi in ordine ai quali la Corte d'appello aveva escluso l'avvenuta registrazione. Tale assunto risulta erroneo, anzitutto perchè come in precedenza rilevato, il marchio collettivo in esame sarebbe comunque un marchio d'insieme in cui le parole Sudtirol-Alto Adige non presentano un proprio carattere distintivo, essendo questo determinato solo dall'insieme del marchio figurativo costituito dalle citate parole unitamente alle montagne sullo sfondo ed al cerchio che le racchiude, di tal chè il marchio in questione non potrebbe avere alcuna incidenza nel caso di specie in cui il nome a dominio si riferisce esclusivamente ai nomi Sudtirolo- Alto Adige. In secondo luogo, il motivo non censura in modo specifico la ratio decidendi della sentenza che ha espressamente richiamato in proposito le ragioni per cui la protezione del marchio collettivo non è suscettibile di estensione ai prodotti affini e non affini in quanto esso non puo' che proteggere i prodotti assoggettati alle procedure di produzione,ai controlli ed alla provenienza previsti nei regolamenti e nei disciplinari stabiliti dal marchio collettivo stesso e non puo',quindi, riguardare prodotti che non siano sottoposti all'osservanza dei detti regolamenti e disciplinari. In terzo luogo,deducendosi l'esistenza di un marchio di fatto,la Provincia ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'avvenuta utilizzazione in concreto di esso in epoca anteriore alla utilizzazione del nome a dominio e la mancanza di tale indicazione anche nel presente ricorso, non risultando I nulla al riguardo nella sentenza impugnata nè essendo stato dedotto in quale degli scritti difensivi della fase di merito tale assunto era stato proposto, costituisce ulteriore causa di inammissibilità della censura. La Provincia ricorrente avanza poi, come ultima ipotesi,che nel caso di specie tratterebbesi di marchio individuale di qualità,non registrato, ma di fatto. Anche a volere in via di ipotesi,ritenere ammissibile una tale eventualità, vale quanto in precedenza detto e,cioè, che, trattandosi nel caso di specie di un marchio d'insieme, le singole parti di esso non sono suscettibili di autonoma protezione quali marchi . Anche poi a voler ulteriormente ipotizzare che le parole Sud Titolo - Alto Adige potessero essere autonomamente suscettbili di protezione ― come in estrapolate dal contesto del marchio d'insieme, essendo esse precedenza detto nomi geografici, la vigente normativa esclude, in linea generale salvo l'eccezione a suo tempo indicata per i marchi collettivi, che esse possano essere validamente registrate come marchi individuali in quanto prive di capacità distintiva Cass 7651/07). E' ben vero che anche i nomi geografici possono acquistare detta capacità ed essere utilizzabili quali marchi, ove l'abbiano acquistata a seguito dell'uso che ne sia stato fatto ( Cass 7651/07); ma non risulta che alcuna deduzione sia stata avanzata in tal senso nella fase di merito tanto meno nessuna prova risulta essere stata fornita nella fase predetta. Venendo all'esame del terzo motivo di ricorso se ne rileva l'infondatezza e per certi versi l'inammissibilità. La Corte d'appello ha escluso che nel caso di specie l'utilizzo del nome a dominio da parte della Internet consulting costituisse violazione della denominazione ufficale della Provincia di Bolzano osservando, in primo luogo, che il nucleo essenziale di tale denominazione era costituito dalle parole Provincia di Bolzano e non da quelle Sudtirol-Alto Adige, che rappresentano semplici nomi geografici privi di intrinseca capacità distintiva. In secondo luogo, ha osservato che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l'art 7 c.c. perchè, trattandosi di segni distintivi d'impresa a carattere geografico, doveva applicarsi la disciplina in tema di marchi e segnatamente l'art 21 l.m.. In terzo luogo, ha escluso ogni pericolo di confusione tra l'attività istituzionale dell'ente e quella d'impresa della controricorrente osservando che il sito web di quest'ultima veniva individuato con il TLD < com. » che si riferisce alle sole attività commerciali, avendo quelle istituzionali diversi TLD quali « gov. » « it. » e che la Provincia aveva usato per alcuni nomi a dominio da essa registrati anche la sigla BZ. Le censure che la Provincia ricorrente muove alla prima argomentazione della Corte d'appello sono prive di pregio. Con esse si sostiene che avendo gli Stati e le Regioni denominazioni ufficiali complesse, il cuore di queste denominazioni è costituito dal toponimo corrispondente. Tale assunto è erroneo. Quando si tratta di denominazioni ufficali di enti pubblici, occorre attenersi allo stretto dato normativo. Nel caso di specie l'art. 116 Cost recita recita: "La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" La denominazione riportata nello Statuto di Autonomia del 1972 (legge costituzionale dello Stato) e nelle successive leggi statali di attuazione è quella di "Provincia di Bolzano" o di "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con l'omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen"). Non è pertanto, dubbio che la denominazione a livello costituzionale dell'ente territoriale ricorrente è Provincia di Bolzano e che tale sia,come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il nucleo essenziale della sua denominazione. La denominazione Alto Adige- SudTI si riferisce invece semmai alla Regione. La circostanza,poi, che la Provincia in tutti i suoi atti usi la doppia. denominazione "Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige" - (ufficialmente tradotto in tedesco nella forma "Autonome Provinz Bozen - Südtirol") non vale ad inficiare quanto rilevato dalla Corte d'appello costituendo il riferimento all'Alto Adige -Sud TIo un ulteriore ירי ד…… specificazione dell'ambito territoriale della provincia, fermo restando che il nucleo identificativo della stessa è costituito dalla dizione Provincia di Bolzano-Bozen. Priva di consistenza è anche l'osservazione secondo cui il cuore della denominazione ufficiale sarebbe il toponimo in quanto tale. Le conseguenze di tale affermazione sarebbero del tutto inaccettabili in quanto contrastano con il buon senso e con quanto avviene normalmente nella realtà. Ad esempio, prendendo lo spunto dai casi citati dalla stessa ricorrente, se è vero che la denominazione delle regioni italiane include il loro toponimo geografico ( es. Regione Sicilia etc) ciò non può voler dire che detto toponimo riveste carattere di esclusiva appartenenza alla regione per cui nessun altro è in condizione di poterlo utilizzare. Priva di pregio è anche l'asserita indebita utilizzazione del fatto notorio, in quanto nel caso di specie la Corte d'appello ha semplicemente - che non effettuato una valutazione alla luce del comune buon senso appare possa essere seriamente in discussione- secondo cui le parole Alto Adige Sud TI evocano la regione geografica e non l'entità amministrativa provinciale. Anche la censura relativa alla inutilizzabilità nel caso di specie dell'azione proposta ex art 7 c.c. appare infondata dovendosi ribadire l'orientamento piu' volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di marchi, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (Cass 16022/00; Cass 2735/98;Cass 4036/95).Nè tale giurisprudenza risulta contrastata dalla sentenza di questa Corte n. 16984 del 2004 la quale anzi, in tema di utilizzo da parte di un terzo di uno stemma comunale, ha fatto proprio applicazione delle norme in materia di marchi . L'ulteriore censura che riguarda la pronuncia relativa alla non confondibilità dei segni per avere comunque il nome a dominio utilizzato il TLD « com. » che si riferisce alle imprese commerciali appare priva di rilevanza. Invero siffatta argomentazione utilizzata dalla sentenza impugnata non riveste carattere di decisività ed appare di semplice rafforzamento e completamento della effettiva ratio decidendi di cui si è detto costituita dal fatto che le parole Alto-Adige Sudtirol non costituivano la parte essenziale della denominazione della provincia per cui la censura che viene mossa dalla ricorrente a tal pronuncia appare priva di rilevanza investendo una motivazione priva di autonoma decisività. Anche la dedotta violazione dell'art 4,comma 4, della direttiva 104/89 CE, con la conseguente richiesta di rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, da parte dell'art 21 1.m è manifestamente infondata cosi come la prospettata questione di costituzionalità. L'art 4 , comma 4, della direttiva in questione, infatti, prevede che «ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o se registrato possa essere dichiarato nullo » qualora esista un diritto anteriore relativo al nome. E' sufficiente a tale proposito rilevare che l'articolo 4 in esame, dopo avere previsto nei primi tra commi delle ipotesi di nullità del marchio che risultano vincolanti per gli stati membri,che devono, quindi,conformare la loro legislazione alle disposizioni della direttiva, prevede al quarto comma in esame delle ipotesi di nullità la cui previsione viene lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, come si evince con ogni evidenza dall'espressione «< ciascuno stato membro può inoltre ….. ». La mancata previsione delle ipotesi di nullità previste dal comma in esame non da,pertanto, luogo ad alcuna violazione della direttiva e, in tal senso, non ricorrono i presupposti per un rinvio alla Corte di Giustizia in sede interpretativa. Quanto alla questione di costituzionalità la stessa non può neppure essere presa in considerazione, non avendo la Provincia ricorrente neppure dedotto quali sarebbero gli articoli della Costituzione che si assumono violati. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato. E' incontestato che la causa di primo grado è passata in decisione all'udienza del 12.12.03, con assegnazione dei termini ex art 190 cpc che sono maturati il 5.5.03, e che la stessa è stata decisa il 30.8.03 e la sentenza depositata l'1.9.03. La circostanza che la causa sia stata decisa dal giudice nel periodo delle ferie giudiziarie non comporta alcuna conseguenza. Sul punto, le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno già avuto occasione di affermare che il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742.( Cass sez un pen 7478/96). La disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale attiene,infatti, alla attività dei difensori e delle parti (pubblica e privata) in relazione a termini previsti per le impugnazioni delle parti e per il compimento di atti processuali correlati ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori. Lo scopo di tale istituto è quello di assicurare un periodo di riposo agli avvocati ed ai procuratori legali, come risulta dai lavori parlamentari, e da decisioni della Corte Costituzionale che, a tutela dei diritti della difesa, ne hanno esteso la disciplina ai termini c.d. sostanziali di rilevanza processuale (tra le altre C.Cost. 2 febbraio 1990 n. 49; 13 luglio 1987, n. 255; 3 marzo 1982, n. 53).( Cass pen sez un 7478/96). Da ciò discende che risulta non compresa in tale disciplina quella relativa al periodo feriale dei magistrati e dei termini per la decisione ed il deposito delle sentenze. A tale proposito va ulteriormente rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nè l'ordinamento giudiziario, né il codice di procedura civile contengono alcuna norma che vieti al giudice di istruire ed eventualmente decidere, nel periodo delle ferie giudiziarie, cause di natura non urgente, non riguardanti, cioè, materie previste dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario vigente. Pertanto la trattazione di tali cause nel periodo feriale non comporta nullità del processo o del provvedimento del giudice per vizio di costituzione di quest'ultimo . (Cass 1628/75; 1382/62;Cass 421/58). In tal senso si è già affermato che un magistrato, anche senza interrompere formalmente le ferie, può partecipare, in camera di consiglio, alla decisione delle cause alla cui discussione abbia precedentemente assistito ( Cass 234/74) Il motivo va,quindi,respinto. Il quinto motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. E' pacifico e riconosciuto dalla stessa Amministrazione ricorrente che i documenti 12c, 14°,16c, e 18° sono stati depositati nel corso del giudizio d'appello all'udienza del 3.11.04. La produzione documentale in questione appare,pertanto, inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente stabilito che, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ., secondo la nuova formulazione applicabile al caso di specie, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in - precedenza e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. ( ex plurimis Cass sez un. 8203/05; Cass 14766/07). Nel caso di specie non sussiste alcuna delle ragioni dianzi indicate che potessero consentire la produzione documentale in esame in secondo grado. E',infatti, pacifico che i documenti non sono stati indicati nell'atto introduttivo del giudizio di appello, né risulta dedotto che gli stessi sono stati formati in tempo successivo . Parimenti non risulta dedotto nel ricorso che i documenti in questione non era stato possibile produrli per causa non imputabile alla parte né il giudice di secondo grado li ha ritenuti indispensabili ai fini del decidere. Il motivo non è in conclusione suscettibile di accoglimento. L'intero ricorso principale va dunque respinto I primi quattro motivi del ricorso incidentale, espressamente dichiarati condizionati dalla società controricorrente, restano assorbiti. Resta dal decidere il quinto motivo del ricorso incidentale, concernente la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio che si rivela infondato. La Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato la compensazione in ragione della peculiarità e della oggettiva controvertibilità delle questioni versate in giudizio. In conclusione dunque, il ricorso principale va rigettato, restando assorbiti i primi quattro motivi del ricorso incidentale e rigettato il quinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il quinto motivo dell'incidentale assorbiti gli altri motivi condanna la Provincia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese 10.000,00 per onorari generali e accessori di legge.. Roma 20.10.10 Il Conseşt Il Presidente Deposits to HL CANG ALE