Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 24620
CASS
Sentenza 3 dicembre 2010

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Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.

Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che aveva correttamente ritenuto marchio d'insieme quello figurativo, contenente uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni "Sudtirol" e "Alto Adige" racchiuse in un cerchio).

L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirol.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirol-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale.

La circostanza che la sentenza sia stata decisa dal giudice durante il periodo feriale non comporta alcuna conseguenza, in quanto il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 24620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24620
Data del deposito : 3 dicembre 2010

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