Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA così composto: dott. Franca Mangano Presidente dott. Riccardo Massera Consigliere rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti al n. 3711 e al n. 3712 R.G.A.C. dell'anno 2020, promossi da già (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti PAOLA TANFERNA, EUGENIO BRUTI LIBERATI e ALESSANDRA CANUTI;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSA MARIA CP_1 P.IVA_2
PRIVITERA;
- Convenuta -
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, la ha impugnato la nota della Regione prot. n. Parte_2 CP_1
253524 del 30 marzo 2020, relativa alla centrale idroelettrica SI, e la nota prot. n.
269381 del 4 aprile 2020, relativa alla centrale idroelettrica «Cotilia», nella parte in cui le hanno irrogato una sanzione complessiva, rispettivamente, di 144.108,06 € e di
201.768,32 € a titolo di ritardato pagamento dei canoni concessori ai sensi dell'art. 8, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2013, e ha chiesto l'accertamento della non debenza delle somme indicate e la condanna della alla loro restituzione. CP_1
1.1. In entrambi i giudizi la ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
1.2. Riuniti i processi e subentrata alla Erg Hydro la , all'udienza Parte_1 collegiale del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. A fondamento della dedotta illegittimità delle sanzioni a lei irrogate la ricorrente deduce,
- 1 -
CP_1 concessione idrica dopo tale scadenza;
ciò ha reso impossibile alla rispettare il Parte_2 termine di pagamento, poiché non era noto l'importo esatto da pagare entro la scadenza. Il comportamento così tenuto dalla costituisce una violazione dei principi di certezza
CP_1 del diritto e di buona amministrazione. La società, del resto, ha sempre agito in buona fede, effettuando i pagamenti dei canoni annuali appena ricevute le comunicazioni ufficiali sugli importi aggiornati. La ha inoltre fornito indicazioni non coerenti riguardo alle
CP_1 modalità di pagamento dei canoni: in alcune comunicazioni ha indicato che i pagamenti dovevano essere effettuati entro il 31 marzo, mentre in altre ha indicato date di scadenza diverse. Queste contraddizioni sono tali da escludere l'elemento soggettivo dell'illecito. La mancanza di chiarezza da parte della , in sostanza, ha contribuito ai ritardi nei
CP_1 pagamenti, che ora sono oggetto di sanzione.
3. L'opposizione deve essere respinta.
3.1. L'art. 8 della legge regionale 29/04/2013, n. 2, prevede, al comma 6, che la Regione provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica in relazione al tasso di inflazione programmato;
al comma 7, che il canone di cui si discute «è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento»; al comma 11, che «L'omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30 per cento del canone non versato, oltre agli interessi moratori».
La lettera della legge è di lineare chiarezza, sicché la necessità di adempiere tempestivamente non poteva essere messa in dubbio da generiche indicazioni inserite nel portale telematico istituzionale che preannunciavano l'adozione, a partire da un futuro imprecisato, di modalità di pagamento mediante bollettini precompilati inviati dall'amministrazione.
3.2. È vero, poi, che con comunicazione del 23 marzo 2018, relativa alla sola centrale
«Cotilia» e non anche alla centrale SI (doc. 12 della ricorrente del proc. n. 3711/20 e doc. 13 del procedimento n. 3712/20: nei due procedimenti, poi riuniti, è stato depositato il medesimo documento), la ha richiesto il pagamento dei canoni per le annualità dal CP_1
2015 al 2018, indicando per ciascun anno le scadenze, rispettivamente, del 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto 2018.
Ebbene, quanto alle annualità dal 2015 al 2017, la comunicazione è intervenuta a termine di legge abbondantemente scaduto;
essa non può valere, quindi, a rimettere in termini la debitrice e sanare il ritardo già verificatosi.
- 2 - Quanto al pagamento del canone del 2018, la comunicazione, come si è detto, indicava la scadenza del 31 agosto dello stesso anno;
tale circostanza, astrattamente, valutata unitamente all'avviso pubblicato sul portale web che preannunciava l'introduzione di una nuova modalità di pagamento tramite l'invio di bollettini premarcati, avrebbe potuto essere tale da indurre in errore la ricorrente, indotta a confidare sulla correttezza delle indicazioni che le sono state così fornite. Tuttavia, il pagamento è stato effettuato, secondo quanto risulta dalla nota prot. 0269381.04-04-2020 qui impugnata e non contestato dalla ricorrente, versando 565,03 € il 31 luglio 2018 e 151.312,96 € il 20 dicembre 2018, e dunque con un ritardo di quattro mesi anche rispetto alla scadenza indicata nella comunicazione di cui si è detto.
La sanzione per tale pagamento, poi, è stata irrogata nell'importo di 45.393,89 € ed è stata quindi calcolata sul solo importo pagato nel mese di dicembre 2018.
Anche sotto tale profilo, quindi, l'impugnazione è infondata.
3.3. Non vale poi a giustificare il ritardo nell'adempimento il fatto che la Regione abbia proceduto alla rivalutazione del canone solo in epoca successiva alla scadenza: la
[...]
ben avrebbe potuto corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno il canone Pt_2 nell'importo fissato con riferimento al periodo precedente, versando semmai in un momento successivo, a conguaglio, gli eventuali maggiori importi conseguenti all'aggiornamento del canone per l'anno corrente.
4. La ha poi sollevato una questione di legittimità costituzionale della Parte_2 disposizione di cui all'art. 8, comma 11, della richiamata legge regionale n. 2 del 2013 in tema di sanzioni per il ritardato pagamento dei canoni, per contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, in violazione degli artt. 3 e 97
Cost. In particolare, il principio di proporzionalità richiede che le sanzioni imposte dalle autorità siano proporzionate alla gravità dell'infrazione e alle circostanze del caso. La norma in parola, viceversa, prevede un automatismo che di fatto equipara, sul piano sanzionatorio, condotte che, viceversa, non sono affatto assimilabili, come l'omesso pagamento, il ritardo di pochi giorni e il ritardo di diversi mesi nel pagamento del canone.
5. La questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
È ben vero, infatti, che la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare la necessaria proporzionalità delle sanzioni anche in tema di illeciti amministrativi (v. ad es. C.
Cost., sentenza n. 40 del 2023). Al riguardo, un utile riferimento normativo si rinviene, ad esempio, nell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 («Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi»), oggi
- 3 - riprodotto nell'art. 38 d.lgs. n. 173 del 2024 («Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»), che nel disciplinare l'omesso o tardivo pagamento di imposte e tributi commina una sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, che viene tuttavia ridotta alla metà per i versamenti eseguiti con ritardo non superiore a novanta giorni e ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo quando questo è non superiore a quindici giorni, prevedendo così una graduazione della sanzione in funzione della gravità dell'illecito.
Proprio il riferimento a tale disposizione dà tuttavia conto della gravità del ritardo posto in essere dalla ricorrente, la quale secondo quanto risulta dalle stesse intimazioni di pagamento impugnate ha corrisposto i canoni nelle date di seguito indicate.
Per la centrale SI:
canone anno 2015: pagato il 28/04/2016;
canone anno 2016: pagato il 03/11/2016;
canone anno 2017: pagato in maniera incompleta il 18/07/2017;
canone anno 2018: pagato il 18/07/2018 e a saldo il 31/07/2018;
canone anno 2019: pagato il 22/07/2019;
Per la centrale «Cotilia»:
canone anno 2015: non è stata pagata la somma di 77.696 €;
canone anno 2016: pagato il 15/11/2016;
canone anno 2017: pagato in maniera incompleta il 15/12/2017;
canone anno 2018: pagato in minima parte il 31/07/2018 e a saldo il 20/12/2018;
canone anno 2019: pagato in minima parte il 19/07/2019 e a saldo il 18/12/2019.
I pagamenti sono stati sempre effettuati, quindi, con ritardo ben superiore a novanta giorni e dunque di gravità tale da meritare in ogni caso l'applicazione della sanzione nella misura già irrogata, pur nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi costituzionalmente imposta una graduazione della sanzione in funzione dell'entità del ritardo stesso, nei termini sopra indicati.
Di qui il difetto di rilevanza della questione.
6. La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avendo riguardo ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per i procedimenti di valore compreso tra 52.000 e
260.000 €, con esclusione di quelli per la fase istruttoria, di fatto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma,
- 4 - definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla le spese del giudizio che CP_1 liquida in € 8.500 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
- 5 -