TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18713/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/05/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Reale e dall'avv. Pasquale Trimboli presso il cui studio in
Milano, Via Fontana 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.05.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Pers
“1) disporre che i figli minori , e vengano affidati in via super Per_1 Per_2 Persona_4 esclusiva alla signora con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna in Parte_1
Milano, Via San Paolino n. 34, come da provvedimento presidenziale del 03/10/2023. pagina 1 di 7 2) Disporre che la signora , anche alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali sulla Parte_1 persona del signor , gestisca in autonomia le visite padre-figli, come da Controparte_1 indicazioni del provvedimento presidenziale del 03/10/2023.
3) Porre a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della prole, Controparte_1 l'assegno di euro 800,00= (ottocento/==) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie, come determinate nel provvedimento del 03/10/2023. Parte_1
5) Qualora ritenuto opportuno dal Giudicante, disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano. CP_2
6) Con vittoria di compensi professionali, spese generali e accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12.05.2023, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2008 al 2022, dalla cui Controparte_1
Pers unione nascevano i figli (il 01/08/2011), (il 13/09/2013), (il 22/08/2015) e Per_1 Per_2 Per_4
(il 07/11/2017), chiedeva l'affido esclusivo dei minori con collocazione presso l'abitazione materna in Milano, Via Voltri n. 4, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti da svolgersi presso l'abitazione materna alla presenza della stessa, un contributo paterno pari ad euro
1.200,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 03.10.2023 il signor si presentava personalmente senza l'assistenza CP_1
di un difensore ed il Giudice, dichiaratane la contumacia e sentite le parti, si riservava.
A scioglimento della predetta riserva il Giudice, con ordinanza del 03.10.2023, così disponeva: “affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia ogni decisione in materia di educazione, istruzione, salute e rilascio documenti;
con collocamento prevalente presso la madre in Milano, via Voltri n. 4, dove avranno residenza anagrafica;
delega i servizi sociali del Comune di Milano a regolare le visite padre/figli – con calendario condiviso con le parti – solo dopo avere verificato e valutato l'idoneità paterna – in collaborazione con il servizio Serd – in relazione all'asserito abuso di sostanze alcoliche, con deposito di relazione di aggiornamento entro il 10 gennaio 2024; pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2023;
pagina 2 di 7 pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate…omissis”.
All'udienza del 29.01.2024 la difesa della signora faceva presente che erano iniziati Pt_1
solo nel mese di gennaio 2024 i contatti con i Servizi Sociali e, pertanto, il Giudice disponeva che questi ultimi depositassero la relazione delegata entro il 31 marzo 2024 e, pertanto, rinviava l'udienza all'11 aprile 2024 assegnando termine alla parte ricorrente sino al 10 aprile 2024 per il deposito di eventuali note a commento della relazione.
All'udienza del 11.04.2024, considerate le note dei Sevizi Sociali, parte ricorrente chiedeva che il giudizio venisse definito solo all'esito del percorso del signor Il Giudice, rilevato che CP_1
la parte aveva già una regolamentazione provvisoria, rinviava la causa al termine del percorso di presa in carico del signor e, quindi, all'udienza del 12 novembre 2024, disponendo che i CP_1
servizi sociali di Milano depositassero relazione di aggiornamento entro il 5 novembre 2024.
All'udienza del 12.11.2024, era presente la ricorrente personalmente la quale relazionava il
Giudice, riferendo “in questo momento il padre si comporta bene, paga, però al NOA non è andato”. Il Giudice, considerata la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 19.02.2025, sostitutiva dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Considerato in diritto
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del
03.10.2023, della quale si richiamano le motivazioni, sussistendo tuttora i motivi di preoccupazione relativi al potenziale abuso alcoolico paterno.
Invero, i Servizi sociali e il servizio Serd incaricati, con una prima relazione del 29.05.2024 e successivamente con relazione del 6.11.2024, confermavano che il signor dopo aver CP_1
concordato con il NOA una valutazione alcoologica della durata di circa sette mesi, si era reso irreperibile, riferendo ai Servizi di “ritenere di non avere un problema di dipendenza dall'alcool e di farne uso soltanto nei momenti liberi, traendone piacere”.
Pertanto, stante la perdurante assenza di presa di responsabilità da parte del padre, deve essere confermato l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, che si è dimostrata protettiva e tutelante, conferendole il potere di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei pagina 3 di 7 minori, non ritenendo allo stato il padre capace di assolvere con responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
In merito alle visite paterne, attualmente il signor frequenta i figli mediamente una CP_1
volta alla settimana, trascorrendo con loro il pomeriggio, o la serata, sempre in presenza della madre. Le frequentazioni sono riferite dalla madre come positive per i minori, i quali aspettano con attesa tali momenti.
Come indicato dai Servizi, su richiesta della stessa madre, visto il buon andamento delle frequentazioni, qualora i Servizi dovessero ritenerne l'opportunità, potrà essere disposta una ripresa graduale dei rientri dei minori presso la casa paterna, solo ove possa presenziare a tali incontri anche la zia o altro parente significativo per i bambini, alla luce dei riscontri non confortanti sulla potenziale dipendenza del padre.
Si ritiene preferibile non onerare la madre della gestione in autonomia delle frequentazioni paterne con i quattro minori (come, invece, dalla stessa richiesto) tenuto conto dell'incertezza sulla condizione di salute paterna - che necessita un monitoraggio esterno - e della necessità di garantire alla stessa e ai minori supporto e tutela specialistica nella gestione dei rapporti con il padre, anche in vista di una graduale e ponderata liberalizzazione.
Conseguentemente, si devono delegare i Servizi sociali del Comune di Milano a mantenere la presa in carico e un monitoraggio sul nucleo, con particolare riguardo alle frequentazioni paterne, provvedendo a regolamentarle alla luce delle condizioni psico-fisiche paterne e della volontà dei minori, segnalando a questa A.G. ogni situazione di possibile pregiudizio per gli stessi.
Il mantenimento dei figli minori
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente è impiegata come addetta alla mensa scolastica con contratto part time di 4 ore al giorno e percepisce uno stipendio mensile di circa € 600,00 (l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile riporta un reddito imponibile annuo di euro 7.347,00 ). La signore percepisce altresì il
100% dell'assegno unico. Vive in una casa ALER per la quale sostiene un canone mensile di locazione di euro 300,00.
La ricorrente riferisce che il convenuto lavori come barista al “Voltri Cafè” in Milano, percependo uno stipendio che al tempo della convivenza si aggirava intorno ad euro 2.000,00.
Inoltre, il signor non deve sostenere alcun costo di vitto e alloggio vivendo con la madre, la CP_1
quale provvede a farsi carico di tutti i costi.
pagina 4 di 7 Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione reddituale del resistente, che è tuttavia dotato di capacità lavorativa specifica e deve contribuire al mantenimento dei figli minori, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori per come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerato peraltro che il mantenimento diretto dei minori è integralmente a carico della madre, si ritiene equo e conforme alle reciproche condizioni economiche un contributo paterno al mantenimento dei quattro figli dell'importo di euro 800,00 mensili, a conferma dei provvedimenti provvisori adottati dal
Giudice delegato, dei quali si richiamano e condividono le argomentazioni.
Le spese straordinarie sostenute per i figli sono da suddividersi al 50% tra le parti, viste le reciproche condizioni economiche.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale resteranno collocati nell'abitazione di Milano, via Voltri n. 4, dove avranno residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni deli medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Delega i servizi sociali del Comune di Milano a mantenere un monitoraggio sul nucleo e a regolare le visite padre/figli, sentite le parti, secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse dei minori, con l'obbligo di riferire alla competente autorità ogni situazione di potenziale pregiudizio per gli stessi;
3. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2023;
pagina 5 di 7 4. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 6 di 7 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/05/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Reale e dall'avv. Pasquale Trimboli presso il cui studio in
Milano, Via Fontana 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.05.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Pers
“1) disporre che i figli minori , e vengano affidati in via super Per_1 Per_2 Persona_4 esclusiva alla signora con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna in Parte_1
Milano, Via San Paolino n. 34, come da provvedimento presidenziale del 03/10/2023. pagina 1 di 7 2) Disporre che la signora , anche alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali sulla Parte_1 persona del signor , gestisca in autonomia le visite padre-figli, come da Controparte_1 indicazioni del provvedimento presidenziale del 03/10/2023.
3) Porre a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della prole, Controparte_1 l'assegno di euro 800,00= (ottocento/==) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie, come determinate nel provvedimento del 03/10/2023. Parte_1
5) Qualora ritenuto opportuno dal Giudicante, disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano. CP_2
6) Con vittoria di compensi professionali, spese generali e accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12.05.2023, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2008 al 2022, dalla cui Controparte_1
Pers unione nascevano i figli (il 01/08/2011), (il 13/09/2013), (il 22/08/2015) e Per_1 Per_2 Per_4
(il 07/11/2017), chiedeva l'affido esclusivo dei minori con collocazione presso l'abitazione materna in Milano, Via Voltri n. 4, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti da svolgersi presso l'abitazione materna alla presenza della stessa, un contributo paterno pari ad euro
1.200,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 03.10.2023 il signor si presentava personalmente senza l'assistenza CP_1
di un difensore ed il Giudice, dichiaratane la contumacia e sentite le parti, si riservava.
A scioglimento della predetta riserva il Giudice, con ordinanza del 03.10.2023, così disponeva: “affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia ogni decisione in materia di educazione, istruzione, salute e rilascio documenti;
con collocamento prevalente presso la madre in Milano, via Voltri n. 4, dove avranno residenza anagrafica;
delega i servizi sociali del Comune di Milano a regolare le visite padre/figli – con calendario condiviso con le parti – solo dopo avere verificato e valutato l'idoneità paterna – in collaborazione con il servizio Serd – in relazione all'asserito abuso di sostanze alcoliche, con deposito di relazione di aggiornamento entro il 10 gennaio 2024; pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2023;
pagina 2 di 7 pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate…omissis”.
All'udienza del 29.01.2024 la difesa della signora faceva presente che erano iniziati Pt_1
solo nel mese di gennaio 2024 i contatti con i Servizi Sociali e, pertanto, il Giudice disponeva che questi ultimi depositassero la relazione delegata entro il 31 marzo 2024 e, pertanto, rinviava l'udienza all'11 aprile 2024 assegnando termine alla parte ricorrente sino al 10 aprile 2024 per il deposito di eventuali note a commento della relazione.
All'udienza del 11.04.2024, considerate le note dei Sevizi Sociali, parte ricorrente chiedeva che il giudizio venisse definito solo all'esito del percorso del signor Il Giudice, rilevato che CP_1
la parte aveva già una regolamentazione provvisoria, rinviava la causa al termine del percorso di presa in carico del signor e, quindi, all'udienza del 12 novembre 2024, disponendo che i CP_1
servizi sociali di Milano depositassero relazione di aggiornamento entro il 5 novembre 2024.
All'udienza del 12.11.2024, era presente la ricorrente personalmente la quale relazionava il
Giudice, riferendo “in questo momento il padre si comporta bene, paga, però al NOA non è andato”. Il Giudice, considerata la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 19.02.2025, sostitutiva dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Considerato in diritto
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del
03.10.2023, della quale si richiamano le motivazioni, sussistendo tuttora i motivi di preoccupazione relativi al potenziale abuso alcoolico paterno.
Invero, i Servizi sociali e il servizio Serd incaricati, con una prima relazione del 29.05.2024 e successivamente con relazione del 6.11.2024, confermavano che il signor dopo aver CP_1
concordato con il NOA una valutazione alcoologica della durata di circa sette mesi, si era reso irreperibile, riferendo ai Servizi di “ritenere di non avere un problema di dipendenza dall'alcool e di farne uso soltanto nei momenti liberi, traendone piacere”.
Pertanto, stante la perdurante assenza di presa di responsabilità da parte del padre, deve essere confermato l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, che si è dimostrata protettiva e tutelante, conferendole il potere di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei pagina 3 di 7 minori, non ritenendo allo stato il padre capace di assolvere con responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
In merito alle visite paterne, attualmente il signor frequenta i figli mediamente una CP_1
volta alla settimana, trascorrendo con loro il pomeriggio, o la serata, sempre in presenza della madre. Le frequentazioni sono riferite dalla madre come positive per i minori, i quali aspettano con attesa tali momenti.
Come indicato dai Servizi, su richiesta della stessa madre, visto il buon andamento delle frequentazioni, qualora i Servizi dovessero ritenerne l'opportunità, potrà essere disposta una ripresa graduale dei rientri dei minori presso la casa paterna, solo ove possa presenziare a tali incontri anche la zia o altro parente significativo per i bambini, alla luce dei riscontri non confortanti sulla potenziale dipendenza del padre.
Si ritiene preferibile non onerare la madre della gestione in autonomia delle frequentazioni paterne con i quattro minori (come, invece, dalla stessa richiesto) tenuto conto dell'incertezza sulla condizione di salute paterna - che necessita un monitoraggio esterno - e della necessità di garantire alla stessa e ai minori supporto e tutela specialistica nella gestione dei rapporti con il padre, anche in vista di una graduale e ponderata liberalizzazione.
Conseguentemente, si devono delegare i Servizi sociali del Comune di Milano a mantenere la presa in carico e un monitoraggio sul nucleo, con particolare riguardo alle frequentazioni paterne, provvedendo a regolamentarle alla luce delle condizioni psico-fisiche paterne e della volontà dei minori, segnalando a questa A.G. ogni situazione di possibile pregiudizio per gli stessi.
Il mantenimento dei figli minori
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente è impiegata come addetta alla mensa scolastica con contratto part time di 4 ore al giorno e percepisce uno stipendio mensile di circa € 600,00 (l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile riporta un reddito imponibile annuo di euro 7.347,00 ). La signore percepisce altresì il
100% dell'assegno unico. Vive in una casa ALER per la quale sostiene un canone mensile di locazione di euro 300,00.
La ricorrente riferisce che il convenuto lavori come barista al “Voltri Cafè” in Milano, percependo uno stipendio che al tempo della convivenza si aggirava intorno ad euro 2.000,00.
Inoltre, il signor non deve sostenere alcun costo di vitto e alloggio vivendo con la madre, la CP_1
quale provvede a farsi carico di tutti i costi.
pagina 4 di 7 Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione reddituale del resistente, che è tuttavia dotato di capacità lavorativa specifica e deve contribuire al mantenimento dei figli minori, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori per come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerato peraltro che il mantenimento diretto dei minori è integralmente a carico della madre, si ritiene equo e conforme alle reciproche condizioni economiche un contributo paterno al mantenimento dei quattro figli dell'importo di euro 800,00 mensili, a conferma dei provvedimenti provvisori adottati dal
Giudice delegato, dei quali si richiamano e condividono le argomentazioni.
Le spese straordinarie sostenute per i figli sono da suddividersi al 50% tra le parti, viste le reciproche condizioni economiche.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale resteranno collocati nell'abitazione di Milano, via Voltri n. 4, dove avranno residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni deli medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Delega i servizi sociali del Comune di Milano a mantenere un monitoraggio sul nucleo e a regolare le visite padre/figli, sentite le parti, secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse dei minori, con l'obbligo di riferire alla competente autorità ogni situazione di potenziale pregiudizio per gli stessi;
3. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
800,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2023;
pagina 5 di 7 4. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 6 di 7 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7