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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 35/25 R.G. P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 04.02.2025 da
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Piazza Salimbeni n. 3, in persona del Dott. legale Pt_1 Parte_2 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Cologno al Serio (BG), Via Monte Misma n. 16 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 04.02.2025 da Parte_1
(C.F. con sede in Piazza Salimbeni n. 3, in
[...] P.IVA_1 Pt_1 persona del Dott. legale rappresentante per l'apertura della Parte_2
1 liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
16; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il debitore ha residenza in Cologno al Serio (BG)e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268
2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti del debitore;
rilevato, ancora, che all'udienza del 27.05.2025 (cui è stata rinviata la precedente udienza del 08.04.2025 in attesa del perfezionamento della notifica al debitore) la creditrice istante ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il debitore non si è costituito e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente, euro 159.493,25 nei confronti della creditrice istante); rilevato che il debitore riveste la qualità ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 159.493,25 come risultante dal ricorso introduttivo, e di euro 6.385.015,18 nei confronti dell'Erario, a fronte di redditi dichiarati per il solo 2021 pari ad euro 28.849,00;
considerato che
per quanto risulta dall'istruttoria Controparte_1 sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente dei redditi propri (che, nella dichiarazione modello Unico
2022 depositata in atti, risultavano pari ad euro 28.849,00); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. ), residente in [...]al CP_1 C.F._1
Serio (BG), Via Monte Misma n. 16; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. con Studio in Trescore Balneario (BG), Persona_1 via Salvo d'Acquisto n. 90; ordina al debitore sovraindebitato di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore sovraindebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la
3 proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 28.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 35/25 R.G. P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 04.02.2025 da
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Piazza Salimbeni n. 3, in persona del Dott. legale Pt_1 Parte_2 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Cologno al Serio (BG), Via Monte Misma n. 16 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 04.02.2025 da Parte_1
(C.F. con sede in Piazza Salimbeni n. 3, in
[...] P.IVA_1 Pt_1 persona del Dott. legale rappresentante per l'apertura della Parte_2
1 liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
16; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il debitore ha residenza in Cologno al Serio (BG)e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268
2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti del debitore;
rilevato, ancora, che all'udienza del 27.05.2025 (cui è stata rinviata la precedente udienza del 08.04.2025 in attesa del perfezionamento della notifica al debitore) la creditrice istante ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il debitore non si è costituito e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente, euro 159.493,25 nei confronti della creditrice istante); rilevato che il debitore riveste la qualità ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 159.493,25 come risultante dal ricorso introduttivo, e di euro 6.385.015,18 nei confronti dell'Erario, a fronte di redditi dichiarati per il solo 2021 pari ad euro 28.849,00;
considerato che
per quanto risulta dall'istruttoria Controparte_1 sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente dei redditi propri (che, nella dichiarazione modello Unico
2022 depositata in atti, risultavano pari ad euro 28.849,00); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. ), residente in [...]al CP_1 C.F._1
Serio (BG), Via Monte Misma n. 16; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. con Studio in Trescore Balneario (BG), Persona_1 via Salvo d'Acquisto n. 90; ordina al debitore sovraindebitato di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore sovraindebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la
3 proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 28.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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