Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 gennaio 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 agosto 2025 |
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Giurisprudenza • 48
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Versioni del testo
- Art. 1. (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio ((pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie))
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge. - Art. 2. (Scopi del Fondo)
Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14. - Art. 3. (Comitato di vigilanza e suoi compiti)
Per la gestione del Fondo e' istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;
b) decidere i ricorsi in via definitiva;
c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonche' sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.