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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
70-1/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 21.5.2025; sentite le parti all'udienza del 23.9.2025 e lette le note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare tenutasi in data 17.6.2025 visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- i sig.ri nato a [...] il [...], C.F , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati dall'Avv. Caterina
D'Amato, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 7.8.2025 hanno presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 14.8.2025 è stata fissata l'udienza del 22.10.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.; - ricevuta la comunicazione del piano proposto, risulta pervenuta unicamente una nota da parte dell'istituto Findomestic Banca S.p.a., la quale ha comunicato l'intervenuta cessione del credito in favore di nonché una nota del Comune di Misilmeri, Pt_3 CP_1 afferente ad un credito non ancora iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e pertanto non presente tra quelli indicati nel piano (cfr. allegati alla relazione del professionista O.C.C. del 2.10.2025);
- in conseguenza delle note predette, il professionista O.C.C. ha provveduto all'aggiornamento del piano ed alla sua nuova trasmissione ai creditori, i quali non hanno formulato osservazioni (cfr. idem);
- all'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente, unica presente unitamente al Gestore della
Crisi, ha insistito nell'omologazione della proposta presentata;
- il piano in ultimo depositato, in sintesi, ha previsto:
• il pagamento di complessivi € 38.411,51, mediante il versamento di n. 88 rate, di cui le prime 87 di € 440,00 ed una rata finale di € 131,55;
• il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
• il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
• il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 10%;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dai ricorrenti deriva esclusivamente da rapporti di debito contratti per esigenze di natura personale (quali derivanti, in particolare, dalla patologia degenerativa della sig.ra ; Pt_2
- appare dunque possibile giungere al positivo riconoscimento, in capo al ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.; - deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento ha origine nel 2012, allorquando la sig.ra fino a quel momento titolare di un'attività di vendita al Pt_2 dettaglio di prodotti alimentari e di puericultura per bambini, decide di cessare la stessa in quanto non più redditizia;
contestualmente, la ricorrente inizia a sviluppare una patologia oculistica degenerativa determinata in “maculopatia miopica neovascolare”, in conseguenza della quale la medesima istante subisce una progressiva diminuzione della vista per entrambi gli occhi, tale da impedirle lo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continua e da comportarle il riconoscimento, da parte dell' di un'invalidità pari al 50% nel 2021 CP_2
(cfr. pag.
5-6 della relazione del professionista O.C.C. nonché allegati nn. 5, 19 e 20);
- alla luce di simile evento, seppur nel 2015 il sig. venga assunto, mediante contratto Parte_1 dipendente a tempo interminato, con la mansione di macellaio, la relativa retribuzione (pari ad un importo medio mensile di € 1.970,00), è risultata da sola insufficiente per sostenere la totalità delle spese familiari, all'epoca gravate della rata del mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa di abitazione (cfr. pag. 6 della relazione del professionista O.C.C. nonché allegato n. 25); - le circostanze sopra descritte hanno così determinato l'instaurarsi, progressivo, di uno stato di sovraindebitamento oggi non più superabile da parte dei ricorrenti, i quali, per farvi fronte, non solo hanno contratto una serie di finanziamenti tra il 2017 ed il 2022 (cfr. finanziamento con Findomestic Banca S.p.a., oggi Marte Spv S.r.l., e finanziamento con Compass S.p.a.), ma hanno altresì venduto, nel 2022, l'abitazione familiare, onde poter provvedere all'estinzione del mutuo ipotecario sulla stessa gravante ed in tal modo ridurre il crescente ammontare dell'esposizione debitoria (cfr. pag. 6 della relazione del professionista O.C.C. nonché allegato n. 25);
- allo stato, quindi, le entrate mensili (pari, come visto sopra, a € 1.970,00 medi), appaiono non più sufficienti per sopperire alle uscite, superiori a € 2.360,00, di cui € 1.500,00 per spese di sostentamento per un nucleo composto da due persone (nelle quali vi rientrano € 430,00 solo per l'affitto dell'immobile adibito ad abitazione) ed € 866,00 per le rate dovute a Findomestic
Banca S.p.a. ed a Compass S.p.a. (cfr. pag.
7-10 della relazione del professionista O.C.C. ed allegato n. 11);
- gli odierni istanti dunque, alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., appaiono legittimati ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e dagli stessi non preventivabili;
- sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore;
ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla
“consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte”, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per la necessità di provvedere ad esigenze direttamente attinenti alla vita quotidiana del debitore;
- a tal riguardo, peraltro, appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui
è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis
T.U.B., richiamato dall'art. 69, comma 2, C.C.I.I. ed a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;
- ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in oggetto, emerge dalla lettura della relazione del professionista O.C.C. come il creditore Compass S.p.a. (cui il sig. si è Parte_1 rivolto nel 2022 per ottenere una cessione del quinto dello stipendio) non abbia provveduto, in sede di stipula del finanziamento, alle opportune verifiche imposte dalla normativa di settore, provvedendo alla concessione delle somme richieste pur a fronte di un rapporto negativo tra l'ammontare della rata del debito ed il reddito familiare a disposizione (cfr. in particolare pag. 15 della relazione del professionista O.C.C.);
- conseguentemente, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorra dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- l'istante, per le ragioni di cui sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per i motivi già esposti in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti ragioni;
- sul punto, invero, emerge dal ricorso proposto che, quanto al patrimonio immobiliare, gli odierni istanti non sono titolari di alcun bene, avendo alienato l'unico immobile di proprietà nel 2022 per estinguere il mutuo ipotecario originariamente contratto per il suo acquisto (cfr. pag. 6 della relazione del professionista O.C.C. nonché allegato n. 25, cit.);
- quanto invece al patrimonio mobiliare, il solo sig. risulta titolare di due Parte_1
autovetture e di due motoveicoli, per un valore complessivo pari a 15.700,00, cui debbono aggiungersi le somme ricavabili, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, dalla differenza tra la propria retribuzione e le spese per il sostentamento familiare, determinate in € 15.840,00 (€ 440,00 per trentasei mensilità, cfr. pag. 19 della relazione del professionista O.C.C.);
- orbene, posti tali dati, ipotizzando l'avvio di una procedura liquidatoria verso i debitori, appare difficile sostenere che, per l'effetto della vendita forzosa del patrimonio sopra descritto, il ricavato ottenibile sarebbe superiore a quello oggi offerto dai ricorrenti (pari a
€ 37.852,51), posto che, anche non operando alcun abbattimento, il totale ammontare dei beni mobili indicati risulta in ogni caso inferiore all'importo offerto nel piano (€ 31.540,00 contro € 37.852,51), con conseguente rischio, per il ceto creditorio, di conseguire un risultato finale sicuramente meno satisfattivo rispetto a quanto proposto nel piano in esame;
- siffatte considerazioni importano dunque che, pure sotto il profilo della convenienza della proposta avanzata rispetto all'alternativa liquidatoria, la prima appaia senz'altro preferibile rispetto alla seconda, garantendosi a tutti creditori un soddisfacimento certo, seppur per alcuni parziale, delle proprie pretese;
- in conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, debbono ritenersi sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nato Parte_1
a Palermo il 15.03.1974, C.F , e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
10.04.1975, C.F , entrambi residenti in [...]
12, nei termini e con le modalità proposte in ultimo precisate nel piano depositato in data 2.10.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza i debitori a provvedere direttamente al versamento periodico delle rate previste nel piano omologato, nei tempi e con le modalità ivi disposte, con obbligo di rendicontazione mensile al professionista O.C.C.; autorizza il professionista O.C.C. a prelevare un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 70%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 27.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi