Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata in [...]/DF, Brasile, in data 23/05/1989, codice Parte_1
fiscale , residente in [...], 166, Rio De Janeiro/RJ, C.F._1
Brasile, CAP 21.755-271;
, nato in [...]/DF, Brasile, in data 28/04/1989, Controparte_1
codice fiscale residente in [...]19 Conjunto H - Guará II, 20 , C.F._2
Brasília/DF, Brasile, CAP 71.050-083;
nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/02/1990, codice Controparte_2
fiscale , residente in [...]da Costa Val, 67, C.F._3
Viçosa/MG, Brasile, CAP 36.576- 212;
nato in [...]/MG, Brasile, in data 29/08/1991, codice Controparte_3
fiscale , residente in [...]de Souza, 55, Guaxupé/MG, C.F._4
Brasile, CAP 37.832-204;
, nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2
04/05/1992, codice fiscale , residente in [...], 166, C.F._5
Rio De Janeiro/RJ, Brasile, CAP 21.755-271;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 29/11/1993, codice Parte_3
fiscale , residente in [...]de Queirós Aranha, 19, São C.F._6
Paulo/SP, Brasile, CAP 04.106-060; rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 23 marzo del 1865 Persona_1
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno altra strada che quella giurisdizionale per essere dichiarati cittadini italiani in quanto la linea di discendenza, per come è stata prospettata nel ricorso, si snoda attraverso un passaggio generazionale per linea femminile avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, circostanza che per l'autorità amministrativa renderebbe impossibile per via amministrativa l'accertamento richiesto dai ricorrenti.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza , si osserva infatti che è provata la nascita nel Comune di Persona_1
Villadose (RO) il 23/3/1965 (cfr. certificato di nascita doc. 3). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune che trovandosi già nel territorio del Regno di Sardegna prima dell'unificazione , passò direttamente sotto la sovranità del nuovo regno d'Italia nel 1861 ove entrerà in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno
d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata nel ricorso introduttivo nei seguenti passaggi generazionali: “- (o o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Parte_5
cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato
(v. all. 04).
- (o o o o ) Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4 Parte_5
ha contratto matrimonio con (o o Persona_4 Persona_5 [...]
o o nella città di Ribeirão Preto, Per_6 Persona_7 Persona_8
Brasile, in data 18/02/1893 (v. all. 05)
- dall'unione coniugale tra (o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
o ) e (o o Parte_4 Parte_5 Persona_4 Persona_5 [...]
o o , è nata: ● (o Per_6 Persona_7 Persona_8 Controparte_5
o o o ), nata in [...]_6 Persona_9 Persona_10 Persona_11
03/07/1903, nella città di Casa Branca, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con
[...]
, in data 25/10/1924, nella città di Nova Resende, Brasile (v. all. 06 e Persona_12
07).
- dall'unione coniugale tra (o o Controparte_5 Controparte_6 Persona_13
o o o o
[...] Persona_11 Persona_14 Persona_14 Persona_15
Per_1
o ) e , è nato:
[...] Persona_16 Persona_12
, nato in data [...], nella città di Nova Resende, Brasile, il Parte_6
quale ha contratto matrimonio con in data 27/06/1953, nella città di Persona_17
Alpinópolis, Brasile (v. all. 08 e 09).
- dall'unione coniugale tra e è nata: Parte_6 Persona_17
da , nata in data [...], nella città di Alpinópolis, Brasile, dove Per_18 Persona_19
ha contratto matrimonio con in data 29/10/1988 (v. all. 10 e 11). Persona_20
Successivamente al matrimonio, RI da passerà a chiamarsi con il nome Persona_19 RI da Tuttavia, i coniugi hanno separato nella città di Alpinópolis, Persona_21
Brasile, in data 14/05/2003, RI da tornerà a chiamarsi con il nome Persona_21
RI da . Persona_19
- dall'unione coniugale tra e sono Parte_7 Persona_20
nati:
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Alpinópolis, Controparte_2
Brasile (v. all. 12). ● il ricorrente, nato in data [...], nella Controparte_3 città di Alpinópolis, Brasile (v. all. 13). ● il ricorrente, nato in [...]_3
29/11/1993, nella città di Alpinópolis, Brasile (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra (o o o Controparte_5 Controparte_6 Persona_9
o o o o Persona_10 Persona_11 Persona_14 Persona_14 Persona_15
Per_1
o ) e , è nata:
[...] Persona_16 Persona_12 Pt_8
, nata in data [...], nella città di Nova Resende, Brasile, la quale ha contratto
[...]
matrimonio con da , in data 22/09/1951, nella città di Alpinópolis, Controparte_7 CP_1
Brasile (v. all. 15 e 16)
- dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_8 Parte_9 Persona_22
, è nato: ● , nato in data [...], nella città di Bom Jesus da
[...] Persona_23
Penha, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con in data Persona_24
26/02/1977, nella città di Ceilândia, Brasile (v. all. 17 e 18). Successivamente al atrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Persona_24 Persona_25
- dall'unione coniugale tra da e da , è nato: ● Persona_23 CP_1 Persona_24 CP_1
da , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_1 CP_1
Brasília, Brasile (v. all. 19).
- dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_8 Parte_9 Persona_22
, è nata: ● nata in data [...], nella città di Bom Jesus da CP_1 Parte_10
Penha, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_26
04/06/1988, nella città di Taguatinga, Brasile (v. all. 20 e 21). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Parte_10 Parte_11
- dall'unione coniugale tra e , sono Parte_11 Persona_26 nati: ● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Taguatinga, Parte_1
Brasile (v. all. 22). ● , il ricorrente, nato in data [...], Parte_2
nella città di Rio de Janeiro, Brasile (v. all. 23).” La linea di discendenza nei termini in cui è stata articolata, risulta provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc.1,6,8,10,14,13,12,15,17,19,20,22,23).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Controparte_6
la quale ha contratto matrimonio con in data 25/10/1924 (cfr. doc Persona_12
7) generando i figli e (cfr. docc. 8 e 15) . Parte_6 Parte_8
Un secondo passaggio per linea materna avviene poi con la nascita dal matrimonio tra
[...]
Per_1
e in data 22/09/1951 dei figli e (cfr. docc. 17 Pt_8 Persona_27 CP_6
e 20).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni richiamati e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria.
Vanno pertanto poste a carico dell'Amministrazione convenuta in base al principio della soccombenza.
I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26263/2024 , promossa da
, nata in [...]/DF, Brasile, in data 23/05/1989, codice Parte_1
fiscale , residente in [...], 166, Rio De Janeiro/RJ, C.F._1
Brasile, CAP 21.755-271;
, nato in [...]/DF, Brasile, in data 28/04/1989, Controparte_1
codice fiscale residente in [...]19 Conjunto H - Guará II, 20 , C.F._2
Brasília/DF, Brasile, CAP 71.050-083;
nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/02/1990, codice Controparte_2
fiscale , residente in [...]da Costa Val, 67, C.F._3
Viçosa/MG, Brasile, CAP 36.576- 212;
nato in [...]/MG, Brasile, in data 29/08/1991, codice Controparte_3
fiscale , residente in [...]de Souza, 55, Guaxupé/MG, C.F._4
Brasile, CAP 37.832-204;
, nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2
04/05/1992, codice fiscale , residente in [...], 166, C.F._5
Rio De Janeiro/RJ, Brasile, CAP 21.755-271;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 29/11/1993, codice Parte_3
fiscale , residente in [...]de Queirós Aranha, 19, São C.F._6 Paulo/SP, Brasile, CAP 04.106-060; contro il , con Controparte_4
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_4
giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. SANTORO CLAUDIA che liquida in 1453,00 per compensi oltre 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo