Articolo 90 ter del Codice di procedura penale
Articolo 90 bis 1Articolo 90 quater
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Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva ((emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato)) , ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 , e secondo comma, del codice penale .
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023
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