Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 3 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di rinvio in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione n.
26346 /2023 promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliato Pt_2 C.F._2 in VIA V. MONTI N. 6 20100 MILANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
A FAVORE Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO CP_2 C.F._3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Come da ricorso in data 5 dicembre 2023
PER LA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Come da memoria in data 15 febbraio 2024
Fatto e diritto ha riassunto , in seguito alla ordinanza della Corte di Parte_1
Cassazione n. 26346/2023 il procedimento promosso nei confronti di CP_4
L'oggetto della controversia e lo svolgimento dei precedenti gradi del giudizio sono così riassunti nella ordinanza di rinvio:
“ Il dottor . ha chiesto di accertare l'illegittimità del Parte_1 provvedimento della Giunta esecutiva della Controparte_5
a favore dei dottori commercialisti, che, il 4 luglio 2012, ha cancellato le
[...]
annualità di contribuzione dal 1995 al 2011, in considerazione dell'incompatibilità del professionista.
Il Tribunale di Milano, nell'accogliere il ricorso, ha posto in risalto il provvedimento adottato dall' il 15 maggio 2012, che ha escluso situazioni Controparte_6
d'incompatibilità in relazione alle cariche di socio della Controparte_7
e quindi di Presidente e di amministratore unico della medesima
[...] società.
Alla - puntualizza il Tribunale - è inibita una valutazione difforme rispetto alle CP_1 decisioni del Consiglio dell'ordine e il provvedimento di cancellazione delle annualità di contribuzione, incentrato su una situazione d'incompatibilità già valutata con esito negativo dal Consiglio dell'ordine, risulta, pertanto, arbitrario.
2.- Con sentenza n. 596 del 2018, depositata il 26 aprile 2018, la Corte d'appello di
Milano ha respinto il gravame proposto dalla e ha confermato la pronuncia CP_1 del Tribunale.
2.1.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che alla compete un autonomo potere di accertamento delle situazioni CP_1
d'incompatibilità, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e della verifica del requisito dell'esercizio continuativo della professione.
Nondimeno, il riconoscimento di tale potere, che non è precluso da quello spettante al Consiglio dell'ordine, chiamato a valutare le situazioni d'incompatibilità suscettibili d'incidere sull'iscrizione all'albo, non inficia la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado.
2.2.- Con deliberazione n. 402 del 4 luglio 2012, la ha disposto la cancellazione CP_1 delle annualità di contribuzione dal 1995 al 2011, reputando incompatibile con la professione di commercialista l'attività svolta nel frattempo dal dottor , Parte_1 presidente del Consiglio d'amministrazione della Controparte_7
dal 19 dicembre 1994, amministratore unico dal 20 marzo 2003, preposto e
[...]
socio di maggioranza al 50% dal 19 dicembre 1994.
La Corte d'appello di Milano sostiene che tale provvedimento sia illegittimo, in quanto "l'attività d'impresa, per poter essere ritenuta incompatibile, dovrà essere concretamente svolta, poichè la mera carica formale non potrà configurare un'ipotesi di incompatibilità" (pagina 11 della sentenza d'appello).
Il professionista ha ricoperto l'incarico di rappresentante legale della società, ha curato esclusivamente la contabilità, i rapporti con il personale e con le banche e le attività inerenti all'ambito amministrativo, senza dunque esercitare in proprio l'attività d'impresa.
Il reddito più cospicuo deriva proprio dall'attività professionale e si riscontra, pertanto, "il requisito della continuità dell'attività professionale".
3.- La a favore dei dottori commercialisti Controparte_5 impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, con ricorso notificato il 24 ottobre 2018 e illustrato da memoria…” . Dichiarando la inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto dalla e CP_1 dichiarando invece la fondatezza del secondo e del terzo motivo , la Corte di
Cassazione ha quindi affermato:
“ 1.- Il ricorso della di previdenza ed assistenza a favore dei dottori Controparte_5 commercialisti procede per tre motivi.
1.1.- Con il primo mezzo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la Cassa denuncia violazione dell'art. 22 della L. 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), e dell'art. 4 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), e imputa alla Corte territoriale d'avere attribuito rilevanza decisiva al parere del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti sulla situazione d'incompatibilità.
1.2.- Con il secondo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente deduce violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del
2005 e censura la sentenza d'appello per avere affermato la compatibilità degl'incarichi svolti, contraddistinti dalla "effettività di espletamento di attività richiedenti poteri decisionali e rappresentanza legale in nome e per conto della società", con la professione di dottore commercialista.
La normativa si prefiggerebbe di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interessi o di dipendenza e, in tale prospettiva, non sarebbe ininfluente l'assunzione della qualità di socio di maggioranza e di amministratore unico.
1.3.- Con la terza doglianza (rubricata come "quarto motivo"), la ricorrente prospetta, sempre in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005.
Avrebbe errato la Corte d'appello di Milano nell'escludere l'incompatibilità in ragione del mero dato, di per sè irrilevante, della prevalenza del reddito derivante dall'attività professionale e della continuità nello svolgimento di tale attività, a prescindere dalla valutazione della legittimità dell'esercizio della professione.
2.- Il primo motivo non incorre nei profili d'inammissibilità eccepiti nel controricorso
(pagina 6). 2.1.- La censura è formulata in termini di adeguata specificità, idonei a rendere intelligibili tanto il tema controverso quanto le critiche al percorso argomentativo della sentenza d'appello, e non sconfina sul piano della valutazione delle prove, in quanto investe un profilo eminentemente esegetico della normativa applicabile.
2.2.- Il motivo, pur ammissibile, si rivela, tuttavia, infondato.
2.2.1.- Come emerge in modo inequivocabile dal punto 4 della sentenza impugnata
(pagine 8, 9 e 10), la Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto enunciati da Cass. Civ. S.U., 1 febbraio 2017, n. 2612, che riconoscono alla
[...]
a favore dei dottori commercialisti il potere di accertare, sia Controparte_5
all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 3 del D.P.R. n. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del D.Lgs. n. n 139 del 2005), ancorchè quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'ordine competente.
In particolare, tale autonomo potere d'accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'ordine.
Nè a tale potere d'accertamento si frappone alcun ostacolo per la carenza di una procedura specifica per il suo esercizio: le garanzie procedimentali, difatti, possono essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (in tal senso, anche Cass. civ. sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14377).
Le sezioni unite di questa Corte hanno dunque dato continuità all'indirizzo, che ha affermato il potere della di annullare i periodi contributivi durante i quali la CP_1 professione sia stata svolta in situazione d'incompatibilità, anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'ordine (Cass. civ. sez. lav., 13 novembre 2013, n. 25526).
Il potere d'indagine riconosciuto alla , ai sensi del combinato disposto di cui agli CP_1 artt. 20 e 22, comma 3, della L. n. 21 del 1986, ha ad oggetto non solo il fatto storico dell'esercizio della professione ma anche, implicitamente e necessariamente, la sua legittimità.
L'ampiezza di questo potere è sorretta da un preciso fondamento costituzionale: l'art. 38, comma 2, Cost. non garantisce le attività svolte in violazione delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità e all'imparzialità della professione.
Il potere di accertamento dell'inesistenza di cause d'incompatibilità dispiega i suoi effetti solo sul versante previdenziale e non interferisce con il piano professionale, rimesso alla valutazione del Consiglio dell'ordine (Cass. civ. sez. lav., 12 novembre
2014, n. 24140).
2.2.2.- La sentenza impugnata ha mostrato di discostarsi, a tale riguardo, dal diverso avviso espresso dal Tribunale di Milano, che ha recepito l'orientamento, allora invalso, di questa Corte (Cass. civ. sez. lav., 15 giugno 2009, n. 13853), nel ritenere interdetto ogni autonomo potere d'accertamento delle incompatibilità in capo alla
, dopo che il Consiglio dell'ordine ha esternato le sue valutazioni. CP_1
2.2.3.- La Corte d'appello di Milano, lungi dal negare l'autonomo potere d'accertamento della , ha ritenuto che tale potere sia stato esercitato in CP_1 maniera arbitraria.
3.- Su queste statuizioni vertono il secondo e il terzo mezzo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono temi tra loro connessi.
3.1.- I motivi non sono affetti dai profili d'inammissibilità sollevati nel controricorso
(pagina 7, per il secondo motivo, pagina 10, per il terzo).
L'illustrazione che correda le doglianze consente a questa Corte di coglierne il nucleo, senza dover attingere a fonti esterne al ricorso, e involge l'interpretazione e l'applicazione della disciplina di legge, senza risolversi nella richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.
I fatti, così come accertati dalla Corte di merito, non sono posti in discussione dalla parte ricorrente. La disputa è sulla sussunzione, sulla qualificazione giuridica delle circostanze acclarate dai giudici d'appello.
3.2.- Le censure sono fondate, nei termini di seguito esposti.
3.2.1.- Non è controverso, in punto di fatto, che il controricorrente sia stato
Presidente del Consiglio d'amministrazione della Controparte_7 dal 19 dicembre 1994, , amministratore unico dal 20 marzo 2003, preposto e
[...]
socio di maggioranza al 55% dal 19 dicembre 1994. (punto 5 della sentenza impugnata, pagina 10). In virtù di tali attività, che il Consiglio dell'ordine dei commercialisti, con provvedimento del 15 maggio 2012, ha negato dessero adito a situazioni d'incompatibilità, la , con deliberazione del 4 luglio 2012, n. 402, ha invece CP_1
disposto la cancellazione delle annualità di contribuzione dal 1995 al 2011.
La Corte d'appello di Milano ha fondato la declaratoria d'illegittimità del provvedimento della su due considerazioni. CP_1
Anzitutto, non è sufficiente "la mera carica formale", che non denota di per sè
l'esercizio dell'attività d'impresa, alla stregua dei dati probatori acquisiti (pagine 11 e
12 della sentenza). Nel caso di specie, il professionista "si occupava esclusivamente dell'aspetto amministrativo, vale a dire: contabilità, personale, banche e tutte le attività inerenti all'ambito amministrativo" e ha prestato "consulenza come commercialista" (pagina 12).
In secondo luogo, quel che rileva è la continuità dell'esercizio dell'attività professionale. Nella vicenda in esame, la continuità è comprovata dalla preponderanza dei redditi derivanti dall'attività professionale.
3.2.2.- I fatti, sottoposti al vaglio di questa Corte, si dipanano senza soluzione di continuità dal 1995 al 2011 e, pertanto, devono essere valutati ratione temporis sia alla luce della normativa contenuta nell'art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953 che in base alla disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005, che, al comma 4, così recita: "Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1067 del 1953 così disponeva: " L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali".
L'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005, nell'attuazione della delega conferita con L. 24 febbraio 2005, n. 34, ai commi 1 e 2 così regola la materia delle incompatibilità: "1.
L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, nè abituale: a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonchè in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".
Di tale disciplina, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione.
3.2.3.- L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1067 del 1953 vietava l'esercizio del commercio, sia in nome proprio che in nome altrui, e il divieto è ad ampio spettro, come si può desumere anche dall'assenza di eccezioni o di deroghe.
Oggi, l'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005, al comma 1, lettera c), vieta l'attività
d'impresa in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto se tale attività sia abituale o prevalente.
La disposizione, nel richiamare la nozione d'impresa, più consona all'inquadramento sistematico del codice civile del 1942 (art. 2082 c.c.), approdo dell'unificazione del codice civile e del codice di commercio, ricalca e puntualizza il testo del menzionato art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953.
Al comma 2, l'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005 tempera il rigore dell'originario divieto racchiuso nell'art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953 e apporta talune deroghe alla prescrizione stabilita dal comma 1 in termini generali.
In queste coordinate si colloca la disposizione, che sottrae all'ambito dell'incompatibilità l'attività, svolta per conto proprio, diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, l'attività svolta in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.
In questa sede viene in rilievo, in particolare, la previsione, che consente al professionista, senza incorrere in alcuna incompatibilità, di svolgere l'attività di amministratore. Tale facoltà è concessa dalla legge solo "qualora il professionista riveste (rectius, rivesta) la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".
Il divieto, pur diversamente modulato nelle normative che si sono avvicendate nel tempo, rinviene la sua giustificazione nella costante esigenza di preservare l'imparzialità dell'esercizio della professione e di scongiurare il rischio d'improprie commistioni.
3.2.4.- Nell'affermare l'integrale compatibilità tra le cariche sociali ricoperte dal controricorrente e la professione di commercialista, la Corte di merito non ha interpretato in maniera corretta il divieto generale posto dall'art. 3 del D.P.R. n. 1067 del 1953 e ribadito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005, pur se mitigato dall'introduzione di deroghe tassative.
Sancito in termini netti dalla disciplina previgente, tale divieto non è meno cogente nella formulazione attuale, che include l'esercizio non solo in nome proprio, ma anche in nome altrui, dell'attività d'impresa e conferisce rilievo anche all'esercizio dell'attività d'impresa che non presenti i tratti dell'abitualità o della prevalenza.
Tale divieto, sia nella formulazione più risalente che nel testo innovato dal D.Lgs. n.
139 del 2005, non può che essere inteso alla luce della ratio che permea l'intera disciplina, volta a preservare l'imparziale esercizio della professione e a porla al riparo dal rischio, sempre incombente, di conflitti d'interessi.
Da tale ratio prescinde la disamina della Corte territoriale.
3.2.5.- La sentenza impugnata presta il fianco alle critiche della parte ricorrente, nella parte in cui ritiene irrilevante la mera carica formale, senza considerare che tale carica - in primo luogo quella di Presidente del Consiglio di amministrazione e quindi di amministratore unico - è una carica di vertice.
Come rimarca la parte ricorrente, nel ruolo gestorio, proprio perchè apicale, sono insite ragguardevoli responsabilità, che non hanno dunque un rilievo esclusivamente formale.
La sentenza d'appello merita censure, anche nella parte in cui si limita a escludere che le funzioni svolte nella società integrino esercizio in proprio di attività d'impresa, senza rilevare che il controricorrente ha pacificamente ricoperto funzioni di legale rappresentante, deputato a manifestare all'esterno la volontà della società di capitali.
Il D.P.R. n. 1067 del 1953 vieta anche l'esercizio del commercio in nome altrui e il D.Lgs. n. 139 del 2005 interviene a interdire l'esercizio dell'attività d'impresa in nome altrui. Pertanto, non è sufficiente, ad escludere l'incompatibilità, il fatto che il commercio e l'attività d'impresa non siano esercitati in nome proprio.
La Corte territoriale, inoltre, ha enfatizzato la necessità di una valutazione in concreto dell'attività svolta, senza però trarre le debite inferenze da tale premessa e senza annettere l'indispensabile rilievo alle molteplici attività del professionista, valutandole al metro del tassativo divieto di legge e della ratio che lo ispira.
Legale rappresentante, Presidente del Consiglio d'amministrazione e quindi amministratore unico, il commercialista è stato depositario di complessi compiti gestori e della funzione di esternare la volontà della società di capitali e, per di più, è stato anche socio di maggioranza e preposto, come la sentenza impugnata non manca di sottolineare (punto 5).
Con precipuo riferimento alla disciplina oggi vigente, la sentenza impugnata non si è curata di verificare se l'attività di amministratore, specificamente considerata dal legislatore delegato, possa beneficiare delle deroghe definite in termini rigorosi dal comma 2.
In particolare, quanto all'attività di amministratore, la Corte di merito ha violato le prescrizioni di legge, nell'omettere d'indagare se la carica sia stata conferita "sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".
Tale indagine s'impone in termini ancor più pregnanti anche alla luce di un elemento decisivo, a più riprese valorizzato dalla parte ricorrente: il professionista è anche socio di maggioranza della società.
Tale elemento riveste rilievo essenziale nel verificare se l'attività professionale sia stata esercitata nell'esclusivo interesse dei terzi che hanno affidato l'incarico o se, al contrario, concorra un interesse proprio.
3.2.6.- Sussiste, dunque, la dedotta violazione di legge, in quanto la Corte di merito, pur sollecitata dalle difese della , non ha svolto alcuna indagine in ordine ai soli CP_1 requisiti che la legge reputa rilevanti: l'attività d'impresa è in linea generale vietata e, nella disciplina da ultimo applicabile, è consentito svolgere l'incarico di amministratore solo al ricorrere di requisiti tassativi.
La sentenza impugnata, per contro, si attarda su elementi sprovvisti di valenza dirimente.
Irrilevante è che il professionista abbia curato la parte amministrativa, si sia occupato del personale e degli adempimenti che connotano la professione di commercialista, a fronte dei molteplici e cospicui ruoli ricoperti nella compagine sociale e del divieto radicale posto dal D.P.R. n. 1067 del 1953 e solo in parte superato dal D.Lgs. n. 139 del 2005, che impone comunque di accertare se l'incarico di amministratore sia stato svolto soltanto nell'interesse del terzo che l'ha conferito.
In tale valutazione complessiva, non si può non ponderare anche la qualità di socio di maggioranza della società.
Qualità che si accompagna a quella di preposto e rivela un interesse tangibile e tutt'altro che remoto alle vicende della società. Qualità che la Corte d'appello svaluta e interpreta in chiave indebitamente riduttiva, osservando, su un piano meramente astratto, avulso dalla specificità della vicenda in esame, che non determina di per sè
l'effettività del controllo (pagina 11 della sentenza impugnata).
Parimenti irrilevante è che la parte più considerevole di reddito provenga dall'attività professionale, poichè quest'aspetto non ha alcuna attinenza con la prospettiva della tutela dell'esercizio imparziale della professione, che deve orientare la verifica della compatibilità tra le cariche sociali e l'attività di commercialista.
Tale verifica si deve condurre alla stregua dell'ampio ambito applicativo dell'incompatibilità sancita dal D.P.R. n. 1067 del 1953 e dal D.Lgs. n. 139 del 2005 e della finalità, immanente alla disciplina menzionata, di fugare il rischio di opache cointeressenze e dello sviamento dell'esercizio della professione dalle finalità sue proprie.
Non è senza significato che l'attività d'impresa oggi sia foriera d'incompatibilità anche quando non sia abituale e prevalente, poichè anche un'attività così connotata ingenera il rischio d'incongrue sovrapposizioni di piani e di alterazione di quelle regole di probità e trasparenza, che sono presidio di un corretto ed efficiente esercizio della professione. La sentenza d'appello, in ultima analisi, sovverte la tassatività del divieto sancito dalla legge e, nello sminuire la rilevanza di attività tutt'altro che collaterali o episodiche, tramuta in regola quella che, anche nell'assetto delineato dal D.Lgs. n.
139 del 2005, è una circoscritta eccezione.
La valutazione dell'incompatibilità non può essere meno stringente sul versante previdenziale, che sottende la necessità di un impiego oculato delle risorse, allo scopo di attuare l'imperativo costituzionale (art. 38, comma 2, Cost.) di prevedere, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e di accordare la tutela a quei soli lavoratori che abbiano esercitato in maniera legittima la professione.
Nè giova richiamare, in senso contrario, una prassi applicativa che inquadra le incompatibilità in un regime a maglie più larghe, in quanto unico dato rilevante è il dettato normativo, interpretato alla luce del tenore testuale delle previsioni di legge e della loro oggettiva ragion d'essere.
4.- Ne consegue che, respinto il primo motivo, la sentenza dev'essere cassata in relazione alle censure accolte.
La causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la legittimità dell'accertamento della Cassa professionale in ordine all'incompatibilità del professionista alla luce dei rilievi svolti nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, anche il compito di regolare le spese del presente giudizio. “.
Ha riassunto la causa . proponendo le seguenti conclusioni : Parte_1
In via principale :
respingere l'appello avversario , siccome infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso , accogliere le conclusioni formulaste dal dr. nel ricorso ex Parte_1 art. 442 c.p.c.
che qui si trascrivono :
Nel merito, in via principale : accertare e dichiarare la inammissibilità della deliberazione della Giunta Esecutiva della a favore dei Dottori Controparte_5
Commercialisti n. 402 del 4.7.2012 di cancellazione delle annualità di contribuzione dal 1995 al 2011 , per difetto , in capo all'Ente resistente , del relativo potere di accertamento dello stato di incompatibilità ;
in via gradata :
accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione del ricorrente dalla disposta dalla medesima per il periodo intercorrente dal 1995 al CP_4 CP_1
2011 , per difetto dell'eccepita incompatibilità per l'esercizio della professione di dottore commercialista;
per l'effetto , dichiarare valide tali annualità ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale .
In via subordinata , salvo gravame :
accertare e dichiarare previa , se del caso , rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale secondo quanto espresso al motivo di diritto sub . lettera C del presente ricorso , l'intangibilità delle annualità contributive anteriori al 2006 , per effetto di prescrizione e/o consolidamento della posizione previdenziale;
in caso di estremo subordine , salvo gravame :
previo riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione dei contributi versati, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
, alla restituzione in favore del dr. , dei contributi versati in Parte_1
relazione alle annualità dal 1995 al 2011, ammontanti ad euro 186.439,99 , maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti oltre alla rivalutazione monetaria “.
ssume la insussistenza di una ragione di incompatibilità Parte_1
Sul punto parte ricorrente in riassunzione ricorda che al presente giudizio di rinvio è demandato alla Corte il compito di valutare l'esistenza dell'ipotesi di eccettuativa prevista dall'art. 4 comma II del D.LGS 139 del 2005 ; evidenzia che gli indici utilizzabili per escludere l'incompatibilità sono essenzialmente i seguenti: mandato scritto conferito dal cliente e/o parcellazione dei compensi;
mancata attribuzione di utili o dividendi o loro assegnazione in misura non significativa.
dichiara che già esaminando la documentazione agli atti, risulterebbe Parte_1
evidente come mancava, in capo allo stesso una reale spinta imprenditoriale finalizzata all'ottenimento di redditi dall'esercizio della carica in CP_7 [...]
Al contrario, lo stesso aveva esercitato, in quella sede, la Controparte_7
professione di commercialista, piuttosto che “fare l'imprenditore”, e ciò sulla base di uno specifico mandato, risultante dai verbali del c.d.a. e, soprattutto, dalle fatture emesse verso la società per prestazioni intellettuali effettuate a favore della stessa.
Anche dall'istruttoria espletata era emerso che il dott. non si era Parte_1 occupato della concreta gestione commerciale facente capo al ramo dei trasporti, della logistica e delle spedizioni, ma solo delle attività tipiche del commercialista, fornendo perfino, per conto e nell'interesse della società, lo stesso servizio di consulenza commercialistica verso soggetti terzi.
- In via subordinata: intangibilità della posizione previdenziale maturata anteriormente al 2006, per intervenuta prescrizione e/o consolidamento
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata l'incompatibilità con la professione di commercialista, richiama quanto argomentato e dedotto Parte_1 in via subordinata nel giudizio di merito, insistendo nel ribadire l'interesse giuridicamente apprezzabile a che sia fissato espressamente un limite temporale entro il quale non sia più contestabile il requisito dell'effettivo esercizio della professione.
Sul punto ricorda infatti che l'art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005 prevedeva, tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Territoriale, l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge (tra i quali anche l'assenza di cause di incompatibilità) in capo agli iscritti. Tale accertamento doveva essere effettuato entro e non oltre il termine di cinque anni, previsto quale termine prescrizionale dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 56 del
D. Lgs. n. 139/2005.
Sul punto il Dott. precisa che, pur tenendo in conto l'autonomo potere Parte_1
della di verificare le situazioni di incompatibilità, non potrebbe comunque CP_4 giungersi alla conclusione per cui l' possa sine die disconoscere Controparte_8 anni contributivi passati, magari a distanza di decenni rispetto agli anni contestati o addirittura in occasione dell'accesso del commercialista al pensionamento.
Nel caso di specie la aveva disconosciuto al dott. anni utili CP_4 Parte_1
contributivi per ben 17 anni completi a ritroso.
Parte ricorrente palesa forti perplessità sulle conseguenze di una prassi del genere, che consentirebbe alla di verificare -senza limiti di tempo- le posizioni CP_1
previdenziali degli iscritti e di poter così provvedere a cancellare annualità di contribuzione anche remote, fino al momento della domanda di pensionamento, senza possibilità per gli iscritti di poter confidare su posizioni consolidate per l'effetto del trascorre nel tempo.
Tale prassi, denuncia il Dott. si porrebbe in contrasto con un principio Parte_1 generale di stabilizzazione e di consolidamento di situazioni previdenziali, oltre che con il principio costituzionale di uguaglianza ex art 3 Cost.
- In via ulteriormente subordinata, diritto del dott. d ottenere la Parte_1 restituzione dei contributi versati
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere di non poter accogliere le doglianze formulate, parte ricorrente insiste affinché la CP_1 resistente sia tenuta a restituirgli i contributi versati a suo tempo per le annualità dal
1995 al 2011 maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, oltre alla rivalutazione monetaria, per un importo complessivo pari ad euro 186.439,00, come da estratto contributivo prodotto.
Costituendosi anche in sede di riassunzione , la , con articolate e diffuse CP_1 argomentazioni , ha sostenuto la infondatezza degli assunti della controparte chiedendo , in accoglimento dei principi fissati della Corte di Cassazione , il rigetto delle domande proposte da on il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_1
All'udienza del 3 Aprile 2025 , dopo alcuni rinvii disposti per favorire una conciliazione fra le parti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
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Va innanzitutto ricordato che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto , la pronuncia della Corte assazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte
, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata , attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione .
Nell'ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione chiama questa Corte alla rivalutazione della sussistenza o meno della incompatibilità oggetto di causa “ alla luce dei rilievi svolti nella presente ordinanza “.
Nella ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione ha evidenziato che :
la verifica della incompatibilità “ si deve condurre alla stregua dell'ampio ambito applicativo dell'incompatibilità sancita dal D.P.R. n. 1067 del 1953 e dal D.Lgs. n. 139 del 2005 e della finalità, immanente alla disciplina menzionata, di fugare il rischio di opache cointeressenze e dello sviamento dell'esercizio della professione dalle finalità sue proprie “ ;
“ La valutazione dell'incompatibilità non può essere meno stringente sul versante previdenziale, che sottende la necessità di un impiego oculato delle risorse, allo scopo di attuare l'imperativo costituzionale (art. 38, comma 2, Cost.) di prevedere, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e di accordare la tutela a quei soli lavoratori che abbiano esercitato in maniera legittima la professione “ ;
“ L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1067 del 1953 vietava l'esercizio del commercio, sia in nome proprio che in nome altrui, e il divieto è ad ampio spettro, come si può desumere anche dall'assenza di eccezioni o di deroghe.Oggi, l'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 2005, al comma 1, lettera c), vieta l'attività d'impresa in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto se tale attività sia abituale o prevalente “ ;
l'indagine deve investire i soli requisiti che la legge reputa rilevanti: l'attività
d'impresa è in linea generale vietata e, nella disciplina da ultimo applicabile, è consentito svolgere l'incarico di amministratore solo al ricorrere di requisiti tassativi;
.
la Corte di merito ha violato le prescrizioni di legge, nell'omettere d'indagare se la carica sia stata conferita "sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico". Tale indagine s'impone in termini ancor più pregnanti anche alla luce di un elemento decisivo, a più riprese valorizzato dalla parte ricorrente: il professionista è anche socio di maggioranza della società.Tale elemento riveste rilievo essenziale nel verificare se l'attività professionale sia stata esercitata nell'esclusivo interesse dei terzi che hanno affidato l'incarico o se, al contrario, concorra un interesse proprio “ ;
“ Irrilevante è che il professionista abbia curato la parte amministrativa, si sia occupato del personale e degli adempimenti che connotano la professione di commercialista, a fronte dei molteplici e cospicui ruoli ricoperti nella compagine sociale e del divieto radicale posto dal D.P.R. n. 1067 del 1953 e solo in parte superato dal D.Lgs. n. 139 del 2005, che impone comunque di accertare se l'incarico di amministratore sia stato svolto soltanto nell'interesse del terzo che l'ha conferito
In tale valutazione complessiva, non si può non ponderare anche la qualità di socio di maggioranza della società. Qualità che si accompagna a quella di preposto e rivela un interesse tangibile e tutt'altro che remoto alle vicende della società “ ;
la carica ricoperta da - in primo luogo quella di Presidente del Consiglio Parte_1
di amministrazione e quindi di amministratore unico - è una carica di vertice in cui sono insite ragguardevoli responsabilità, che non hanno dunque un rilievo esclusivamente formale;
“ Legale rappresentante, Presidente del Consiglio d'amministrazione e quindi amministratore unico, il commercialista è stato depositario di complessi compiti gestori e della funzione di esternare la volontà della società di capitali e, per di più, è stato anche socio di maggioranza e preposto “ :
“ irrilevante è che la parte più considerevole di reddito provenga dall'attività professionale, poichè quest'aspetto non ha alcuna attinenza con la prospettiva della tutela dell'esercizio imparziale della professione, che deve orientare la verifica della compatibilità tra le cariche sociali e l'attività di commercialista “ . .
Tenuto conto di tali rilievi affermati dalla Corte Suprema nella ordinanza di rinvio ritiene il Collegio che , alla luce della disciplina applicabile ratione temporis dettata dall'art. 3 del D:P.R n. 1067 del 1953 e successivamente dall'art. 4 del d.lgs n.
139/2005 , debba essere rigettata la domanda di tesa ad “ accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità della cancellazione del ricorrente dalla disposta CP_4 dalla medesima per il periodo intercorrente dal 1995 al 2011 , per difetto CP_1 dell'eccepita incompatibilità per l'esercizio della professione di dottore commercialista “ .
Nella fattispecie , come pure rileva l'ordinanza di rinvio , non è controverso, in punto di fatto, che sia stato Presidente del Consiglio d'amministrazione Parte_1 della dal 19 dicembre 1994, , amministratore Controparte_7
unico dal 20 marzo 2003, preposto e socio di maggioranza al 55% dal 19 dicembre
1994.
Il Collegio ritiene allora che, in tale contesto , la , con deliberazione del 4 CP_1
luglio 2012, n. 402, abbia legittimamente disposto la cancellazione delle annualità di contribuzione dal 1995 al 2011.
Ricoprendo le cariche suddette , è stato infatti depositario di complessi Parte_1
compiti gestori e della funzione di esternare la volontà della società di capitali e, per di più, è stato anche socio di maggioranza e preposto;
si tratta di cariche apicali in cui sono insite ragguardevoli responsabilità, che non hanno dunque un rilievo esclusivamente formale.
Appare pertanto irrilevante , a fronte di tali molteplici e cospicui ruoli ricoperti , che - così come emerso anche all'esito dell'istruttoria orale disposta nel Parte_1
precedente grado di appello - abbia curato la parte amministrativa, si sia occupato del personale e degli adempimenti che connotano la professione di commercialista .
In tal senso , in punto di diritto , va considerato che l'art. 3 , primo comma del d.P.R.
n. 1067 del 1953 vietava l'esercizio del commercio , sia in nome proprio che in nome altrui e che tale divieto era ad ampio spettro , senza eccezioni e possibili deroghe;
che tale divieto di attività di impresa in nome proprio o altrui è oggi ribadito dall'art. 4 del d.lgs . n. 139/2005 , a prescindere dal fatto se tale attività sia abituale e prevalente .
Ritiene il Collegio che nella fattispecie non sussistano i presupposti della deroga prevista dal secondo comma dell'art. 4 comma 2 citato laddove la disposizione consente che il commercialista , senza incorrere in alcuna incompatibilità , possa svolgere l'attività di amministratore “ sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico “
. Il Collegio osserva come tale deroga tassativa debba essere interpretata in termini rigorosi proprio per assicurare la ratio , alla base della già richiamata disciplina inerente l'incompatibilità , di preservare l'imparzialità dell'esercizio della professione e di scongiurare il rischio di improprie commistioni .
Ritiene allora il collegio che nella fattispecie la circostanza che sia stato Parte_1 anche socio di maggioranza della società non consente di poter concludere che l'attività professionale sia stata svolta nell'esclusivo interesse di terzi.
Appare infine irrilevante , nella valutazione della incompatibilità , che la parte maggiore del reddito di sia derivata dall'esercizio della attività Parte_1
professionale. i
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NO disattesi , ad avviso del Collegio , gli assunti di er i quali sarebbe Parte_1
precluso alla di verificare -senza limiti di tempo- le posizioni previdenziali degli CP_1 iscritti e di cancellare annualità di contribuzione anche remote, senza possibilità per gli iscritti di poter confidare su posizioni consolidate per l'effetto del trascorre nel tempo.
Sul punto la anche nella memoria in grado di rinvio ha correttamente rilevato CP_1 che il controllo effettuato prima dell'erogazione della pensione non avviene in forza di una prassi ma è imposto da precise disposizioni di legge .
Osserva correttamente la nella citata memoria : “ E' ben noto che la legge di CP_1 riforma della ( l. 29 gennaio 1986 n. 21 ) contiene due disposizioni che non solo CP_1
abilitano ma a ben vedere impongono alla di verificare la sussistenza del CP_1 requisito del legittimo esercizio della professione prima dell'erogazione della pensione. Si deve ricordare infatti che ai sensi degli articoli 20 e 22 , terzo comma , della legge n. 21/1986 , la , prima della erogazione dei trattamenti CP_1 previdenziali ed assistenziali, accerta la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione svolgendo “ all'atto della domanda di pensione , controlli finalizzati ad accertare la “ corrispondenza tra le comunicazioni inviatele ….e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari ….degli ultimi quindici anni “ , anche per “ conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione “ .
Va osservato inoltre che nella ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità di “ una valutazione stringente della incompatibilità sul versante previdenziale perché tale valutazione “ sottende la necessità di un impiego oculato delle risorse, allo scopo di attuare l'imperativo costituzionale (art. 38, comma 2, Cost.) di prevedere, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e di accordare la tutela a quei soli lavoratori che abbiano esercitato in maniera legittima la professione.”
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Va accolta la domanda subordinata di tesa alla restituzione dei Parte_1 contributi versati per le annualità dal 1995 al 2011.
Il Collegio rileva che già nella comunicazione del 12 luglio 2012 ( doc. n. 2 prodotto dalla in primo grado ) inviata a la aveva ammesso : “ “ Le CP_1 Parte_1 CP_1 ricordiamo che in seguito alla accertata incompatibilità non è dovuto per le annualità nelle quali vigeva l'obbligo di iscrizione alla , il contributo soggettivo CP_1
, integrativo – se non per il solo 2%-4% dell'effettivo maturato – e di maternità e che
, ove pagato, previa analisi della posizione contributiva , la suddetta contribuzione dovrà essere rimborsata ai sensi dell'art. 2033 del c.c. maggiorato degli interessi legali… “ .
Tenuto conto di tale comunicazione , il Collegio osserva che già nel Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio, senza alcuna contraria deduzione e solo facendo riferimento all'estratto contributivo prodotto, ha chiesto la restituzione dei contributi versati nelle annualità in discussione .
In tale contesto ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta nei limiti di quanto già specificato dalla nella comunicazione del 4 luglio 2012. CP_1
In tal senso la nelle note scritte autorizzate dal Collegio in grado di rinvio ha CP_1 ammesso che la somma dovuta in restituzione a ammonta ad euro Parte_1
120158,63 ; tale somma è sostanzialmente analoga a quella quantificata , con gli stessi criteri della , da nelle note scritte depositate nel grado di CP_1 Parte_1 rinvio.
In conclusione , rigettate le altre domande proposte da con il ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio , la va allora condannata alla restituzione in favore di CP_1
i euro 120.158,63 oltre interessi legali dalla domanda ( ex art. 2033 cod. Parte_1 civ. non è ravvisabile nella fattispecie la mala fede della ) al saldo . CP_1 In punto di spese , la Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione se rigetta l'appello ; che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite ( cfr. per l'affermazione di tali principi Cass.21626/2020; Cass.15506/2018 ; Cass. 20289/2015 )
Applicando tali principi ed occorrendo allora operare secondo un criterio unitario e globale , ritiene il Collegio di compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio considerando che la essenziale questione controversa circa la possibilità della di adottare in materia di incompatibilità decisioni difformi da quelle del CP_1
Consiglio dell'Ordine era , all'epoca del ricorso introduttivo del presente giudizio, oggetto di non univoci orientanti giurisprudenziali in sede di legittimità ; sulla questione sono infatti intervenute , per sancire quella possibilità , le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2612/2017.
PQM
Decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, condanna alla restituzione in favore di CP_4
di euro 120158,63, oltre interessi legali dalla domanda al saldo Parte_1
; rigetta nel resto.
Compensa fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Milano 3 Aprile 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau