Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. art. 281-sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 534 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
, P. IVA n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luigi Massa del Foro di
Torre Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto n. 36, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
(C.F. residente in [...] C.F._1
n. 139, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Peluso e dall'avv. Stabilito Francesco Peluso e presso il loro studio elettivamente domiciliato, in Torino, al Corso Giulio Cesare, n. 135A
Parte appellata-contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 466/22, emessa il 07.10.2022, depositata il 14.10.2022, non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte appellante nelle note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
11020229006082912000, notificata in data 16.02.2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 11020160034161243000, inerente IRPEF 2012 – con ente creditore CP_2 _3
, . Controparte_4 Controparte_5
TORINO.
1
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in via pregiudiziale e in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, il difetto di competenza per territorio del giudice adìto in primo grado. Nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare l'efficacia e validità dell'intimazione di pagamento e la fondatezza della pretesa creditoria di cui alla sottostante cartella di pagamento. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. L'appellato nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito Controparte_1
in giudizio e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata per il 4.03.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento alla cartella di pagamento n. 11020160034161243000 avente ad oggetto crediti IRPEF, dunque di natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie
2 insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
11020160034161243000, richiamata nel successivo atto di intimazione n.
11020229006082912000.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
Cass. S.U., ord. n. 16986/2022; Cass., S.U. ord. n. 30666/2022 e Cass. S.U. ord. n.
35116/2022).
Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, l'odierno appellato ha formulato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11020229006082912000 in relazione alla cartella di
3 pagamento n. 11020160034161243000, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria, per l'inutile decorso del termine quinquennale a far data dalla notifica della cartella.
Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. 11020160034161243000 la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza di legittimità sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, avuto anche riguardo alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_1
2) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario
(Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente);
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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