Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/07/2025, n. 14153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14153 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06114/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6114 del 2020, proposto da
LV OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ventriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020, e del Decreto Dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020, i quali hanno bandito il concorso straordinario finalizzato alla copertura di complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato all'Allegato A, si impugnano i suddetti decreti nella parte in cui vengono esclusi in modo illegittimo chi ha prestato piu' di tre anni di servizio, di cui due anni nella scuola statale e altri servizi resi nel IEFP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2020 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, domandando il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 10 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante l’intervenuta dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per ragioni di equità processuale le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Tito Aru |
IL SEGRETARIO