Versione
15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 22. Unitarieta' dei segni distintivi 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Commentari • 202
- 1. Cybersquatting e brand di lusso: il caso JacquemusDott.Ssa Alessia Carbonara · https://www.iusinitinere.it/ · 8.427307
[…] sostiene appunto che “il fatto che il resistente abbia registrato il nome a dominio corrispondente al marchio del ricorrente senza farne peraltro un effettivo uso, integra un illecito per contraffazione di marchio e concorrenza sleale” [7], in quanto “attività idonea ad impedire in modo assoluto al titolare del marchio l'utilizzo in Internet come nuovo ed ulteriore segno distintivo”[8] e di conseguenza censurabile sia attraverso il Codice penale, che attraverso l'articolo 22 del Codice della proprietà industriale. […]
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Giurisprudenza • 439
- 1. Trib. Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 3877Provvedimento: […] Secondo il Di ET, l'appellata avrebbe dato luogo anche alla violazione delle norme poste a tutela della proprietà industriale (art.22 del codice della proprietà industriale), posto che nome, marchio e segni distintivi delle due società, non avevano che pochissime o nessuna differenza tra loro. […]Leggi di più...
- contratto di pacchetto turistico·
- art. 2967 c.c.·
- art. 22 codice proprietà industriale·
- art. 1341 c.c.·
- vacanza rovinata·
- art. 43 e 47 d.lgs. n. 79/2011·
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- inadempimento contrattuale