TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.5036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 22/01/2025
TRA
(P.IVA ), con sede in Salerno via G. Cuomo n.7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla via
B. Croce n. 34 presso lo studio dell'avv. Angelo Dente che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato ex art.83 cpc.
Pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
E
pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Somma Vesuviana alla Via Aldo Moro n. 185, presso lo studio dell'avv. Armando Caputo e dell'avv. Pietro Volpe che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto introduttivo pec: Email_2
Email_3
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 01/06/2022, la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2022 (R.G. 2549/2022) emesso dal Tribunale di
Salerno in data 07/04/2022 in favore di recante la somma di Controparte_1
euro 126.604,02 oltre interessi e spese del procedimento monitorio nella misura di euro
1.447,50 complessivi, oltre spese generali del 15%, Iva e C.p.a.
La società opponente adiva il Tribunale di Salerno per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il corretto comportamento della opponente e
l'assoluta mancanza di qualsiasi inadempienza della stessa nella riconsegna della merce in oggetto 2. Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla ricorrente, per i motivi illustrati, manca dei requisiti della certezza e della liquidità 3. Per l'effetto accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.
919/2022 4. Con condanna della opposta alle spese di lite da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in data 26/10/2022 Controparte_1
che resisteva all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - concedere la pagina 2 di 6 provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo nr. 919/2022 (r.g. 2549/2022 Tribunale di Salerno) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, quanto meno nei limiti della parte non contestata pari euro 118.548,12 In via principale -Rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto condannare la al pagamento della somma complessiva di euro 126.604,02 pari Controparte_2
al prezzo degli accessori non restituiti In via subordinata -accertare l'ingiustificato arricchimento della e per l'effetto riconoscere alla società Controparte_2
a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., la somma complessiva Controparte_1
di euro 126.604,02 pari al prezzo degli accessori non restituiti nei termini contrattuali;
in ogni caso -Condannare l'opponente al danno, da liquidarsi in via equitativa ex art.
96 c.p.c -Con condanna, altresì, alle spese di lite ed onorari del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.”
Più nello specifico, la vendeva alla società Controparte_1 Parte_1
una fornitura di bottiglie di vetro, che venivano consegnate su pallets di legno, ciascuno dei quali conteneva 1015 bottiglie, ciascuna fila di bottiglie era separata dalle altre attraverso delle interfalde di plastica. Tali accessori necessari per la vendita delle bottiglie dovevano essere restituiti in buono stato d'uso entro il 31/12/2021, pena il pagamento di euro 8,26 per ciascuna pedana ed euro 2,07 per ciascuna interfalda, secondo gli accordi presi con l'ordine nr. 005664 del 27/11/2019.
Dovevano essere restituiti complessivamente 6.907 pallet di legno e 22.571 interfalde;
stante la mancata restituzione al termine pattuito, CP_1 Controparte_1
provvedeva ad emettere fattura nr. 000002 del 03/01/2022 per euro 126.604,02 e la trasmetteva alla debitrice. La società opponente dichiarava, 27 giorni dopo la scadenza del termine, che quanto da restituire doveva solo essere ritirato;
pertanto, CP_1
concedeva ulteriori dieci giorni a partire dal 31/01/2022 per il ritiro degli
[...]
imballi, ribandendo che non avrebbe potuto accettare la restituzione successivamente all'11/02/2022 che doveva intendersi come termine ultimo.
pagina 3 di 6 La restituzione non avveniva e la si trovava costretta a Controparte_1
richiedere il decreto ingiuntivo, oggi opposto, al Tribunale di Salerno per ottenere il pagamento di quanto le era dovuto.
In occasione della prima udienza di discussione, il giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all'art 183, sesto comma cpc per lo scambio di memorie e repliche, rinviando all'udienza del 9/10/2023.
L'udienza si svolgeva telematicamente, lette le note d'udienza il giudicante rinviava all'udienza del 21/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché il
22/01/2025 il giudicante tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all''art 190 per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 4 di 6 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta la mancata Controparte_1
restituzione dei pallet e delle interfalde necessari per la consegna della fornitura di bottiglie di vetro, mancata restituzione che avrebbe determinato l'insorgenza di un credito pari ad euro 8,26 per ciascuna pedana ed euro 2,07 per ciascuna interfalda (il corrispettivo risulta individuato sulla base di precedenti transazioni intervenute fra le stesse parti).
L'obbligo ed il termine di restituzione erano pacifici già al momento dell'ordine da parte dell'odierna opponente, e risulta anche dalla successiva corrispondenza la consapevolezza di tale obbligo e del credito insorgendo come conseguenza della mancata restituzione, rispetto alla quale la società si è limitata a rendersi Parte_1
disponibile per il ritiro, senza tuttavia prodigarsi attivamente in tal senso.
L'inadempimento della parte opponente all'obbligo di restituzione del materiale, essendo legittimamente venuto meno l'interesse dell'avente diritto, comporta il sorgere di una obbligazione di pagamento, di matrice indennitaria o risarcitoria, ovvero secondo i principi sull'indebito arricchimento.
Ciò comporta che, revocato il d.i. opposto, debba essere comunque condannata la parte opponente al pagamento della somma di euro 80.000,00, equitativamente calcolata sulla base del prezzo della merce come indicato nelle fatture emesse nel 2018 emesse sempre fra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così decide:
- In accoglimento della opposizione come proposta revoca il D.I. n. 919/2022 (R.G.
2549/2022) emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/04/2022 in favore di
Controparte_1
pagina 5 di 6 - In parziale accoglimento della domanda attrice condanna la al Parte_2
pagamento, in favore del della somma di euro Controparte_1
80.000,00, oltre interessi al tasso legale.
- Condanna la soccombente società alla refusione delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 6.000,00 oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 23 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.5036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 22/01/2025
TRA
(P.IVA ), con sede in Salerno via G. Cuomo n.7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla via
B. Croce n. 34 presso lo studio dell'avv. Angelo Dente che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato ex art.83 cpc.
Pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
E
pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Somma Vesuviana alla Via Aldo Moro n. 185, presso lo studio dell'avv. Armando Caputo e dell'avv. Pietro Volpe che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto introduttivo pec: Email_2
Email_3
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 01/06/2022, la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2022 (R.G. 2549/2022) emesso dal Tribunale di
Salerno in data 07/04/2022 in favore di recante la somma di Controparte_1
euro 126.604,02 oltre interessi e spese del procedimento monitorio nella misura di euro
1.447,50 complessivi, oltre spese generali del 15%, Iva e C.p.a.
La società opponente adiva il Tribunale di Salerno per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il corretto comportamento della opponente e
l'assoluta mancanza di qualsiasi inadempienza della stessa nella riconsegna della merce in oggetto 2. Accertare e dichiarare che il credito azionato dalla ricorrente, per i motivi illustrati, manca dei requisiti della certezza e della liquidità 3. Per l'effetto accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.
919/2022 4. Con condanna della opposta alle spese di lite da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in data 26/10/2022 Controparte_1
che resisteva all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - concedere la pagina 2 di 6 provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo nr. 919/2022 (r.g. 2549/2022 Tribunale di Salerno) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, quanto meno nei limiti della parte non contestata pari euro 118.548,12 In via principale -Rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto condannare la al pagamento della somma complessiva di euro 126.604,02 pari Controparte_2
al prezzo degli accessori non restituiti In via subordinata -accertare l'ingiustificato arricchimento della e per l'effetto riconoscere alla società Controparte_2
a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., la somma complessiva Controparte_1
di euro 126.604,02 pari al prezzo degli accessori non restituiti nei termini contrattuali;
in ogni caso -Condannare l'opponente al danno, da liquidarsi in via equitativa ex art.
96 c.p.c -Con condanna, altresì, alle spese di lite ed onorari del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge.”
Più nello specifico, la vendeva alla società Controparte_1 Parte_1
una fornitura di bottiglie di vetro, che venivano consegnate su pallets di legno, ciascuno dei quali conteneva 1015 bottiglie, ciascuna fila di bottiglie era separata dalle altre attraverso delle interfalde di plastica. Tali accessori necessari per la vendita delle bottiglie dovevano essere restituiti in buono stato d'uso entro il 31/12/2021, pena il pagamento di euro 8,26 per ciascuna pedana ed euro 2,07 per ciascuna interfalda, secondo gli accordi presi con l'ordine nr. 005664 del 27/11/2019.
Dovevano essere restituiti complessivamente 6.907 pallet di legno e 22.571 interfalde;
stante la mancata restituzione al termine pattuito, CP_1 Controparte_1
provvedeva ad emettere fattura nr. 000002 del 03/01/2022 per euro 126.604,02 e la trasmetteva alla debitrice. La società opponente dichiarava, 27 giorni dopo la scadenza del termine, che quanto da restituire doveva solo essere ritirato;
pertanto, CP_1
concedeva ulteriori dieci giorni a partire dal 31/01/2022 per il ritiro degli
[...]
imballi, ribandendo che non avrebbe potuto accettare la restituzione successivamente all'11/02/2022 che doveva intendersi come termine ultimo.
pagina 3 di 6 La restituzione non avveniva e la si trovava costretta a Controparte_1
richiedere il decreto ingiuntivo, oggi opposto, al Tribunale di Salerno per ottenere il pagamento di quanto le era dovuto.
In occasione della prima udienza di discussione, il giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all'art 183, sesto comma cpc per lo scambio di memorie e repliche, rinviando all'udienza del 9/10/2023.
L'udienza si svolgeva telematicamente, lette le note d'udienza il giudicante rinviava all'udienza del 21/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché il
22/01/2025 il giudicante tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all''art 190 per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 4 di 6 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta la mancata Controparte_1
restituzione dei pallet e delle interfalde necessari per la consegna della fornitura di bottiglie di vetro, mancata restituzione che avrebbe determinato l'insorgenza di un credito pari ad euro 8,26 per ciascuna pedana ed euro 2,07 per ciascuna interfalda (il corrispettivo risulta individuato sulla base di precedenti transazioni intervenute fra le stesse parti).
L'obbligo ed il termine di restituzione erano pacifici già al momento dell'ordine da parte dell'odierna opponente, e risulta anche dalla successiva corrispondenza la consapevolezza di tale obbligo e del credito insorgendo come conseguenza della mancata restituzione, rispetto alla quale la società si è limitata a rendersi Parte_1
disponibile per il ritiro, senza tuttavia prodigarsi attivamente in tal senso.
L'inadempimento della parte opponente all'obbligo di restituzione del materiale, essendo legittimamente venuto meno l'interesse dell'avente diritto, comporta il sorgere di una obbligazione di pagamento, di matrice indennitaria o risarcitoria, ovvero secondo i principi sull'indebito arricchimento.
Ciò comporta che, revocato il d.i. opposto, debba essere comunque condannata la parte opponente al pagamento della somma di euro 80.000,00, equitativamente calcolata sulla base del prezzo della merce come indicato nelle fatture emesse nel 2018 emesse sempre fra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così decide:
- In accoglimento della opposizione come proposta revoca il D.I. n. 919/2022 (R.G.
2549/2022) emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/04/2022 in favore di
Controparte_1
pagina 5 di 6 - In parziale accoglimento della domanda attrice condanna la al Parte_2
pagamento, in favore del della somma di euro Controparte_1
80.000,00, oltre interessi al tasso legale.
- Condanna la soccombente società alla refusione delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 6.000,00 oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 23 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6