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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21584/2023, avente ad oggetto: somministrazione di manodopera
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Incadorna del Foro di Gela ATTRICE OPPONENTE
E
(società di diritto rumeno con sede secondaria in Controparte_1 Italia ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. P.IVA_2
Antonino Salsone del Foro di Monza
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
L'attrice opponente, riportandosi alle conclusioni rese in precedenza, così concludeva:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto emesso a seguito di una richiesta errata di quantum, anche Part sulla base della PEC inviata alla dall'avv. Salsone in data 27.4.2023;
- Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nullo ed illegittimo
e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto Part opposto in quanto richiesto sulla base di fatture già pagate dalla per come risulta inconfutabilmente dai bonifici allegati alla presente opposizione;
- Infine, ed in subordine, dichiarare nullo ed illegittimo e comunque annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto opposto in quanto
1 inammissibile, improponibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
- in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati di prova: Part 1) “vero o non vero che il rapporto fra e nasceva in data 11 CP_1 Part novembre 2021, ovvero quando la richiedeva di avvalersi della CP_1 per le assunzioni del personale da impiegare presso i cantieri di cui in premessa”.
2) “Vero o non vero che tale rapporto, è continuato fino al giorno 6 febbraio Part 2023, ovvero giorno in cui la è stata costretta ad invocare il venir meno del rapporto contrattuale per i continui inadempimenti di non solo nei CP_1 Part confronti della stessa, ma anche nei confronti delle maestranze che, di fatto, hanno avuto finanche dei rallentamenti all'interno dei cantieri, Part causando gravi ed enormi danni alla con le committenti”.
3) “Vero o non vero che a causa della mancata produzione del DURC valido Part da parte della a , alle maestranze veniva impedito l'accesso ai CP_1 cantieri di cui in premessa”.
4) “Vero o non vero che nonostante numerosi solleciti la non inviava la CP_1 documentazione a TCD”.
5) “Vero o non vero che nel mese di maggio 2022, il Sig. Per_1 Part
della ebbe a chiamare la , comunicando che la
[...] CP_1 era in difficoltà con il pagamento degli stipendi delle maestranze CP_1 Part assunte nei cantieri ove operava la , e che non poteva provvedere al pagamento degli stessi”. 6) “Vero o non vero che, proprio con riferimento al periodo maggio 2022, la effettuò alle maestranze soltanto degli acconti CP_1
(precisamente in data 15 maggio), provvedendo al saldo con ingente ritardo (fine del mese di giugno 2022)”. 7) “Vero o non vero che a causa della situazione di cui sopra la TCD era costretta a farsi carico della retribuzione delle maestranze e del pagamento dei contribuiti previdenziali”. Si indicano quali testimoni i signori: Di Noto, Tes_1 Testimone_2
, .”.
[...] Testimone_3 Testimone_4
La convenuta opposta così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, rigettata ogni contraria istanza, pretesa eccezione e/o deduzione, così statuire: In via principale: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla in Parte_1 quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6867/23, emesso dal Tribunale di Milano in data 2 aprile 2023 e pubblicato in data 17 aprile 2023. In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale o in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la è debitrice nei Parte_1 confronti della dell'importo pari ad Euro 498.266,04 a Controparte_1
2 titolo di capitale o a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta ad esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo per le ragioni già illustrate in atti. Per l'effetto, condannare la a corrispondere in favore della Parte_1 l'importo pari ad Euro 498.266,04 a titolo di capitale o a Controparte_1 quella diversa somma che dovesse risultare dovuta ad esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza di ogni singola fattura impagata sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: Rigettare la prova orale formulata da controparte in seno al proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo i capitoli di prova ed i testi ivi indicati tutti inammissibili e/o inattendibili per i motivi meglio illustrati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta già depositata. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 e ss., IVA e CPA come per legge, oltre alle spese
e ai compensi professionali già liquidati nel procedimento monitorio.
Ai fini della liquidazione, si chiede che il Giudice adito consideri:
- l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014, essendo gli atti e i documenti offerti in produzione depositati con i collegamenti ipertestuali che ne agevolano la consultazione, la fruizione, la ricerca testuale, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
- la condanna di ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma, Parte_1
c.p.c., per le ragioni dedotte in atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 622.859,85, oltre interessi e spese, a titolo di residui compensi dovuti in relazione ad una somministrazione di manodopera.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo notificatole, deducendo: a) l'erroneità del quantum il cui pagamento le era stato ingiunto, atteso che essa opponente, in data 9.2.2024, aveva provveduto al pagamento della somma di € 124.593,81; b) che, al di là del predetto pagamento avvenuto in data 9.2.2024, essa opponente, ben prima del deposito del ricorso in monitorio, aveva già provveduto all'integrale pagamento, salvo minimi importi contestati, delle somme indicate nelle fatture n.ri 309/22, 530/22 e 532/22 pure poste a sostegno della domanda monitoria;
c) che, inoltre, la si era resa inadempiente rispetto alle CP_1 obbligazioni da essa assunte, atteso che, a fronte della richiesta di trasmissione del proprio DURC avanzata da essa opponente nell'ottobre 2022, aveva provveduto a fornire il predetto documento solo il 27.12.2022; d) che, ancora, la aveva provveduto in ritardo al pagamento degli stipendi dei CP_1 propri dipendenti somministrati, costringendo essa opponente a provvedere a tanto quale coobbligata in solido;
e) che, in ogni caso, la pretesa avanzata in monitorio non poteva ritenersi provata sulla scorta delle fatture emesse;
e) che la nel domandare in monitorio il pagamento della somma di “€ CP_1 622.859,85, oltre interessi” aveva indebitamente preteso il pagamento di
3 interessi anatocistici, atteso che le fatture n.ri 532/22, 1046/22 ed 1150/22 poste, tra le altre, a sostegno della domanda monitoria, quanto alla complessiva somma di € 9.951,82, erano state emesse a titolo di interessi di mora - in tesi – maturati su precedenti fatture.
L'attrice opponente rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, in sintesi, deduceva: a) che il CP_1 pagamento della somma di € 124.593,81 era stato da essa ricevuto solo in data 13.2.2023 e cioè dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10.2.2023); b) che della ricezione di tale pagamento essa opposta aveva già correttamente dato atto con apposita pec del 27.4.2023; c) che tutti i pagamenti effettuati dalla prima del deposito del ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo, molti dei quali avvenuti, in realtà, in relazione a fatture diverse da quelle poste a sostegno della domanda monitoria, erano stati già considerati a deconto da essa opposta secondo le imputazioni effettuate dalla stessa Pt_1
d) che gli unici pagamenti effettuati dalla direttamente in favore di Pt_1 lavoratori somministrati erano quelli, del complessivo importo di € 4.585,60, effettuati in acconto sulle retribuzioni di novembre 2022 ed anch'essi erano già considerati a deconto nel ricorso in monitorio;
e) che, per il resto, essa opposta aveva integralmente provveduto a saldare gli stipendi dovuti ai propri dipendenti;
f) che la propria pretesa era ampiamente dimostrata sulla scorta dei documenti prodotti in atti né la aveva, in precedenza, avanzato Pt_1 alcuna contestazione in merito al comportamento esecutivo di essa opposta;
g) che essa opposta non aveva avanzato alcuna pretesa di interessi anatocistici, avendo invocato in monitorio “del tutto legittimamente l'emissione di un'ingiunzione per il capitale insoluto, oltre che per gli interessi moratori maturati sulle fatture impagate”.
La rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate. CP_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta può dirsi fondata soltanto entro i ristretti limiti di cui in appresso.
La decisione non può che prendere le mosse dal rilievo che la pur Pt_1 avendo fatto generico riferimento all'esistenza di pagamenti (diversi da quello di € 124.593,81 ordinato alla propria banca mandataria in data 9.2.2023 sul quale si tornerà in appresso) – in tesi- idonei a determinare l'integrale estinzione dei crediti di cui alle fatture 309/22, 530/22 e 532/22 emesse dalla controparte nonché di pagamenti di retribuzioni effettuati direttamente in favore di lavoratori ad essa somministrati, entro i termini deadenziali di rito, non ha, in realtà, minimamente dato conto, neppure a livello allegativo, dell'esistenza di specifici pagamenti da essa effettuati diversi da quelli già considerati in detrazione dalla all'atto della formulazione della CP_1 domanda monitoria (ci si riferisce agli acconti di € 15.363,87 e di € 3.917,19 considerati in relazione alla fattura n. 309/22, agli acconti di € 1.535,07, di € 20.000,00, di € 50.000,00 e di € 10.000,00 considerati in relazione alla fattura n. 530/22 nonché al versamento diretto di retribuzioni da parte della Pt_1 per il complessivo importo di € 4.585,60 anch'esso già considerato in detrazione dalla convenuta opposta in sede di ricorso in monitorio – cfr., al riguardo, documenti n.ri 31 e 32 del fascicolo monitorio).
4 Né, deve pure osservarsi, in relazione a tale rilevato difetto di allegazioni da parte dell'attrice opponente, potrebbe supplire la documentazione da essa prodotta in atti, atteso che, come è noto, i documenti offerti in produzione rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti e che la stessa la portata chiarificatoria che può, a determinate condizioni, attribuirsi ai documenti depositati in giudizio attiene, pur sempre, ad un quadro allegatorio già sufficientemente prospettato e può, in ogni caso, essere svolta unicamente da quei documenti che risultino specificatamente indicati negli scritti difensivi in relazione ad una determinata cicorstanza che si intende provare mentre, nella specie, la in relazione alle proprie generiche deduzioni relative Pt_1 all'esistenza di ulteriori pagamenti effettuati, non ha specificamente richiamato, entro i termini di rito, alcun documento della propria produzione.
Parimenti del tutto generica si appalesa, poi, la deduzione di parte opponente circa l'esistenza di un ritardo da parte della nella consegna del CP_1 proprio DURC ovvero circa l'esistenza di ritardi nel pagamento delle retribuzioni del personale somministrato, dovendosi rilevare, al riguardo, come la non abbia minimamente specificato in cosa, in concreto, Pt_1 sarebbero consistite le conseguenze pregiudizievoli da essa – in tesi - patite in relazione a tali dedotti ritardi, di guisa da non potersi in alcun modo ritenere la sussistenza dei presupposti per considerare la pretesa creditoria dell'opposta, in tutto od in parte, “paralizzabile” ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Per il resto, poi, la domanda di pagamento avanzata in monitorio dalla CP_1
in assenza, al riguardo, di specifiche contestazioni da parte della
[...]
può dirsi ampiamente provata sulla scorta dei documenti prodotti in Pt_1 atti dalla convenuta opposta (contratti di somministrazione, fogli di presenza del personale somministrato, statini paga, ecc.).
Ai fini della determinazione quantitativa del residuo credito della CP_1 (oltre all'importo di € 124.593,81 il cui pagamento è stato ordinato dalla
[...] il 9.2.2023 e sul quale, lo si ripete, si tornerà in appresso), deve, Pt_1 tuttavia, rilevarsi: a) che, come correttamente osservato da parte attrice opponente, le fatture n.ri 532/22, 1046/22 ed 1150/22 poste (tra le altre) a sostegno della domanda monitoria, quanto al complessivo importo di € 9.951,55, sono state emesse (non già in relazione a corrispettivi ma) per interessi derivanti dal ritardato pagamento di precedenti fatture;
b) che conseguentemente laddove la ha invocato in monitorio il CP_1 pagamento della “somma di € 622.859,85” (determinata comprendendo in essa il predetto complessivo importo di € 9.951,55 complessivamente indicato nelle richiamate fatture), “oltre agli interessi moratori calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo” ha effettivamente dato luogo al determinarsi di un fenomeno anatocistico.
Ed, allora, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la sussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c., deve osservarsi che, come ben si evince dal contenuto complessivo della comparsa di costituzione e risposta della (cfr., in particolare, il paragrafo “VI”), CP_1
5 quest'ultima, in realtà, non ha effettivamente inteso proporre una domanda giudiziale di pagamento di interessi sugli interessi scaduti.
Pertanto, dalla sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo in € 622.859,85, va, in primo luogo, effettivamente detratto il predetto importo di € 9.951,55, così giungendosi alla somma di € 612.908,30.
Da tale ultima somma va, poi, detratto il (già più volte richiamato) pacifico pagamento di € 124.593,81 effettuato dalla e ciò dovendosi al riguardo Pt_1 unicamente rilevare: a) che tale pagamento (anche ai fini del successivo governo delle spese di lite) deve ritenersi avvenuto dopo il deposito del ricorso in monitorio (10.2.2023), atteso che la non ha specificamente Pt_1 contestato che il relativo accredito in favore della sia avvenuto CP_1 solo in data 13.2.2023; b) che, come ben si evince dalle contenuto complessivo delle conclusioni rese dalla quest'ultima ha essa CP_1 stessa ritenuto di considerare il pagamento di cui si discute a deconto del capitale piuttosto che degli interessi scaduti.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva il residuo credito della CP_1 va determinato, quanto alla sola sorte capitale, in € 488.314,49 (€
[...] 612.908,30 meno € 124.593,81).
Sono, inoltre, dovuti, in favore della , gli interessi di mora, fino CP_1 al soddisfo ed al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, sulla somma di € 29.341,28 dalla data di scadenza della fattura n. 1151/22, sulla somma di € 33.838,07 (€ 38.341,20 meno € 4.503,13) dalla data di scadenza della fattura n. 1150/22, sulla somma di € 30.570,34 dalla data di scadenza della fattura n. 1047/22, sulla somma di € 42.635,38 dalla data di scadenza n. 1046/22, sulla somma di
€ 38.035,45 dalla data di scadenza della fattura n. 943/22, sulla somma di € 36.001,46 dalla data di scadenza della fattura n. 942/22, sulla somma di € 74.540,42 dalla data di scadenza della fattura n. 818/22, sulla somma di € 39.538,80 dalla data di scadenza della fattura n. 817/22, sulla somma di € 114.902,70 dalla data di scadenza della fattura n. 691/22, sulla somma di € 35.596,81 (pari ad € 40.649,39 meno € 5052,58) dalla data di scadenza della fattura n. 689/22 e sulla residua somma di € 13.313,78 dalla data di scadenza della fattura n. 532/22.
Revocato il decreto ingiuntivo opposto, la va, dunque, condannata al Pt_1 pagamento della predetta somma di € 488.314,49 oltre interessi di mora come innanzi.
Le spese di lite dell'intero procedimento, ivi compresa la fase monitoria, seguono la soccombenza assolutamente prevalente dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo.
Il riconoscimento della fondatezza delle ragioni di parte opponente relativamente alla (sia pur sola) questione concernente l'anatocismo esclude la sussistenza dei presupposti per l'invocata condanna della T.C.D. ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata in monitorio e sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6867/2023;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 488.314,49 oltre interessi di mora come in parte motiva;
3. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite dell'intero procedimento liquidate in € 870,00 per esborsi ed € 33.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
4. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
Così deciso in Milano addì 9.6.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
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