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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO Pt_1 P.IVA_1
NO contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. LATINO ANGELO MARCO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo riferiva di essere stata CP_1 dipendente della dall'1.1.18 al 31.12.19; Parte_2
che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 20.5.22;
che non avendo ricevuto il TFR per euro 2.680,52, si era insinuata al passivo;
che il tribunale ammetteva il credito in via privilegiata per l'importo richiesto, dichiarando lo stato passivo esecutivo il 5.10.22;
che aveva presentato istanza di intervento al Fondo di Garanzia che il 24.7.23 veniva rigettata;
che veniva rigettata anche l'opposizione a detto provvedimento. pagina 1 di 4 La ricorrente chiedeva quindi ingiunzione di pagamento per la somma di cui sopra . Il tribunale emetteva DI immediatamente esecutivo contro per Pt_1
l'importo di euro 2.680,52. Avverso il decreto proponeva opposizione con ricorso depositato il Pt_1
2.7.24. Si è costituita la chiedendo il rigetto della opposizione . CP_1
A sostegno della opposizione ha sostenuto in primo luogo che secondo Pt_1 la era sufficiente l'ammissione allo stato passivo del credito per TFR CP_1 affinchè l dovesse ritenere che la stessa era dipendente della Pt_1
, mentre al contrario l'ammissione al passivo non era sufficiente. Parte_2
Il motivo di opposizione è infondato.
Invero la non ha prodotto solo l'ammissione al passivo, ma anche la CP_1 lettera di assunzione, le buste pagala comunicazione al centro per l'impiego e la lettera di licenziamento, documenti tutti che comprovano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la . Parte_2
La opponente ha rilevato poi che la aveva inoltrato il 26/06/2023 la CP_1 domanda telematica al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in riferimento al rapporto di lavoro de quo; che in fase di istruttoria erano sorti dubbi sull'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro con la società de qua, in quanto non risultavano i contributi su emens e su unex. che quindi aveva respinto la domanda del TFR al Fondo di Garanzia significando che: “il rapporto di lavoro non risulta all'istituto e non risulta prodotta documentazione relativa allo specifico riconoscimento da parte del tribunale. In tal caso il fondo di garanzia non interviene;
che in sede di riesame era emersa l'esistenza di un verbale di accertamento ispettivo in data 16/06/2020 dell'INL di Milano , nel quale era stato accertato che il contratto di appalto intercorso tra la società Pizza Mundial s.r.l. e era illecito ex art. 29, comma 1, del D.Lgs Parte_2
276/2003, in quanto mascherava un'effettiva somministrazione illecita di manodopera;
pagina 2 di 4 che inoltre era stato accertato che la , società non Parte_2 autorizzata all'esercizio della somministrazione del lavoro, si era limitata a mettere a disposizione della società committente/appaltante le mere prestazioni di manodopera affinchè la medesima potesse svolgere la propria attività di impresa;
che contro il verbale di cu sopra era pendente opposizione instaurata da Pizza Mundial;
che con successivo verbale del 22.6.2020 il rapporto di lavoro dei dipendenti della tra cui per il periodo 01/01/2018- Parte_2 CP_1
31/12/2019, era stato imputato all'utilizzatore Pizza Mundial s.r.l., con conseguente annullamento delle posizioni contributive impropriamente instaurate dalla Parte_2 che il 13/04/2021 erano stati cancellati i flussi emens per gli CP_1 anni 2018 e 2019 e inseriti su Pizza Mundial s.r.l., dove la signora
[...] risultava lavorare tuttora. CP_1
Posto quanto sora, secondo l , era su PIZZA MUNDIAL che Pt_1 gravavano tutte le obbligazioni retributive e contributive per le prestazioni dei lavoratori inviati dalla in violazione del divieto di Parte_2 somministrazione illecita di manodopera. La opponente ha chiesto quindi che il DI venisse annullato.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Invero in questa sede è stato accertato che tra la e la CP_1 Parte_2 sussisteva un rapporto di lavoro subordinato sino al 31.12.19. Il fatto che successivamente (16.6.20) sia effettuato accertamento ispettivo e che dallo stesso sia emerso che il contratto di appalto intercorso tra la società Pizza Mundial s.r.l. e era illecito ex art. 29, comma 1, del Parte_2
D.Lgs 276/2003 ( in quanto mascherava un'effettiva somministrazione illecita di manodopera), è irrilevante, in quanto non vi è stato un accertamento giudiziale in merito che sia opponibile alla . CP_1
Tra l'altro la ricorrente non è stata coinvolta in tale accertamento ispettivo , che è avvenuto allorchè il suo rapporto di lavoro con la era Parte_2 cessato. Alla ricorrente non è opponibile nemmeno la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, essendo estranea a tale giudizio.
pagina 3 di 4 Del resto tale sentenza non ha nemmeno accertato con efficacia di giudicato che il reale datore di lavoro della era Pizza Mundial, ma si è limitata a CP_1 respingere e solo in parte , l'opposizione all'avviso di addebito proposta da tale società. Piuttosto tale sentenza ha confermato quanto già risultante dalle buste paga prodotte, vale a dire che la pagava i contributi pertinenti il Parte_2 rapporto di lavoro tra le e la ( il cui importo è stato infatti detratto da CP_1 quanto dovuto dalla opponente ).
Posto quanto sopra l'opposizione va rigettata, essendo incontestato che la
è fallita e l'ammontare del TFR dovuto . Parte_2
Le spese di giudizio vanno compensate stante la particolarità della situazione
.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe così provvede :
1) Rigetta l'opposizione ;
2) Compensa le spese di giudizio tra le parti
Monza, 1 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO Pt_1 P.IVA_1
NO contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. LATINO ANGELO MARCO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo riferiva di essere stata CP_1 dipendente della dall'1.1.18 al 31.12.19; Parte_2
che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 20.5.22;
che non avendo ricevuto il TFR per euro 2.680,52, si era insinuata al passivo;
che il tribunale ammetteva il credito in via privilegiata per l'importo richiesto, dichiarando lo stato passivo esecutivo il 5.10.22;
che aveva presentato istanza di intervento al Fondo di Garanzia che il 24.7.23 veniva rigettata;
che veniva rigettata anche l'opposizione a detto provvedimento. pagina 1 di 4 La ricorrente chiedeva quindi ingiunzione di pagamento per la somma di cui sopra . Il tribunale emetteva DI immediatamente esecutivo contro per Pt_1
l'importo di euro 2.680,52. Avverso il decreto proponeva opposizione con ricorso depositato il Pt_1
2.7.24. Si è costituita la chiedendo il rigetto della opposizione . CP_1
A sostegno della opposizione ha sostenuto in primo luogo che secondo Pt_1 la era sufficiente l'ammissione allo stato passivo del credito per TFR CP_1 affinchè l dovesse ritenere che la stessa era dipendente della Pt_1
, mentre al contrario l'ammissione al passivo non era sufficiente. Parte_2
Il motivo di opposizione è infondato.
Invero la non ha prodotto solo l'ammissione al passivo, ma anche la CP_1 lettera di assunzione, le buste pagala comunicazione al centro per l'impiego e la lettera di licenziamento, documenti tutti che comprovano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la . Parte_2
La opponente ha rilevato poi che la aveva inoltrato il 26/06/2023 la CP_1 domanda telematica al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in riferimento al rapporto di lavoro de quo; che in fase di istruttoria erano sorti dubbi sull'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro con la società de qua, in quanto non risultavano i contributi su emens e su unex. che quindi aveva respinto la domanda del TFR al Fondo di Garanzia significando che: “il rapporto di lavoro non risulta all'istituto e non risulta prodotta documentazione relativa allo specifico riconoscimento da parte del tribunale. In tal caso il fondo di garanzia non interviene;
che in sede di riesame era emersa l'esistenza di un verbale di accertamento ispettivo in data 16/06/2020 dell'INL di Milano , nel quale era stato accertato che il contratto di appalto intercorso tra la società Pizza Mundial s.r.l. e era illecito ex art. 29, comma 1, del D.Lgs Parte_2
276/2003, in quanto mascherava un'effettiva somministrazione illecita di manodopera;
pagina 2 di 4 che inoltre era stato accertato che la , società non Parte_2 autorizzata all'esercizio della somministrazione del lavoro, si era limitata a mettere a disposizione della società committente/appaltante le mere prestazioni di manodopera affinchè la medesima potesse svolgere la propria attività di impresa;
che contro il verbale di cu sopra era pendente opposizione instaurata da Pizza Mundial;
che con successivo verbale del 22.6.2020 il rapporto di lavoro dei dipendenti della tra cui per il periodo 01/01/2018- Parte_2 CP_1
31/12/2019, era stato imputato all'utilizzatore Pizza Mundial s.r.l., con conseguente annullamento delle posizioni contributive impropriamente instaurate dalla Parte_2 che il 13/04/2021 erano stati cancellati i flussi emens per gli CP_1 anni 2018 e 2019 e inseriti su Pizza Mundial s.r.l., dove la signora
[...] risultava lavorare tuttora. CP_1
Posto quanto sora, secondo l , era su PIZZA MUNDIAL che Pt_1 gravavano tutte le obbligazioni retributive e contributive per le prestazioni dei lavoratori inviati dalla in violazione del divieto di Parte_2 somministrazione illecita di manodopera. La opponente ha chiesto quindi che il DI venisse annullato.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Invero in questa sede è stato accertato che tra la e la CP_1 Parte_2 sussisteva un rapporto di lavoro subordinato sino al 31.12.19. Il fatto che successivamente (16.6.20) sia effettuato accertamento ispettivo e che dallo stesso sia emerso che il contratto di appalto intercorso tra la società Pizza Mundial s.r.l. e era illecito ex art. 29, comma 1, del Parte_2
D.Lgs 276/2003 ( in quanto mascherava un'effettiva somministrazione illecita di manodopera), è irrilevante, in quanto non vi è stato un accertamento giudiziale in merito che sia opponibile alla . CP_1
Tra l'altro la ricorrente non è stata coinvolta in tale accertamento ispettivo , che è avvenuto allorchè il suo rapporto di lavoro con la era Parte_2 cessato. Alla ricorrente non è opponibile nemmeno la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, essendo estranea a tale giudizio.
pagina 3 di 4 Del resto tale sentenza non ha nemmeno accertato con efficacia di giudicato che il reale datore di lavoro della era Pizza Mundial, ma si è limitata a CP_1 respingere e solo in parte , l'opposizione all'avviso di addebito proposta da tale società. Piuttosto tale sentenza ha confermato quanto già risultante dalle buste paga prodotte, vale a dire che la pagava i contributi pertinenti il Parte_2 rapporto di lavoro tra le e la ( il cui importo è stato infatti detratto da CP_1 quanto dovuto dalla opponente ).
Posto quanto sopra l'opposizione va rigettata, essendo incontestato che la
è fallita e l'ammontare del TFR dovuto . Parte_2
Le spese di giudizio vanno compensate stante la particolarità della situazione
.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe così provvede :
1) Rigetta l'opposizione ;
2) Compensa le spese di giudizio tra le parti
Monza, 1 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4