Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1089/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonino La Rocca, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.04.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto. Con condanna alle spese.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il CTU ha evidenziato la mancanza agli atti di documentazione attestante la presentazione, da parte del ricorrente, della domanda amministrativa avente ad oggetto il riconoscimento della prestazione richiesta in ricorso, ovvero dell'assegno ordinario di invalidità; sulla scorta di tali rilievi, è stata quindi sollevata ex officio la questione dell'improponibilità dell'azione giudiziaria, assicurando, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., il
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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Va premesso che, per giurisprudenza costante, in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali la domanda giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, la cui mancanza determina non già l'improcedibilità, bensì l'improponibilità dell'azione giudiziaria (così, ex multis,
Cass., sez. L, 28.12.2011, n. 29236);
Segnatamente, l'onere di preventiva presentazione dell'istanza amministrativa – ricavabile in via generale dalla previsione sul silenzio-rigetto di cui all'art. 7 L. 533/1973 a memoria del quale “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta dell'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato” – è altresì ribadito, in materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali), dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, secondo cui “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_1
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il
[...]
provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, il quale subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria alla presentazione di una specifica domanda amministrativa.
Deve pertanto ritenersi che la violazione del disposto normativo da ultimo ricordato, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla violazione dell'art. 7 della
L. 533/73, determina una situazione temporanea di carenza di giurisdizione, sicché la mancata presentazione dell'istanza amministrativa ante causam, attenendo ad un presupposto processuale dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr.
Cass. 28 novembre 2003, n. 18265).
Orbene, nella fattispecie in oggetto, è documentato che l'odierno ricorrente abbia presentato all' esclusivamente una domanda avente ad oggetto la pensione ordinaria di inabilità, nella CP_1
quale non vi è alcun riferimento – neppure in via subordinata – all'assegno ordinario di invalidità.
Alla luce di tali considerazioni, in mancanza della preventiva presentazione della relativa domanda amministrativa, il presente ricorso – avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità – deve essere dichiarato improponibile.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel corso del presente giudizio vanno poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara improponibile il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, l'11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo