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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 46/2025 R.G.L. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e tutti Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
elettivamente domiciliati in Alessandria presso lo studio degli Avv.ti E. Brunoldi, R.
Forlenza e G. Volante che li rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 5/02/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 10/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, le docenti e i docenti sopra indicati impugnavano la sentenza n. 414/24 in data 17/12/2024 del
Tribunale di Alessandria, che aveva loro riconosciuto il diritto alla c.d. “Carta elettronica del docente” ex art. 1, co. 121, l. n. 107/15 per vari aa.ss. (nel corso dei quali essi avevano lavorato come docenti in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4, co. 2,
1 l. n. 124/99), ma che l'aveva negato a e a in Parte_6 Parte_12
relazione, rispettivamente, agli aa.ss. 2018/19 e 2017/18 durante i quali le stesse erano state assunte con contratti per supplenze brevi e saltuarie;
secondo il Tribunale,
l'obiettivo, sotteso alla “carta docenti”, di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali può essere rivolto solo a quelli che siano stati titolari di un rapporto lavorativo di durata tale da assicurare continuità nello svolgimento dell'attività didattica, mentre la prestazione resa dall'incaricato di supplenze brevi e temporanee non è pienamente comparabile, neppure nel caso di supplenze brevi reiterate, difettando il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza.
Le due appellanti lamentavano che il primo Giudice non aveva tenuto sufficientemente conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea maturata in subiecta materia
e aveva fatto malgoverno di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/23, ove, invece, l'importo del bonus “carta docenti” è correlato alla durata della didattica e il relativo diritto non è rimesso alla durata annua della supplenza, con la conseguenza che l'unico il parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento è quello della comparabilità della prestazione.
Inoltre, evidenziava che, nonostante il bonus le fosse stato Parte_4
riconosciuto per due soli aa.ss., nel dispositivo della prima sentenza le era stata attribuita, in eccesso, la somma di € 1.500,00 (anziché di € 1.000,00), mentre
[...]
rilevava che, nonostante il bonus le fosse stato riconosciuto per Parte_5 quattro aa.ss., nel medesimo dispositivo le era stata attribuita, in difetto, la somma di €
1.500,00 (anziché di € 2.000,00).
Si è costituito Il nulla opponendo Controparte_1 quanto alla 'correzione' degli importi dovuti a e a Parte_4 Parte_5
, invocando nel merito la conferma della prima sentenza e chiedendo, in via
[...] incidentale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello riguardo alle restanti parti (che non avevano avanzato pretese impugnatorie) e la rideterminazione delle spese di lite, che erano state liquidate negli importi medi anziché in quelli minimi, in contraddizione con quanto stabilito in motivazione dal Giudice a quo.
All'udienza del 21/05/2025, la causa, dopo la discussione, è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2 2. L'appello spiegato da e è fondato alla luce Parte_6 Parte_12 delle considerazioni già ripetutamente espresse da questa Corte d'Appello (cfr., da ultimo, sent. n. 183/25), dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
Questa Corte, in particolare, ha stigmatizzato l'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 € della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”.
La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro
3 effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della p.a. non
è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della
4 prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
Da ultimo ritiene il Collegio che il decreto n. 7254/24 con il quale la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Novara in relazione alle supplenze temporanee, lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente ed annualità didattica, rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto. La Prima Presidente ha infatti ritenuto la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. «non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo», con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato (ipotetica questione di diritto) e rimandando – tramite il richiamo alla sentenza n. 29961/23 – alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro negli aa.ss. in oggetto risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione delle due appellanti è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può essere loro negato il beneficio economico in
5 questione attesa la piena equiparabilità tra l'impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
3. Nessuna questione per l'appello relativo alle posizioni di e di Parte_4
(in assenza di contestazioni ex adverso), essendosi trattato, in Parte_5
tutta evidenza, di un mero errore materiale.
4. Venendo ora all'appello incidentale, esso è infondato e immeritevole di accoglimento.
Quanto all'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, si osserva come le parti appellanti diverse da quelle che hanno effettivamente impugnato la prima sentenza risultino (innocuamente) soltanto inserite nell'intestazione del ricorso in appello e, quindi, nella presente sentenza;
si tratta, detto altrimenti, di una mera (e formalistica) questione d'intestazione, non avendo esse, appunto, esplicitato alcun rilievo impugnatorio – tant'è, tra l'altro, che neppure è stato richiesto l'incremento delle spese di lite per la pluralità di parti.
Quanto al regolamento delle spese processuali del primo grado, si osserva che con l'espressione «in misura prossima ai minimi», il primo Giudice non aveva inteso applicare tout court le tariffe minime, ma quelle medie in un importo ridotto e, per così dire, di poco “sconfinante” nello scaglione dei minimi (€ 4.000,00 anziché € 4.216,00).
5. Per tutte le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altra doglianza, l'appello principale dev'essere accolto, mentre quello incidentale va rigettato.
Alla soccombenza di parte appellata segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado liquidate sul valore di 3.891,00 – sulla base, ossia, del decisum dell'impugnazione principale, pari a € 2.000,00, e del disputatum dell'impugnazione incidentale, pari a € 1.891,00 (= € 4.000,00 – € 2.109,00).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello principale
Dichiara il diritto di e di a fruire della Parte_6 Parte_13
carta docente anche in riferimento, rispettivamente, agli anni scolastici 2018/2019 e
2017/2018 e condanna l'appellato ad accreditare in loro favore sulla carta docente l'importo di euro 500,00 ciascuna oltre accessori;
6 Ridetermina la statuizione della sentenza condannando l'appellato ad accreditare sulla carta docente in favore di e di Parte_4 Parte_5
l'importo, rispettivamente, di euro 1000,00 anziché 1500 e di euro 2000 anziché 1.500;
Respinge l'appello incidentale;
Cont Condanna il a rimborsare agli appellanti le spese del grado liquidate in euro
1923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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