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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE D NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 09 OTTOBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 4650/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...] e difesa dall' avv. Gaetano Danilo Parte_1
Prisco
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_1
RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 17.06.2024 , le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.06.2022. Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui la parte è affetta, già dalla domanda amministrativa. Tanto premesso, la parte ricorrenti ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e con vittoria delle spese del giudizio. L resistente si è CP_2 costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della domanda.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalle parti ricorrenti rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni della periziata e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Il CTU, infatti, ha evidenziando che le patologie (Demenza tipo Alzheimer in fase avanzata da vascolopatia cerebrale cronica con disorientamento temporo-spaziale e deficit di memoria abreve termine, incontinenza urinaria, apatia, Depressione maggiore con turbe psicotiche Insufficienza venosa cronica con episodi di trombosi arti inferiori, Ipertensione arteriosa, Poliposi intestinale, Artrosi polidistrettuale) da cui è affetta la sig.ra la rendono non più in grado di espletare in autonomia gli atti Parte_2 quotidiani ed elementari della vita e, quindi, bisognevole di continua assistenza, a decorrere dal 31 marzo 2023.
In effetti, le critiche alla CTU in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.06.2022) sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il CTU ha rilevato che all'atto della visita peritale e alla luce della certificazione medica rilasciata in data 31.03.2023 dal dott. - psichiatra presso ASL NA3sud Uosm DS Persona_1
52 -Terzigno, è emerso che la periziata presentava il seguente quadro clinico: “demenza tipo
Alzheimer, attualmente in fase avanzata, con incontinenza urinaria. All'esame psichico pensiero elementare con ideazione scarna;
critica e giudizio: gravemente compromessi per marcato deficit della memoria a breve termine;
senso di orientamento: alterato nei parametri spazio-temporali e nei confronti delle persone;
tono dell'umore: labile, con tendenza all'apatia; comportamento mutacico;
conseguente incapacità relazionale. ADL 2/6; IADL 0/8...”, tale da attestare l'impossibilità di espletare in autonomia gli atti quotidiani - elementari della vita, e quindi, bisognevole di continua assistenza con decorrenza 31 marzo 2023.
Concludendo, seppure il quadro patologico fosse suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, come emerge anche dalla copiosa documentazione versata in atti e attentamente valutata dal
Ctu, tuttavia, non ha condizionato il riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa.
Vale, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 31
MARZO 2023.
Quanto alle spese, il complessivo esito del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese CP_ di entrambe le fasi del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31 marzo 2023;
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
Si comunichi
Nola, lì 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini