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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 01.04.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri all'udienza del 04.06.2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paladini Parte_1
Ivan, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato De Rossi Annalisa nel cui studio ha eletto domicilio resistente
Oggetto: opposizione avviso di iscrizione ipotecaria
1
Con ricorso depositato il 07.05.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria notificata in data 14.04.2022, relativa al debito di euro 25.169,02 eccependo la prescrizione, la violazione dell'art. 1 Legge 228/12, avendo l'istante presentato istanza di sgravio in data 19.11.2021, concludendo per la nullità dell'atto opposto per omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, per omissione, inesistenza o nullità della notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti. Costituitisi in giudizio ha Controparte_1 eccepito il difetto di giurisdizione e di incompetenza del giudice del lavoro limitatamente alle cartelle relative a crediti di natura non previdenziale ma tributaria, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione _________________
In via preliminare, rileva il giudicante che l'oggetto del giudizio è circoscritto ai crediti impositivi di natura previdenziale relativi alle seguenti cartelle esattoriali:
- - Cartella n. 02420130000631800000, notificata il 24/01/2014;
- - Cartella n. 02420140010478960000, notificata il 26/02/2015;
- - Cartella n. 02420190000684149000, notificata il 23/01/2019;
- - Cartella n. 02420190020330201000, notificata il 24/01/2020;
Ciò premesso il ricorso risulta infondato. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art.617 c.p.c. con riferimento agli eccepiti vizi formali del preavviso di iscrizione ipotecaria gravato, avendo parte ricorrente impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oltre il termine perentorio di decadenza di giorni venti. Nel merito, quanto all'eccepita prescrizione, come statuito da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di
2 novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni (vedasi, da ultimo Cass., sentenza n. 11335/2019; Cass., ordinanza n. 24106 del 27 settembre 2019). Nel caso di specie, l' ha Controparte_2 depositato in atti documentazione attestante la corretta e rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e rientranti nella giurisdizione di questo Giudice, nelle seguenti date:
- Cartella n. 02420130000631800000, notificata il 24/01/2014 a mezzo del servizio postale per “compiuta giacenza”;
- Cartella n. 02420140010478960000, notificata il 26/02/2015 a mezzo del servizio postale per “compiuta giacenza”;
- Cartella n. 02420190000684149000, notificata il 23/01/2019 a mezzo pec all'indirizzo di parte ricorrente;
- Cartella n. 02420190020330201000, notificata il 24/01/2020 a mezzo pec all'indirizzo di parte ricorrente;
In riferimento alle cartelle nn. 02420130000631800000 e 02420140010478960000 validi atti interruttivi della prescrizione sono l'avviso di intimazione n. 02420189900229508000 notificato via pec in data 16/05/2018 e la comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, notificata via pec in data 14/04/2022 (vedasi all. fascicolo parte resistente in atti). Pertanto, ritenuta congruamente provata la notifica delle cartelle di pagamento nelle predette date e la successiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 14.04.2022, il termine di prescrizione non può considerarsi maturato per nessuna delle predette cartelle. Rigettata la predetta eccezione, occorre rilevare che parte istante con il presente ricorso ha chiesto l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo che i crediti contributivi dovevano ritenersi annullati di diritto ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 543 della Legge n. 228/2012, avendo il ricorrente inviato istanza di sgravio
3 in data 19/11/2021, senza ottenere alcuna risposta dall'ente impositore nel termine di 220 giorni dalla domanda, come prescritto dalla citata norma. Ebbene, l'art. 1 Legge 228/2012 commi 537 e ss. recita:
“537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
4 d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditor … …
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio diretta-mente sui propri sistemi informativi. ### creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta
4 sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Con-testualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. ### non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito…
… 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
### creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”. Nel caso de quo parte ricorrente ha dedotto che la mancata risposta dell'ente creditore entro 220 giorni dalla presentazione dell'istanza in autotutela comporterebbe ipso iure l'annullamento di tutta la procedura di riscossione e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti. Tuttavia l'art. 1 comma 538 lettera a) della Legge n. 228/2012 prevede che il procedimento di annullamento possa essere attivato solo nell'ipotesi di prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella, maturata antecedentemente alla data nella quale il ruolo è stato reso esecutivo, ossia al momento della sua sottoscrizione. Pertanto l'annullamento automatico della procedura si realizza solo in presenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento, ossia che il debito sia prescritto al momento della iscrizione a ruolo e che l'ente creditore non abbia risposto nei 220 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela. La ratio della norma è quella di impedire, in caso di iscrizione a ruolo di un debito prescritto, che venga attivata una procedura esecutiva destinata ad essere oggetto di opposizione giudiziale, con aggravio di spese per l'ente impositore.
5 Una diversa interpretazione comporterebbe che, in presenza di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito, chiunque potrebbe presentare istanza di annullamento in autotutela anche in presenza di debiti non prescritti, ponendo nel nulla la procedura di riscossione mediante ruolo in caso di mancata risposta entro 220 giorni. Vi è più che l'istanza di rateizzazione presentata da parte ricorrente riguarda non già tutti i ruoli di natura previdenziale sottesi all'atto opposto, bensì solo la cartella n. 02420130000631800000. Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame, nessuno dei debiti azionati risulta prescritto alla data di notifica delle cartelle in oggetto, con la conseguenza che la normativa invocata da parte ricorrente non può trovare applicazione. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali a favore dell' Controparte_1 liquidate in euro 2000,00, oltre IVA, CAP, e
[...] rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 01.04.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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