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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 769/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GALIZIA OSVALDO,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. SAVARE', 1 C/O
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 20122 presso lo studio dell'avv. PECO GIULIO, che CP_1
lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 8 APPELLATO
avente ad oggetto: Ripetizione di indebito sulle seguenti conclusioni.
Per : In riforma dell'impugnata sentenza n. 276/2025 del Parte_1
22.01.25 pubblicata in data 28.01.2025 non notificata emessa dal Tribunale di
Milano – sez. lavoro - come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, richiamate tutte le proprie difese svolte in primo grado, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare:
Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 6.567,45, come da accertamento impugnato e, per l'effetto dichiarare privo di efficacia lo stesso.
Con vittoria delle spese e competenze di lite del presente giudizio, nonché di quelle del primo grado di giudizio.
Per Controparte_1
Per quanto sopra esposto,
“Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, CP_1
e, per l'effetto, confermare i provvedimenti amministrativi dell' sulla CP_1
revoca della prestazione e sull'accertamento del relativo indebito, dichiarando la legittimità dell'indebito accertato da CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 276 del 22.1.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Maria Beatrice Gigli ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito notificato in data 16.2.2024 per il pagina 2 di 8 recupero dell'importo di € 6.567,45 percepito a titolo di per essere decaduta la CP_2
parte ricorrente dal diritto per aver omesso di dichiarare all il percepimento di CP_1
compensi da lavoro autonomo durante la fruizione della Naspi, in data 4.10.2018 per la partecipazione ad una trasmissione della società RTI.
Il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta da e EM CP_3
inviata dalla società RTI spa ad con la dichiarazione e la certificazione di tale CP_1
giornata di lavoro ed il pagamento delle contribuzioni, costituiva prova idonea a ritenere l'applicazione dell'art. 10 della L. 22/2015 istitutiva della a causa della mancata CP_2
autodichiarazione di tale reddito da lavoro entro il 31.3. dell'anno successivo determinando la decadenza dal diritto alla Naspi con l'obbligo di restituzione delle somme percette a tale titolo di Naspi successivamente a tale decadenza.
Ha impugnato la sentenza la ricorrente con due motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce che il 4.10.2018 non avrebbe svolto alcuna attività di lavoro autonomo, ma bensì avrebbe fatto un ospitata televisiva presso RTI senza aver sottoscritto alcun contratto, né di aver percepito alcun compenso di tale giornata essendo la stessa di carattere gratuito.
Sostiene l'appellante di aver avuto conoscenza di tale vicenda solo a seguito della notifica del verbale di accertamento, sostiene di essere totalmente in buona fede e di aver partecipato alla trasmissione senza alcun compenso.
In tal senso chiede di valutare ai fini del decidere la sua buona fede ed il principio di affidamento, in quanto da un lato non poteva comunicare ad il reddito CP_1
presuntivamente percepito da tale ospitata e pari al dichiarato da RTI 100 euro perché non era a sua conoscenza, né l'aveva percepito.
pagina 3 di 8 Ad ogni buon conto sostiene che i documenti sui quali ha basato l'accertamento CP_1
recuperatorio IL ed EM inviato da RTI ad non le può essere opposto in CP_1
quanto atto unilaterale ed intercorrente tra il soggetto dichiarante ed CP_1
Comunque, l'appellante ribadisce di non avere prestato alcuna attività lavorativa ma di essere stata ospite a titolo gratuito. A tutto volersi concedere il compenso dichiarato da
RTI andrebbe ricompreso in una prestazione occasionale, che ai sensi dell'art. 54 bis DL
50/2017 che appunto prevede qualsiasi effetto sulla urché non superi nell'anno CP_2
la somma di € 5.000.
Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione del principio di onere della prova, visto che doveva provare l'avvenuto incasso del compenso dichiarato da CP_1
RTI e così dovendo provare il presupposto della sua pretesa restitutoria della CP_2
Si è costituito chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
La causa è stata discussa dalle parti in collegamento remoto e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
La è stata introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante CP_2
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di
pagina 4 di 8 disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), avente
la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte CP_2
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
La è riconosciuta ai lavoratori subordinati spetta ai lavoratori con rapporto di CP_2
lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• • apprendisti;
• • soc lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la CP_2
propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
pagina 5 di 8 La è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle CP_2
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
In generale, il beneficiario decade dalla fruizione della con effetto dal verificarsi CP_2
dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell'articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la CP_2
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n.
22 e all'art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.
L'impianto normativo della Naspi si fonda sulla ratio di garantire il sostegno ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e, dunque, il principio della regolazione della decadenza è volta al permanere delle risorse pubbliche e alla non ingiustificata loro dispersione ove il lavoratore non sia più in stato di disoccupazione pagina 6 di 8 ovvero a ridurre l'entità dell'assegno a seguito di percepimento di altri redditi CP_2
durante il periodo di CP_2
Nel caso in esame si tratta all'evidenza di un importo minimo, ma che pur tuttavia determina la dichiarata decadenza dall'assegno iacché è certo che la appellante CP_2
sia stata impegnata il 4.10.2018 in una presenza in una trasmissione della RTI, da cui è emerso che ella aveva diritto a percepire il compenso di € 100,00 su cui la RTI ha versato le contribuzioni al fondo dello spettacolo.
La affermata circostanza che ella dichiari di non aver percepito tale compenso da RTI nell'anno 2018, tuttavia non esclude che tale prestazione abbia generato un reddito che doveva comunque essere dichiarato ad nei Termini di legge. CP_1
I motivi di appello non consentono di rivedere la sentenza nei termini richiesti, stante che la fattispecie rientra esattamente nel perimetro della norma di cui all'art. 10 della citata legge che determina la decadenza dall'assegno alla data del fatto. CP_2
Né l'appello fa esplicazione circa le ragioni secondo cui l'importo in oggetto dovrebbe essere ricondotto nell'ambito del compenso occasionale, anziché in quello di lavoro autonomo, alla luce anche del fatto che in materia di lavoratori autonomi dello spettacolo anche la prestazione occasionale vede l'obbligo di contribuzione, cosa diversa invece rispetto al lavoratore autonomo occasionale “In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il lavoratore autonomo occasionale è comunque soggetto all'obbligo contributivo - diversamente da quanto previsto per la gestione separata dell' nella quale sono esenti da contribuzione le attività di lavoro autonomo CP_1
occasionale il cui reddito annuo non superi 5.000,00 euro - e la diversità di disciplina si giustifica in ragione della normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo, rilevando, ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva, unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge.”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8414 del 31/03/2025). pagina 7 di 8 Le spese del presente grado vanno compensate integralmente fra le parti, così ritenuto di equità in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 769/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GALIZIA OSVALDO,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. SAVARE', 1 C/O
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 20122 presso lo studio dell'avv. PECO GIULIO, che CP_1
lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 8 APPELLATO
avente ad oggetto: Ripetizione di indebito sulle seguenti conclusioni.
Per : In riforma dell'impugnata sentenza n. 276/2025 del Parte_1
22.01.25 pubblicata in data 28.01.2025 non notificata emessa dal Tribunale di
Milano – sez. lavoro - come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, richiamate tutte le proprie difese svolte in primo grado, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare:
Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 6.567,45, come da accertamento impugnato e, per l'effetto dichiarare privo di efficacia lo stesso.
Con vittoria delle spese e competenze di lite del presente giudizio, nonché di quelle del primo grado di giudizio.
Per Controparte_1
Per quanto sopra esposto,
“Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, CP_1
e, per l'effetto, confermare i provvedimenti amministrativi dell' sulla CP_1
revoca della prestazione e sull'accertamento del relativo indebito, dichiarando la legittimità dell'indebito accertato da CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 276 del 22.1.2025 il Tribunale di Milano dr.ssa Maria Beatrice Gigli ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito notificato in data 16.2.2024 per il pagina 2 di 8 recupero dell'importo di € 6.567,45 percepito a titolo di per essere decaduta la CP_2
parte ricorrente dal diritto per aver omesso di dichiarare all il percepimento di CP_1
compensi da lavoro autonomo durante la fruizione della Naspi, in data 4.10.2018 per la partecipazione ad una trasmissione della società RTI.
Il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta da e EM CP_3
inviata dalla società RTI spa ad con la dichiarazione e la certificazione di tale CP_1
giornata di lavoro ed il pagamento delle contribuzioni, costituiva prova idonea a ritenere l'applicazione dell'art. 10 della L. 22/2015 istitutiva della a causa della mancata CP_2
autodichiarazione di tale reddito da lavoro entro il 31.3. dell'anno successivo determinando la decadenza dal diritto alla Naspi con l'obbligo di restituzione delle somme percette a tale titolo di Naspi successivamente a tale decadenza.
Ha impugnato la sentenza la ricorrente con due motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce che il 4.10.2018 non avrebbe svolto alcuna attività di lavoro autonomo, ma bensì avrebbe fatto un ospitata televisiva presso RTI senza aver sottoscritto alcun contratto, né di aver percepito alcun compenso di tale giornata essendo la stessa di carattere gratuito.
Sostiene l'appellante di aver avuto conoscenza di tale vicenda solo a seguito della notifica del verbale di accertamento, sostiene di essere totalmente in buona fede e di aver partecipato alla trasmissione senza alcun compenso.
In tal senso chiede di valutare ai fini del decidere la sua buona fede ed il principio di affidamento, in quanto da un lato non poteva comunicare ad il reddito CP_1
presuntivamente percepito da tale ospitata e pari al dichiarato da RTI 100 euro perché non era a sua conoscenza, né l'aveva percepito.
pagina 3 di 8 Ad ogni buon conto sostiene che i documenti sui quali ha basato l'accertamento CP_1
recuperatorio IL ed EM inviato da RTI ad non le può essere opposto in CP_1
quanto atto unilaterale ed intercorrente tra il soggetto dichiarante ed CP_1
Comunque, l'appellante ribadisce di non avere prestato alcuna attività lavorativa ma di essere stata ospite a titolo gratuito. A tutto volersi concedere il compenso dichiarato da
RTI andrebbe ricompreso in una prestazione occasionale, che ai sensi dell'art. 54 bis DL
50/2017 che appunto prevede qualsiasi effetto sulla urché non superi nell'anno CP_2
la somma di € 5.000.
Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione del principio di onere della prova, visto che doveva provare l'avvenuto incasso del compenso dichiarato da CP_1
RTI e così dovendo provare il presupposto della sua pretesa restitutoria della CP_2
Si è costituito chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
La causa è stata discussa dalle parti in collegamento remoto e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
La è stata introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante CP_2
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di
pagina 4 di 8 disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), avente
la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte CP_2
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
La è riconosciuta ai lavoratori subordinati spetta ai lavoratori con rapporto di CP_2
lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• • apprendisti;
• • soc lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la CP_2
propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
pagina 5 di 8 La è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle CP_2
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
In generale, il beneficiario decade dalla fruizione della con effetto dal verificarsi CP_2
dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell'articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la CP_2
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n.
22 e all'art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.
L'impianto normativo della Naspi si fonda sulla ratio di garantire il sostegno ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e, dunque, il principio della regolazione della decadenza è volta al permanere delle risorse pubbliche e alla non ingiustificata loro dispersione ove il lavoratore non sia più in stato di disoccupazione pagina 6 di 8 ovvero a ridurre l'entità dell'assegno a seguito di percepimento di altri redditi CP_2
durante il periodo di CP_2
Nel caso in esame si tratta all'evidenza di un importo minimo, ma che pur tuttavia determina la dichiarata decadenza dall'assegno iacché è certo che la appellante CP_2
sia stata impegnata il 4.10.2018 in una presenza in una trasmissione della RTI, da cui è emerso che ella aveva diritto a percepire il compenso di € 100,00 su cui la RTI ha versato le contribuzioni al fondo dello spettacolo.
La affermata circostanza che ella dichiari di non aver percepito tale compenso da RTI nell'anno 2018, tuttavia non esclude che tale prestazione abbia generato un reddito che doveva comunque essere dichiarato ad nei Termini di legge. CP_1
I motivi di appello non consentono di rivedere la sentenza nei termini richiesti, stante che la fattispecie rientra esattamente nel perimetro della norma di cui all'art. 10 della citata legge che determina la decadenza dall'assegno alla data del fatto. CP_2
Né l'appello fa esplicazione circa le ragioni secondo cui l'importo in oggetto dovrebbe essere ricondotto nell'ambito del compenso occasionale, anziché in quello di lavoro autonomo, alla luce anche del fatto che in materia di lavoratori autonomi dello spettacolo anche la prestazione occasionale vede l'obbligo di contribuzione, cosa diversa invece rispetto al lavoratore autonomo occasionale “In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il lavoratore autonomo occasionale è comunque soggetto all'obbligo contributivo - diversamente da quanto previsto per la gestione separata dell' nella quale sono esenti da contribuzione le attività di lavoro autonomo CP_1
occasionale il cui reddito annuo non superi 5.000,00 euro - e la diversità di disciplina si giustifica in ragione della normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo, rilevando, ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva, unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge.”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8414 del 31/03/2025). pagina 7 di 8 Le spese del presente grado vanno compensate integralmente fra le parti, così ritenuto di equità in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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